CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15842/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controComune di Scafati, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 6781/2023 depositata il 5dicembre 2023;Udita la relazione svolta nella adunanza del 12 marzo 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Oggetto della controversia è l’avviso di accertamento n. 8724 con cui il comunedi Scafati (d’ora in poi controricorrente) ha chiesto a [OSCURATO:PERSONA] (d’oraNumero registro generale 13792/2024Numero sezionale 2313/2026Numero di raccolta generale 15842/2026Data pubblicazione 23/05/2026in poi ricorrente) il versamento del complessivo importo di 376,00 a titolo di Tariper l’anno 2020, con riferimento ad un immobile di mq 50 di superficie.Nell’avviso era contenuta anche la situazione dei pagamenti da cui risultava dapagare il medesimo tributo anche per le annualità dal 2013 al 2019.La CTP ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo prescritti i crediti relativi alleannualità 2013, 2014 per omessa prova degli atti interruttivi.La CTR ha accolto parzialmente l’appello del contribuente sulla base delleseguenti ragioni:- l’avviso è congruamente motivato; il contribuente non ha provato di nonessere proprietario dell’immobile, avendo eccepito nel ricorso introduttivola prescrizione e la non debenza del tributo in ragione della residenzafissata altrove;- va riconosciuta la pretesa impositiva a decorrere dal 1°.1.2017, in quantoil comune fonda la sua pretesa sull’esistenza dell’utenza a partire da quelladata.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su tre motivi, depositato memoria,mentre il controricorrente si è costituito tardivamente con controricorso edepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si dà atto della tardiva costituzione del controricorrenteavvenuta ben oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c. (il ricorso è stato notificatoil 5/6/2024, mentre il controricorso è stato depositato 23/7/2024, laddoveavrebbe dovuto costituirsi entro il 15/7/2024). In tema di giudizio di legittimità,pur in assenza di un'espressa previsione normativa, il tardivo depositodel controricorso comporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince daiprincipi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini relativi addifese, con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione, nédel controricorso stesso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art.380-bis.1., comma 1, terzo periodo, c.p.c.(Cass., Sez. 5, n. 10608/2025, Rv.675264 - 01).Numero registro generale 13792/2024Numero sezionale 2313/2026Numero di raccolta generale 15842/20262. Con il primo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 112Data pubblicazione 23/05/2026c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, per mancata pronunciasu tutta la domanda. Contesta, in particolare, che la sentenza impugnata haposto alla base della sua decisione l'errato presupposto che “il contribuente conil suo ricorso introduttivo, come correttamente rilevato dal primo giudice,avrebbe solo eccepito la prescrizione quinquennale del tributo e non la debenzaresidua in ragione della non residenza e non della proprietà dell'immobileindicato nell'atto impugnato”. Deduce, viceversa, di avere, sin dal ricorsointroduttivo, evidenziato di non essere mai stato proprietario di alcun immobilenel Comune di Scafati e di non essersi trovato in alcuna relazione di fatto conl'immobile di cui al foglio 9 numero 807 indirizzo via Acquavitari t/sa Obelisco n.Deduce di avere allegato la diversa residenza solo al fine di rafforzare lacontestazione della pretesa erariale, precisando che anche quando avrebberiportato la sua residenza nel Comune di Scafati l'avrebbe fissata pressol'abitazione materna nel cui stato di famiglia è entrato come risultante dalcertificato storico prodotto in primo grado e dai certificati di residenza e stato difamiglia prodotti in secondo grado.Contesta, pertanto, di avere eccepito solamente la prescrizione, precisando diavere, invece, prospettato solo in via residuale, ove fossero stati provati ipresupposti impositivi, l'intervenuta decadenza e, comunque, la prescrizione siatriennale che quinquennale.3. Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 1,comma 639, 641, e 649 del d.l. n. 147 del 2013, dell’art. 2697, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 e 5. In particolare, deduce l’omesso l’esamedelle deduzioni del ricorrente in ordine alla assenza di prova del presuppostodella chiesta tassazione, limitandosi ad affermare che il ricorrente avrebbe avutol’onere di dimostrare, con semplice certificazione catastale, l’erroneitàdell’indicazione del bene per cui era chiesto il tributo.4. I motivi sono fondati, e, stante la loro stretta connessione, possono esseretrattati congiuntamente. Risulta, infatti, che il ricorrente con il ricorsointroduttivo ha dedotto di non essere proprietario dell’immobile (pag. 3 delleNumero registro generale 13792/2024Numero sezionale 2313/2026Numero di raccolta generale 15842/2026premesse in fatto) e contestato la sussistenza del presupposto impositivo,Data pubblicazione 23/05/2026ovvero affermato l'inesistenza giuridica di un valido titolo a suo carico (motivoLa sentenza impugnata, non solo, non ha considerato tale parte di censura,ritenendo la contestazione limitata all’intervenuta decadenza o prescrizione dellapretesa, ma anche errato nella ripartizione degli oneri probatori.A fronte, infatti, della negazione da parte dell’odierno ricorrente della sussistenzadel presupposto impositivo, nella specie, di non avere alcuna titolarità di undiritto reale, né alcuna relazione di fatto o detenzione con l’immobile (sito nelcomune di Scafati, e censito al foglio 9 numero 807 indirizzo via Acquavitari t/saObelisco n. 1), i giudici di secondo grado avrebbero dovuto verificare su qualepresupposto il comune fondava la propria pretesa.Dalla sentenza emerge, invece, solo la prova documentale di un’utenza.Costituisce principio consolidato, condiviso dal Collegio che, in materia di TARI,costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali edaree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio opertinenza degli stessi. Ne consegue che è l'Amministrazione a dover fornirela prova della fonte dell'obbligazione tributaria, mentre è onere del contribuentedimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione dellasuperficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto allaregola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone delterritorio comunale (Cass., Sez. 6 - 5, n. 17622/2016, Rv. 640781 – 01, Sez. 5,n. 22130/2017, Rv. 645621 - 01, Sez. 5, n. 12979/2019, Rv. 653733 – 01, Sez.6 - 5, n. 21335/2022, Rv. 665315 - 01).Nel caso in esame la sentenza, dunque, non ha risposto all’intera domandaproposta e non fatto corretta applicazione delle regole di riparto dell’onereprobatorio.5. Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 7 della l.n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c.Deduce, in particolare, che l'atto impugnato riporta solo per l'anno 2020 unrichiamo alla delibera del consiglio comunale e riporta nell'apposita tabellaNumero registro generale 13792/2024Numero sezionale 2313/2026Numero di raccolta generale 15842/2026Data pubblicazione 23/05/2026dell'elenco degli immobili l'unità identificata al foglio 9 n. 807 indirizzo viaAcquavitari t/sa Obelisco n. 1.5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non riporta, né trasfondenel ricorso per cassazione il contenuto dell’avviso impugnato, impedendo allaCorte qualsiasi vaglio di legittimità sullo stesso.6. Ne consegue l’accoglimento del primo e del secondo motivo, il rigetto del terzomotivo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CGTII dellaCampania per l’esame della controversia sulla base dei principi qui richiamati edanche per le spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile ilterzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso il 12 marzo 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto