CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 18955/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 19884 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliati, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Cassino, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 93, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTI contro C.M. EDILIZIE di [OSCURATO:PERSONA] - p.i.v.a. n. 012522450606 - elettivamente domiciliata in Roma, al corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 2780 del 15.4.2021 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "C.M. Edilizie", citava a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Esponeva che con contratto in data 22.9.2008 i convenuti le avevano affidato in appalto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e manutenzione del fabbricato di loro proprietà, in Cervaro, alla via Sobborgo n. 6. Esponeva che erano rimasti insoluti il corrispettivo d'appalto per il residuo importo di euro 5.300,00 e l'ulteriore somma di euro 4.550,00, oltre i.v.a., per i lavori extracontratto eseguiti e per il nolo dei ponteggi. Chiedeva condannarsi i convenuti al pagamento degli importi anzidetti con interessi e rivalutazione. 2. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Instavano per il rigetto dell'avversa domanda. 3. All'esito dell'istruzione probatoria, con sentenza del 10.2.2017 il tribunale rigettava la domanda. 4. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza n. 2780 del 15.4.2021 la Corte d'Appello di Roma accoglieva in parte il gravame e condannava in solido gli appellati a pagare all'appellante la somma di euro 5.621,06, oltre i.v.a. ed interessi legali dalla domanda al soddisfo; condannava in solido gli appellati alle spese del doppio grado. Dava atto dapprima la corte che l'unico motivo d'appello era senz'altro specifico, sicché si conformava al disposto dell'art. 342 cod. proc. civ. 1,4 2 Indi evidenziava che gli esiti della c.t.u. davano conto del parziale buon fondamento della pretesa dell'iniziale attrice. 6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi - di cui il secondo in forma duplice articolato - la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "C.M. Edilizie", ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore - con distrazione - delle spese. 7. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza dei motivi tutti n del ricorso ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell'art. 380j1 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 8. La controricorrente ha depositato memoria. 9. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. Deducono che ha errato la Corte di Roma a reputare il motivo dell'appello esperito da parte avversa specifico e quindi ammissibile. Deducono segnatamente che controparte con lo spiegato gravame si era limitata ad una mera critica della valutazione degli elementi istruttori operata dal tribunale, senza indicare in alcun modo né il capo della sentenza di prime cure all'uopo impugnato né le ragioni della sua confutabilità. 10.1. Con il primo profilo del secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. con riferimento alla valutazione della c.t.u. Deducono che la Corte di Roma ha ritenuto di prescindere dagli ulteriori elementi di prova - ovvero dalle dichiarazioni testimoniali e dalle risultanze documentali - acquisiti nel corso del giudizio ed ha ritenuto di ancorare il suo dictum unicamente agli esiti della c.t.u., viepiù che le risultanze della consulenza d'ufficio sono state significativamente censurate. 10.2. Con il secondo profilo del secondo motivo i ricorrenti denunciano l'omesso esame di fatto storico, l'omesso esame di elementi istruttori decisivi, la violazione dell'art. 111, 2° co., Cost., la motivazione esigua e perplessa. Deducono che la Corte di Roma ha ingiustificatamente ritenuto di prescindere, con riferimento ai lavori extracontratto asseritamente eseguiti, dalle dichiarazioni rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deducono al contempo che per nulla possono soccorrere le discordanti e contraddittorie dichiarazioni rese dai testi addotti da controparte. 11. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 2697 cod. civ., la violazione di norme di diritto e dell'onere della prova. Deducono che hanno dato prova dell'integrale pagamento dei lavori eseguiti e che nessun ulteriore corrispettivo è dovuto a controparte in considerazione della cattiva esecuzione dei lavori, cattiva esecuzione di cui è stato acquisito adeguato riscontro probatorio. Deducono ulteriormente che in rapporto ai lavori extracontratto asseritamente eseguiti controparte si è limitata all'allegazione di una semplice fattura e non ha comprovato che le attività che hanno prodotto danni, sono da ascrivere all'opera di terzi. 12. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.Viepíù che i ricorrenti non hanno depositato memoria. 13. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e da respingere. 14. Ineccepibilmente la corte di merito ha reputato specifico e quindi ammissibile il motivo d'appello. Difatti, alla stregua del letterale tenore del motivo d'appello - che parte ricorrente ha riprodotto alle pagine 11 e 12 del ricorso - si reputa che il gravame che la "C.M. Edilizie" ha esperito avverso la statuizione del 10.2.2017 del Tribunale di Cassino, si conforma certamente al disposto dell'art. 342 cod. proc. civ. nella formulazione - applicabile nella specie ratione temporis - susseguente alla novella di cui al dec. leg. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012. E ciò, ben vero, alla luce dell'elaborazione di questa Corte. In particolare, alla luce della pronuncia n. 27199 del 16.11.2017 delle Sezioni Unite (che hanno chiarito che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal dec. leg. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata). In particolare, alla luce della pronuncia n. 7675 del 19.3.2019 (secondo cui non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, /Q\ 5 in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata) 15. Ambedue i profili del secondo motivo ed il terzo motivo - da disaminare contestualmente perché all'evidenza connessi - sono privi di fondamento e da respingere. 16. Con i mezzi di impugnazione in disamina i ricorrenti censurano sostanzialmente il giudizio "di fatto" cui ha atteso la corte distrettuale ("la sentenza di appello (..) è (..) motivata solo alla stregua della espletata c.t.u. di primo grado (..) la sua motivazione (..) sarebbe stata resa in senso differente se si fossero sottoposte al vaglio le ulteriori prove": così ricorso, pag. 13; "si è omessa una valutazione omnia comprensiva degli elementi di prova forniti nel corso dell'istruttoria": così ricorso, pag. 13; "la prova regina è stata, nel corso di primo grado, la prova testimoniale": così ricorso, pag. 16). Cosicché i motivi di ricorso de quibus si qualificano in via esclusiva in relazione al disposto del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). 17. In questi termini, alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si reputa quanto segue. Da un canto, è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla luce della statuizione delle sezioni unite testé menzionata - e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum. Più esattamente, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la Corte di Roma ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Ulteriormente, la corte di seconde cure ha evidenziato che dalla relazione di c.t.u. risultava che la ditta attrice aveva eseguito lavori per un ammontare complessivo di euro 12.421,06, oltre i.v.a., sicché al netto dell'acconto di euro 6.800,00, oltre i.v.a., già corrisposto, gli appellati erano debitori del residuo importo di euro 5.621,06, oltre i.v.a. D'altro canto, il secondo giudice ha sicuramente disaminato il fatto decisivo caratterizzante la res litigiosa ovvero l'azionato diritto alla percezione del residuo corrispettivo d'appalto. 18. In pari tempo l'impugnato dictum è ineccepibile in diritto. In primo luogo, il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. 6.10.2005, n. 19475; Cass. sez. lav. 9.3.2001, n. 3519, secondo cui, quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese; Cass. 9.12.1995, n. 12630; Cass.29.1.2010, n. 2063, secondo cui la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutame il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente). In secondo luogo, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda [il che non è nel caso di specie] tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-02)). In terzo luogo, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia [il che non è nel caso di specie] attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (cfr. Cass. 29.5.2018, n. 13395; Cass. (ord.) 23.10.2018, n. 26769; Cass. sez. lav. 19.8.2020, n. 17313; Cass. 5.9.2006, n. 19064). 19. I ricorrenti si dolgono per l'asserita omessa erronea valutazione degli esiti probatori ("parte appellante con l'escussione dei propri testi ammessi nulla è riuscita a dimostrare": così ricorso pag. 17; i ricorrenti "hanno dimostrato che la ditta era stata interamente pagata per quanto realizzato, e che le successive pretese non potevano essere evase a causa dei lavori male eseguiti. Circostanza dimostrata dalle escusse testimonianze": così ricorso, pag. 20; "i lavori ulteriori (..) e dunque costi ulteriori (...) sono stati pretesi senza dimostrare alcunché": così ricorso, pag. 21). E tuttavia l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio 5 -) di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 20. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare al difensore della controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 21. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore anticipatario della controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se d