CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39575/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento delle impugnazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico atto del loro difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza della Corte di appello di L'Aquila dello scorso 10 febbraio, che ne ha confermato la condanna per il delitto dì cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Quattro sono le doglianze proposte. 1.1. Per entrambi, nullità della sentenza, per violazione dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., non essendo nella stessa riportato il capo d'imputazione. 1.2. Per la sola Ciarelli, vizi di motivazione in punto di colpevolezza, non avendo alcuno dei testimoni affermato in dibattimento di aver da costei acquistato lo stupefacente. La Corte d'appello, infatti, ha erroneamente valutato le dichiarazioni del teste Fiorini, peraltro rese solo a sèguito di contestazioni; nonché ha sopravvalutato la circostanza per cui i soggetti sorpresi dalla polizia giudiziaria nel possesso di tali sostanze, e che in dibattimento hanno negato di averle acquistate dagli imputati, fossero stati poco prima avvistati dagli investigatori presso l'abitazione di costoro. 1.3. Anche per Tiberi vengono dedotti vizi di motivazione in punto di colpevolezza, poiché - secondo quanto riferito dal teste Fiorini - egli avrebbe tenuto un comportamento meramente inerte, perciò classificabile come connivenza piuttosto che come concorso nel reato con la Ciarelli; in ogni caso, la sentenza non spiega in cosa sarebbe consistito il suo ipotetico contributo alla realizzazione dell'illecito. 1.4. Per entrambi, infine, si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, considerando l'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., la disapplicazione della recidiva e la funzione rieducativa della pena. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa dei ricorrenti, insistendo per l'accoglimento delle impugnazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima doglianza è manifestamente infondata. Tra gli elementi essenziali della sentenza, la cui mancanza o incompletezza ne determina la nullità, a norma dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, considerando che le sentenze di primo e di secondo grado si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (tra molte altre: Sez. 3, n. 48348 del 29/09/2017, Cappello, Rv. 271882; Sez. 2, n. 5500 del 09/10/2013, dep. 2014, Cinel, Rv. 258197). 9-7 2. Anche la seconda non può essere ammessa, perché, se non altro, generica. La difesa ricorrente si duole, infatti, della valutazione della testimonianza dell'acquirente Fiorini compiuta dalla Corte d'appello, ma non spiega quali sarebbero le affermazioni di costui dal significato incontrovertibilmente diverso e, dunque, travisate dai giudici, né si confronta criticamente con l'altro dato valorizzato in sentenza: quello, cioè, dell'indiscusso passaggio presso l'abitazione degli imputati di tutti coloro subito dopo trovati in possesso della droga. Inoltre, il ricorso, complessivamente inteso, si rivela intrinsecamente contraddittorio, allorché, nel trattare la posizione del Tiberi, ne invoca la mera condotta connivente, finendo dunque per addossare esclusivamente alla Ciarelli la condotta delittuosa. 3. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile, poiché proposto per la prima volta con il presente ricorso e non anche con l'atto d'appello; ragione per cui il ricorrente non può dolersi dell'assenza di motivazione, sul punto, nella sentenza impugnata. 4. Il quarto motivo non è consentito in sede di legittimità e, comunque, è inammissibile anche per manifesta infondatezza. 4.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Altrettanto vale per la determinazione della pena, la quale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai prìncipi enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen.. E' perciò inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: il cui onere può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). 4.2. Tanto premesso, è sufficiente osservare: che la pena è stata ridotta dalla Corte d'appello al minimo edittale; che le attenuanti generiche sono state escluse per l'assenza di elementi positivamente valutabili ed ulteriori rispetto all'esiguità del profitto, posta a fondamento dell'attenuante specifica di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.; che tali elementi ulteriori, eventualmente pretermessi senza ragione dai giudici di merito, non vengono indicati neppure dai ricorrenti; che il diniego delle attenuanti generiche non si pone in contraddizione con la disapplicazione della recidiva, essendo stata quest'ultima giustificata per la modestia del precedente, e quindi per un aspetto specifico e distinto dal fatto di reato oggetto di giudizio. 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno di costoro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno i