CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 08248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13947-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 13280/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/11/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 13947/2021 Numero sezionale 1809/2022 Numero di raccolta generale 8248/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il Relatore ha formulato la seguente proposta: <<ritenuto che il Tribunale di Roma, investito dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Giudice di pace, il quale ne aveva rigettato l’opposizione avverso la determinazione dirigenziale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata inflitta all’opponente la prevista sanzione amministrativa, in relazione alla violazione degli artt. 28 e 29 d. lgs. n. 114/1998, per avere esercitato commercio itinerante in Roma, al di fuori della Regione Campania, che aveva rilasciato il permesso, salvo a ridurre la predetta sanzione al minimo; che l’insoddisfatto appellante propone ricorso sulla base d’unitaria censura e che l’intimata resiste con controricorso; osserva Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 28, d. lgs. n. 114/1998, chiedendo affermarsi che “l’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114 del 1998, abilita il titolare all’esercizio dell’attività su tutto il territorio nazionale”. La doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento. Dispone il comma terzo del predetto articolo. “L'autorizzazione all'esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale”. Il significato letterale della disposizione normativa risulta del tutto palese e, in esatta linea con il complessivo assetto della materia, fa coincidere il territorio per il quale il titolare dell’autorizzazione viene abilitato all’esercizio del commercio itinerante con i confini regionali. L’autorizzazione in parola, invero, viene rilasciata dall’autorità comunale, nel rispetto della normativa e, più generale disciplina regionale. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 13947 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 13947/2021 Numero sezionale 1809/2022 Numero di raccolta generale 8248/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 chiaro, di conseguenza, che la verifica della compatibilità del rilascio con il pubblico interesse riguardi, appunto, il solo territorio regionale. Il successivo sesto comma recita: “L'autorizzazione all'esercizio dell’attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale”. La norma sopra riportata, al contrario di quel che assume il ricorrente, rappresenta una deroga eccezionale al limite di cui s’è detto. Deroga giustificata dalla contingente occasionalità dello “sconfinamento” e, per altro verso, dallo scopo di favorire occasioni di proficuo commercio, in concomitanza con eventi episodici, circoscritti nel tempo, il cui impatto sul territorio risulta avere formato previo oggetto di positiva analisi da parte della p.a.>> e che il ricorrente ha depositato memoria; considerato che il Collegio reputa non emergere evidenza decisoria; P.Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 13947 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .