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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 39266/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 32/ RG 18964 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminato il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato non ravvisandosi la denunciata violazione di legge essendo stata la pena correttamente determinata, avendo i Giudici di merito individuato la pena base in misura pari al minimo edittale ed operato la riduzione nella massima estensione per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché disposto la ulteriore riduzione di 1/3 per effetto del rito prescelto; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 32/ RG 18964 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminato il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato non ravvisandosi la denunciata violazione di legge essendo stata la pena correttamente determinata, avendo i Giudici di merito individuato la pena base in misura pari al minimo edittale ed operato la riduzione nella massima estensione per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché disposto la ulteriore riduzione di 1/3 per effetto del rito prescelto; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 39266/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris