Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 1974

Cassazione n. 28005/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a [OSCURATO:PERSONA] il 14/07/1974 avverso l'ordinanza del 14/04/2026 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14/04/2026, qui impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato l'ordinanza con la quale era stato precedentemente sospeso, ai sensi dell'art. 721 cod. proc. pen., il procedimento in atto nei confronti del ricorrente.

Nell'ordinanza si precisa che l'Autorità giudiziaria italiana aveva ottenuto l'estradizione dalla Svizzera di [OSCURATO:PERSONA], per dare esecuzione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti oggetto del décreto del Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21/01/2021, n. 468/2020 SIEP.

Successivamente all'estradizione, è sorta la necessità di giudicare [OSCURATO:PERSONA],in relazione al delitto di cui agli artt. 582, 585, secondo comma e 61, primo comma, n. 1, cod. pen., che non figurava tra i delitti per cui la Svizzera aveva concesso l'estradizione.

In ragione di ciò, il procedimento, pendente davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (RG Trib. N. 229/2024) è stato dunque sospeso in data 05/02/2024, in applicazione del principio di specialità.

Con il provvedimento qui impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha però revocato l'ordinanza di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 721, comma 5, cod. proc. pen., sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] abbia - per facta concludentia - rinunciato al principio di specialità.

In particolare, il ricorrente - dopo avere espiato la pena relativa ai reati per cui era stata accordata l'estradizione e dopo essere stato liberato in data 24/04/2025 - è rimasto nel territorio dello Stato, oltre il termine di 45 giorni, previsto dall'art. 721, comma 5, lett. c), cod. proc. pen.

A tale ultimo riguardo, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia stato sottoposto a misura di prevenzione (che implica il divieto di espatrio), posto che essa è stata applicata in data 14/10/2025, vale a dire sei mesi dopo il momento in cui il ricorrente è stato liberato; inoltre, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente non ha documentato l'esistenza di limitazioni alla sua libertà di- espatrio nel periodo compreso tra la data della liberazione (24/04/2025) e quella di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (14/10/2025).

2. Il ricorrente impugna l'ordinanza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente denuncia l'errata applicazione della legge processuale (violazione delle disposizioni in materia di principio di specialità).

Nel ricorso si assume che - nel periodo successivo alla scarcerazione - [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto espatriare.

Ciò in ragione del fatto che, già negli anni passati (aprile 2015), [OSCURATO:PERSONA] era stato colpito da un provvedimento di sorveglianza speciale, con revoca del passaporto e della patente di guida e con apposizione sulla carta di identità dell'indicazione che essa non era valida a fini di espatrio.

Inoltre, a giugno e a novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] è stato colpito da misure coercitive (divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del c.d. braccialetto elettronico), per altre ipotesi di reato commesse successivamente all'estradizione.

E ciò - ad avviso del ricorrente - conferma ulteriormente la sua impossibilità di allontanarsi dal territorio dello Stato.

Il ricorrente evidenzia di avere esposto al Tribunale l'impossibilità di espatriare, essendo titolare di una carta di identità, con indicazione del divieto di espatrio, lamentando il fatto che tale elemento di fatto è stato trascurato dal 2giudice di merito.

Sulla scorta di tali argomenti - prosegue il ricorrente, richiamando Sez. 2, del 07/05/2012, n. 16925, Zagami, non mass. - avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di specialità.

3. Dopo un rinvio disposto all'udienza del 09/06/2026 (per adesione del difensore ad un'astensione collettiva dalle udienze indetta dagli organismi rappresentativi dell'avvocatura), il processo è stato celebrato in camera di consiglio-, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., all'udienza del 25/06/2026; non comparso il difensore del ricorrente, il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], richiamando la memoria depositata ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

2. Nel caso in esame, vengono in rilievo il dettato dell'art. 14, par. 1, punto 2 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300 e il dettato dell'art. 721, comma 5, lett. c), cod. proc. pen. che esprime il medesimo principio.

Limitando a quanto di interesse in relazione al caso in esame, si evidenzia che le predette disposizioni stabiliscono che il principio di specialità non opera «se, avendo avuto la possibilità di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato nei 45 giorni successivi alla sua liberazione definitiva (...)» (art. 14, Conv. europea di estradizione, cit.).

Ne deriva che, laddove l'estradato permanga sul territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua liberazione o al suo volontario ritorno, risulta legittimo il pieno esercizio del potere giurisdizionale dello Stato procedente, senza che assumano rilevanza gli obblighi del principio di specialità e le garanzie accordate al soggetto consegnato (Sez. 1, n. 17159 del 13/01/2022, Mariniello, Rv. 283056 - 01).

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la deroga al principio di specialità, costituita dal mancato allontanamento dal territorio dello Stato di consegna della persona che venga liberata, opera «a condizione che la situazione in cui venga a trovarsi, in conseguenza del provvedimento di rilascio, sia tale da far assumere al comportamento un preciso significato di accettazione del procedimento per i fatti estranei alla richiesta e al provvedimento di estradizione e anteriori alla consegna» (tra le altre, Sez. 1, n. 14164 del 27/04/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279121, considerato in diritto n. 2).

La giurisprudenza ha altresì chiarito che, perché si possa attribuire alla 3permanenza sul territorio tale preciso significato di rinuncia per facta concludentia a far valere il principio di specialità, è necessario che l'allontanamento dal territorio dello Stato sia possibile e frutto di una libera scelta.

Così, è stato escluso che la permanenza nel territorio dello Stato successivamente ad una scarcerazione per ritenuta cessazione delle esigenze cautelari ovvero per decorrenza dei termini massimi di carcerazione preventiva, determini la c.d. purgazione del principio di specialità, «giacché in tale ipotesi non può dirsi che la liberazione abbia avuto carattere definitivo e che la permanenza nel territorio dello Stato sia stata frutto di una libera scelta» (Sez. 1, n. 22747 del 13/05/2009, Canavesio e altro, Rv. 241700; Sez. 5, n. 6825 del 23/01/2007, P.G. in proc.

Mellì ed altri, Rv. 235631; contra, Sez. 4, n. 16432 del 22/02/2008, Masalmeh, Rv. 239522).

O, ancora, si è escluso che possa operare la deroga al principio di specialità codificata dall'art. 721, comma 5, lett. c), cod. proc. pen. nel caso in cui l'interessato - dopo avere riacquistato la libertà - si trattenga nel territorio dello Stato non in conseguenza di una libera scelta, bensì perché spinto «dalla necessità di difendersi nel procedimento per il quale é stata chiesta l'estradizione» (Sez. 5, n. 17823 del 02/02/2022, Desiderio, Rv. 283103; Sez. 1, n. 16000 del 06/04/2006, Seghieri, Rv. 234261).

O, ancora, si è ritenuto che impedisca l'operatività della citata clausola derogatoria la sottoposizione dell'interessato alla misura cautelare del divieto di espatrio (Sez. 1, n. 21344 del 12/04/2005, Forcieri, Rv. 231802) o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (Sez. 1, n. 14164 del 27/04/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279121).

La sentenza da ultimo citata, oltre alla pendenza della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ha attribuito rilievo alla soggezione a misure cautelari che possono costituire ostacolo all'allontanamento dal territorio dello Stato.

È stato, ancora, affermato che «la mancanza di passaporto o di altro valido documento per l'espatrio costituisce impedimento giuridico all'allontanamento dal territorio dello Stato, con conseguente permanenza del principio di specialità e dei connessi privilegi in tema di libertà personale e soggezione a provvedimento di estradizione» (Sez. 1, n. 4711 del 06/07/1999, Re, Rv. 214098, con la precisazione che ove l'interessato, successivamente alla scarcerazione, non si attivi per ottenere un nuovo documento valido per l'espatrio, cessa di trovare applicazione il principio di specialità, con conseguente possibilità di procedere nei suoi confronti anche per reati commessi in epoca anteriore all'estradizione).

In conclusione, sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali sopra evocati, si deve affermare che, perché si determini la deroga al principio di specialità, occorre 4che possa individuarsi nel mancato allontanamento una libera scelta dell'interessato.

3. Nel caso in esame, il ricorrente - allegando al ricorso la necessaria documentazione, ai fini dell'autosufficienza dello stesso - ha allegato l'esistenza di fatti che impedirebbero di riconoscere nel suo mancato allontanamento dall'Italia una libera scelta.

Il ricorrente ha allegato: di non avere un documento di identità valido per l'espatrio; di essere sottoposto a procedimento penale e a misure coercitive per fatti commessi successivamente all'estradizione; di essere sottoposto a procedimento per l'eventuale applicazione della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Il Tribunale - nel provvedimento impugnato - si è limitato ad evidenziare che la misura di prevenzione è stata applicata solo in data 14 ottobre 2025 (cioè, oltre il termine di 45 giorni successivi alla scarcerazione del ricorrente).

Il Tribunale ha tuttavia trascurato di accertare: (a) se l'interessato si fosse attivato per ottenere il rilascio di un documento di identità valido per l'espatrio; (b) se costituisse ostacolo all'allontanamento dal territorio dello Stato la sottoposizione a misure cautelari coercitive (nell'ambito del procedimento penale n. 8475/25 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]); (c) se la soggezione al procedimento volto all'applicazione di misure di prevenzione o la soggezione ad altri procedimenti penali determinasse la necessità di difendersi in essi.

