CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13309/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, p.zza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in atti nel fascicolo dell’opposizione, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]: Spese di giustizia –gratuito patrocinio Buldrini e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , in persona del Ministro pro tempore; –intimati – avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata il 1° aprile 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - i l Tribunale di Roma , con ordinanza del 1° aprile 202 2, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il medesimo ufficio avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale aveva liquidato i compensi maturati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L’ordinanza reputava meritevole di accoglimento l’eccezione di inammissibilità per la tardività dell’opposizione, ritenendo che non fosse stato dimostrato dall’opponente che il rimedio di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 era stato esperito nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto. Infatti, dall’estratto storico del procedimento in relazione al quale era stato emesso il decreto impugnato, risultava che il provvedimento era stato mandato “a visto P.M.” in data 7 settembre2018. Pur vero che dalla nota sottoscritta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili del T ribunale non necessariamente le annotazioni che si rinvenivano nel registro informatico corrispondevano alle date di effettiva presa in carico dei fascicoli da parte della Procura, ma secondo il giudice adito ai fini della comunicazione di cancelleria occorreva distinguere tra il momento dell’effettivo perfezionamento, che si realizza quando l’atto perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario, e quello poi di effettiva conoscenza. L’indicazione risultante dal registro informatico attesta che era stato dato inizio al subprocedimento della comunicazione, essendo stato l‘atto indirizzato verso la sfera di conoscibilità del PM, occorrendo altresì reputare che siffatto sistema di trasmissione era perfettamente equipollente alla comunicazione con le modalità prescritte dal codice di rito, e ciò trovavaconferma nel fatto che lo stesso opponente aveva confermato di avere apposto il proprio visto. Nella specie, però , era onere dell’opponente dimostrare quando l‘atto era effettivamente pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, onere che però non risultava assolto dallo stesso opponente, sul quale effettivamente incombeva anche in ragione del principio di vicinanza della prova. Infine, escludeva che il P.M. potesse essere condannato al rimborso delle spese del giudizio di opposizione e che del pari il Ministero della Giustizia non potesse essere condannato, in quanto non poteva essere reputato soccombente; - a vverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma sulla base di due motivi; - il Ministero della Giustizia e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Considerato che: - i l primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c. Si deduce che il ricorrente non ha mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, e che la decisione gravata si fonda sulle sole risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, che però non è in grado di attestare che l’atto sia stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte al codice di rito, ciò sebbene l’Ufficio di Procura si fosse dotata di un indirizzo pec presso cui effettuare e eventuali comunicazioni. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la decisione gravata non ha preso in alcuna considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, versata in atti con la memora depositata dinanzi al giudice dell’opposizione, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. L’omessa valutazione di tale attestazione avrebbeindotto i l giudice all’erronea conclusione che l’atto fosse pervenuto nella sfera di conoscibilità del PM ed ha quindi determinato la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto è stato erroneamente onerato il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data dieffettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità, sebbene si fosse documentato che l’atto non vi era mai pervenuto. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati. In disparte la violazione dell’art. 366, comma 1 n. 3 c.p.c. quanto alla sommaria esposizione dei fatti di causa, nel merito, ritiene il Collegio che la pronuncia del Tribunale di inammissibilità per tardività dell’opposizione a suo tempo proposta da parte dell’odierno ricorrente, sia pure sulla scorta di una motivazione in parte differente da quella a fondamento dell’ordinanza impugnata, sia corretta. L’art. 84 D.P.R. n. 115/2002 dispone che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi del successivo art. 170, che è disciplinata dall'art. 15 d.lgs. n. 150/2011. La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che il decreto di liquidazione del compenso deve considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c. Pertanto, l’opposizione deve esser proposta – di regola - entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016). Come, infatti , ripetutamente affermato da questa Corte in fattispecie analoghe, in caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termine impugnatorio semestrale,c.d. lungo , di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace sia per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all'art.327 c.p.c (tra le tante, Cass. n. 30432 del 2022; Cass. n. 31007 del 2022; Cass. n. 33590 del 2022; Cass. n. 33600 del 2022). Nel caso in esame, il decreto di liquidazione fu emesso il 06.07.2018 mentre il ricorso in opposizione fu presentato il 01.10.2020 (come sostenuto a pag. 2 del ricorso), risulta evidente come l’opposizione risulti in ogni caso tardiva rispetto al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis. In tale situazione non ha rilievo accertare se tale provvedimento fosse stato ricevuto in forme equipollenti alla rituale comunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 170 D.P.R. n. 115/2002, dato che, alla data di instaurazione dell’opposizione, il provvedimento era già divenuto definitivo e non era più esaminabile nel merito, essendo detta opposizione comunque tardiva, sia pure per ragioni diverse da quelle individuate dal giudice di merito. Il ricorso deve,pertanto, essere rigettato . Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio , sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass.,Sez. U n . , n. 5079 del 2005 e n. 5165 del 2004), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 -i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero. P. Q . M . La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que