I predetti dati, quantomeno in astratto, pongono in discussione l'ipotesi che il mancato allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dall'Italia possa essere espressione di una sua libera scelta.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del rinvio - applicando i principi di diritto indicati al considerato in diritto n. 2 - valuterà se le circostanze sopra indicate escludano o meno che la permanenza in Italia oltre il termine di 45 giorni successivi alla sua scarcerazione sia espressione di una libera scelta del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla P.Q.MZ N •cr O --'.7 l- - ---- "nt 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il 14/07/1974 avverso l'ordinanza del 14/04/2026 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14/04/2026, qui impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato l'ordinanza con la quale era stato precedentemente sospeso, ai sensi dell'art. 721 cod. proc. pen., il procedimento in atto nei confronti del ricorrente. Nell'ordinanza si precisa che l'Autorità giudiziaria italiana aveva ottenuto l'estradizione dalla Svizzera di [OSCURATO:PERSONA], per dare esecuzione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti oggetto del décreto del Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21/01/2021, n. 468/2020 SIEP. Successivamente all'estradizione, è sorta la necessità di giudicare [OSCURATO:PERSONA],in relazione al delitto di cui agli artt. 582, 585, secondo comma e 61, primo comma, n. 1, cod. pen., che non figurava tra i delitti per cui la Svizzera aveva concesso l'estradizione. In ragione di ciò, il procedimento, pendente davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (RG Trib. N. 229/2024) è stato dunque sospeso in data 05/02/2024, in applicazione del principio di specialità. Con il provvedimento qui impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha però revocato l'ordinanza di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 721, comma 5, cod. proc. pen., sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] abbia - per facta concludentia - rinunciato al principio di specialità. In particolare, il ricorrente - dopo avere espiato la pena relativa ai reati per cui era stata accordata l'estradizione e dopo essere stato liberato in data 24/04/2025 - è rimasto nel territorio dello Stato, oltre il termine di 45 giorni, previsto dall'art. 721, comma 5, lett. c), cod. proc. pen. A tale ultimo riguardo, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia stato sottoposto a misura di prevenzione (che implica il divieto di espatrio), posto che essa è stata applicata in data 14/10/2025, vale a dire sei mesi dopo il momento in cui il ricorrente è stato liberato; inoltre, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente non ha documentato l'esistenza di limitazioni alla sua libertà di- espatrio nel periodo compreso tra la data della liberazione (24/04/2025) e quella di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (14/10/2025). 2. Il ricorrente impugna l'ordinanza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia l'errata applicazione della legge processuale (violazione delle disposizioni in materia di principio di specialità). Nel ricorso si assume che - nel periodo successivo alla scarcerazione - [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto espatriare. Ciò in ragione del fatto che, già negli anni passati (aprile 2015), [OSCURATO:PERSONA] era stato colpito da un provvedimento di sorveglianza speciale, con revoca del passaporto e della patente di guida e con apposizione sulla carta di identità dell'indicazione che essa non era valida a fini di espatrio. Inoltre, a giugno e a novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] è stato colpito da misure coercitive (divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del c.d. braccialetto elettronico), per altre ipotesi di reato commesse successivamente all'estradizione. E ciò - ad avviso del ricorrente - conferma ulteriormente la sua impossibilità di allontanarsi dal territorio dello Stato. Il ricorrente evidenzia di avere esposto al Tribunale l'impossibilità di espatriare, essendo titolare di una carta di identità, con indicazione del divieto di espatrio, lamentando il fatto che tale elemento di fatto è stato trascurato dal 2giudice di merito. Sulla scorta di tali argomenti - prosegue il ricorrente, richiamando Sez. 2, del 07/05/2012, n. 16925, Zagami, non mass. - avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di specialità. 3. Dopo un rinvio disposto all'udienza del 09/06/2026 (per adesione del difensore ad un'astensione collettiva dalle udienze indetta dagli organismi rappresentativi dell'avvocatura), il processo è stato celebrato in camera di consiglio-, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., all'udienza del 25/06/2026; non comparso il difensore del ricorrente, il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], richiamando la memoria depositata ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 2. Nel caso in esame, vengono in rilievo il dettato dell'art. 14, par. 1, punto 2 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300 e il dettato dell'art. 721, comma 5, lett. c), cod. proc. pen. che esprime il medesimo principio. Limitando a quanto di interesse in relazione al caso in esame, si evidenzia che le predette disposizioni stabiliscono che il principio di specialità non opera «se, avendo avuto la possibilità di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato nei 45 giorni successivi alla sua liberazione definitiva (...)» (art. 14, Conv. europea di estradizione, cit.). Ne deriva che, laddove l'estradato permanga sul territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua liberazione o al suo volontario ritorno, risulta legittimo il pieno esercizio del potere giurisdizionale dello Stato procedente, senza che assumano rilevanza gli obblighi del principio di specialità e le garanzie accordate al soggetto consegnato (Sez. 1, n. 17159 del 13/01/2022, Mariniello, Rv. 283056 - 01). Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la deroga al principio di specialità, costituita dal mancato allontanamento dal territorio dello Stato di consegna della persona che venga liberata, opera «a condizione che la situazione in cui venga a trovarsi, in conseguenza del provvedimento di rilascio, sia tale da far assumere al comportamento un preciso significato di accettazione del procedimento per i fatti estranei alla richiesta e al provvedimento di estradizione e anteriori alla consegna» (tra le altre, Sez. 1, n. 14164 del 27/04/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279121, considerato in diritto n. 2). La giurisprudenza ha altresì chiarito che, perché si possa attribuire alla 3permanenza sul territorio tale preciso significato di rinuncia per facta concludentia a far valere il principio di specialità, è necessario che l'allontanamento dal territorio dello Stato sia possibile e frutto di una libera scelta. Così, è stato escluso che la permanenza nel territorio dello Stato successivamente ad una scarcerazione per ritenuta cessazione delle esigenze cautelari ovvero per decorrenza dei termini massimi di carcerazione preventiva, determini la c.d. purgazione del principio di specialità, «giacché in tale ipotesi non può dirsi che la liberazione abbia avuto carattere definitivo e che la permanenza nel territorio dello Stato sia stata frutto di una libera scelta» (Sez. 1, n. 22747 del 13/05/2009, Canavesio e altro, Rv. 241700; Sez. 5, n. 6825 del 23/01/2007, P.G. in proc. Mellì ed altri, Rv. 235631; contra, Sez. 4, n. 16432 del 22/02/2008, Masalmeh, Rv. 239522). O, ancora, si è escluso che possa operare la deroga al principio di specialità codificata dall'art. 721, comma 5, lett. c), cod. proc. pen. nel caso in cui l'interessato - dopo avere riacquistato la libertà - si trattenga nel territorio dello Stato non in conseguenza di una libera scelta, bensì perché spinto «dalla necessità di difendersi nel procedimento per il quale é stata chiesta l'estradizione» (Sez. 5, n. 17823 del 02/02/2022, Desiderio, Rv. 283103; Sez. 1, n. 16000 del 06/04/2006, Seghieri, Rv. 234261). O, ancora, si è ritenuto che impedisca l'operatività della citata clausola derogatoria la sottoposizione dell'interessato alla misura cautelare del divieto di espatrio (Sez. 1, n. 21344 del 12/04/2005, Forcieri, Rv. 231802) o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (Sez. 1, n. 14164 del 27/04/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279121). La sentenza da ultimo citata, oltre alla pendenza della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ha attribuito rilievo alla soggezione a misure cautelari che possono costituire ostacolo all'allontanamento dal territorio dello Stato. È stato, ancora, affermato che «la mancanza di passaporto o di altro valido documento per l'espatrio costituisce impedimento giuridico all'allontanamento dal territorio dello Stato, con conseguente permanenza del principio di specialità e dei connessi privilegi in tema di libertà personale e soggezione a provvedimento di estradizione» (Sez. 1, n. 4711 del 06/07/1999, Re, Rv. 214098, con la precisazione che ove l'interessato, successivamente alla scarcerazione, non si attivi per ottenere un nuovo documento valido per l'espatrio, cessa di trovare applicazione il principio di specialità, con conseguente possibilità di procedere nei suoi confronti anche per reati commessi in epoca anteriore all'estradizione). In conclusione, sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali sopra evocati, si deve affermare che, perché si determini la deroga al principio di specialità, occorre 4che possa individuarsi nel mancato allontanamento una libera scelta dell'interessato. 3. Nel caso in esame, il ricorrente - allegando al ricorso la necessaria documentazione, ai fini dell'autosufficienza dello stesso - ha allegato l'esistenza di fatti che impedirebbero di riconoscere nel suo mancato allontanamento dall'Italia una libera scelta. Il ricorrente ha allegato: di non avere un documento di identità valido per l'espatrio; di essere sottoposto a procedimento penale e a misure coercitive per fatti commessi successivamente all'estradizione; di essere sottoposto a procedimento per l'eventuale applicazione della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il Tribunale - nel provvedimento impugnato - si è limitato ad evidenziare che la misura di prevenzione è stata applicata solo in data 14 ottobre 2025 (cioè, oltre il termine di 45 giorni successivi alla scarcerazione del ricorrente). Il Tribunale ha tuttavia trascurato di accertare: (a) se l'interessato si fosse attivato per ottenere il rilascio di un documento di identità valido per l'espatrio; (b) se costituisse ostacolo all'allontanamento dal territorio dello Stato la sottoposizione a misure cautelari coercitive (nell'ambito del procedimento penale n. 8475/25 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]); (c) se la soggezione al procedimento volto all'applicazione di misure di prevenzione o la soggezione ad altri procedimenti penali determinasse la necessità di difendersi in essi. I predetti dati, quantomeno in astratto, pongono in discussione l'ipotesi che il mancato allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dall'Italia possa essere espressione di una sua libera scelta. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio - applicando i principi di diritto indicati al considerato in diritto n. 2 - valuterà se le circostanze sopra indicate escludano o meno che la permanenza in Italia oltre il termine di 45 giorni successivi alla sua scarcerazione sia espressione di una libera scelta del ricorrente. P.Q.M. Annulla P.Q.MZ N •cr O --'.7 l- - ---- "nt 5
Sentenza Cassazione n. 28005/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris