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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 1988

Cassazione n. 08285/2025

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 28/02/1988 avverso l'ordinanza del 23/09/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23/09/2024, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 19/08/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis-629 cod.pen. e 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 191,268,271,273,309 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.

Argomenta che la sussistenza della gravità indiziaria era stata fondata, in maniera determinante, sulle risultanze dell'attività di intercettazione ambientale avvenuta presso la casa del coindagato [OSCURATO:PERSONA] ( dal 21.12.2021 al 11.11.2022 e dal 28.3.2023 al 10.5.2023); la difesa del ricorrente aveva eccepito l'inutilizzabilità patologica dell'attività di intercettazione ambientale, principale fonte indiziaria raccolta a carico del ricorrente, perché avvenuta in violazione del disposto dell'art. 268, comma 3, cod.proc.pen.; il Tribunale aveva rigettato l'eccezione, nonostante il difetto di un decreto motivato del pubblico ministero ai sensi dell'art. 268, comma 3, cod.proc. pen. che avrebbe dovuto dare atto delle eccezionali ragioni di urgenza, in uno alla insufficienza o inidoneità degli impianti presenti presso la Procura della Repubblica di Napoli, ed autorizzare il compimento di operazioni mediante impianti appartenenti alla società "S.I.O. di CANTU", impianto noleggiato ed allocato negli uffici della Procura; il difetto del decreto in questione determinava, quindi, l'inutilizzabilità delle intercettazioni in base al combinato disposto degli artt. 268, comma 3 e 271 cod.proc.pen. e l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA]; rimarca che il Tribunale aveva fatto malgoverno dei principi di diritto affermati dalle SU Carli, laddove aveva sostenuto che la mera presenza di una società esterna nei locali della Procura della Repubblica di Napoli doveva condurre a considerare tali impianti come installati presso gli uffici della Procura; la titolarità del server in capo alla Procura, infatti, e non il noleggio dell'impianto, costituisce condizione di garanzia per la legittimità delle intercettazioni.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.11 difensore del ricorrente ha depositato memoria con motivi aggiunti, nella quale ha ribadito che l'ordinanza impugnata merita censura nella parte in cui è stata valutata in positivo la piena utilizzabilità dell'attività d'intercettazione ambientale avvenuta presso la casa del coindagato [OSCURATO:PERSONA] perché irrispettosa dei principi indicati dal legislatore all'art. 268, comma 3, cod.proc.pen; ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte.

2. Il Tribunale, nel disattendere l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali poste a fondamento della valutazione di sussistenza della gravità indiziaria, qui riproposta, ha evidenziato che le operazioni di intercettazioni erano state disposte con decreto di urgenza dal PM, il quale aveva stabilito che le operazioni fossero compiute per mezzo delle apparecchiature installate presso la sala di ascolto della Procura della Repubblica con remotizzazione del segnale presso la sala ascolto dei [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, e che i dati relativi all'intercettazione, fonia e tracciamento erano stati conservati sui server della società SIO installati presso la Procura del Tribunale di Napoli; ha, quindi, concluso che essendo i server della società SIO installati presso la Procura del Tribunale di Napoli, il decreto del Pm non doveva essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti dell'art. 268, comma 3, cod.proc.pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti e non il titolo della loro disponibilità.

3. La valutazione del Tribunale non merita censura perché conforme al j/4/ consolidato principio di diritto, che va qui ribadito, secondo cui, in tema intercettazioni di conversazioni ambientali o telefoniche, il decreto che dispone l'esecuzione delle operazioni con l'utilizzo di impianti noleggiati da imprese private, ed installati presso i locali della Procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilità (Sez.1 n. 2707 del 24/09/2020, dep.22/01/2021, Rv. 280972 - 01; Sez.3, n. 32699 del 27/02/2015, Rv. 264517 - 01; Sez.1, n. 6905 del 11/11/2003, dep.18/02/2004, Rv. 229989 - 01; Sez.6, n. 2845 del 01/12/2003, dep. 27/01/2004, Rv.228419 - 01).

Va precisato che, in base all'insegnamento delle Sezioni Unite, condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione (la quale, in virtù delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata) avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Sez.

U., n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395).

E' stato, quindi, chiarito che, in tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, la modalità ordinaria di esecuzione delle operazioni consiste nell'uso di impianti installati nella Procura della Repubblica, senza che abbia alcun rilievo il titolo da cui deriva la disponibilità degli stessi impianti, che ben può essere costituito da un contratto di locazione stipulato al fine specifico di condurre le operazioni da compiere.

Anche in tale ultimo caso, poiché non ricorre l'ipotesi del ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, essendo gli apparecchi comunque installati presso la procura, non è necessaria l'adozione di un provvedimento del pubblico ministero che documenti, ai sensi dell'ultima parte del comma terzo dell'art. 268 cod. proc. pen., l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti preesistenti e la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza ([OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 6905 del 11/11/2003, dep. 2004, Franchini, Rv. 229989, cit; Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003, dep. 2004, Franchini, Rv. 229989, cit).

È stato, inoltre, precisato che, in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, il decreto che dispone l'esecuzione delle operazioni con l'utilizzo di impianti noleggiati da imprese private, ed installati nella Procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all'art. 268, terzo comma, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilità (Cfr. Sez. 3, n. 32699 del 27/02/2015, Diano, Rv. 264517, cit che ha osservato che l'art. 268, comma 3, cod.proc.pen, prescrive che le operazioni di intercettazione devono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, a meno che siano inidonei o insufficienti e concorrano eccezionali ragioni di urgenza che consentono il ricorso a quelli di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

La norma vuole garantire la tutela della segretezza delle comunicazioni -Cfr.

Corte Costituzionale ordinanza 29 dicembre 2004, n. 443- resa effettiva dalla collocazione degli impianti presso la procura della Repubblica.

Non rileva, dunque, la foro proprietà, ma il luogo del loro utilizzo, restando indifferente il titolo -precario o meno, con contratto di noleggio o un qualunque altro contratto - della loro disponibilità).3.

Consegue, pertanto, come anticipato, la manifesta infondatezza delle doglianze proposte e la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 28/02/1988 avverso l'ordinanza del 23/09/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23/09/2024, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 19/08/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis-629 cod.pen. e 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 191,268,271,273,309 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la sussistenza della gravità indiziaria era stata fondata, in maniera determinante, sulle risultanze dell'attività di intercettazione ambientale avvenuta presso la casa del coindagato [OSCURATO:PERSONA] ( dal 21.12.2021 al 11.11.2022 e dal 28.3.2023 al 10.5.2023); la difesa del ricorrente aveva eccepito l'inutilizzabilità patologica dell'attività di intercettazione ambientale, principale fonte indiziaria raccolta a carico del ricorrente, perché avvenuta in violazione del disposto dell'art. 268, comma 3, cod.proc.pen.; il Tribunale aveva rigettato l'eccezione, nonostante il difetto di un decreto motivato del pubblico ministero ai sensi dell'art. 268, comma 3, cod.proc. pen. che avrebbe dovuto dare atto delle eccezionali ragioni di urgenza, in uno alla insufficienza o inidoneità degli impianti presenti presso la Procura della Repubblica di Napoli, ed autorizzare il compimento di operazioni mediante impianti appartenenti alla società "S.I.O. di CANTU", impianto noleggiato ed allocato negli uffici della Procura; il difetto del decreto in questione determinava, quindi, l'inutilizzabilità delle intercettazioni in base al combinato disposto degli artt. 268, comma 3 e 271 cod.proc.pen. e l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA]; rimarca che il Tribunale aveva fatto malgoverno dei principi di diritto affermati dalle SU Carli, laddove aveva sostenuto che la mera presenza di una società esterna nei locali della Procura della Repubblica di Napoli doveva condurre a considerare tali impianti come installati presso gli uffici della Procura; la titolarità del server in capo alla Procura, infatti, e non il noleggio dell'impianto, costituisce condizione di garanzia per la legittimità delle intercettazioni. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.11 difensore del ricorrente ha depositato memoria con motivi aggiunti, nella quale ha ribadito che l'ordinanza impugnata merita censura nella parte in cui è stata valutata in positivo la piena utilizzabilità dell'attività d'intercettazione ambientale avvenuta presso la casa del coindagato [OSCURATO:PERSONA] perché irrispettosa dei principi indicati dal legislatore all'art. 268, comma 3, cod.proc.pen; ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte. 2. Il Tribunale, nel disattendere l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali poste a fondamento della valutazione di sussistenza della gravità indiziaria, qui riproposta, ha evidenziato che le operazioni di intercettazioni erano state disposte con decreto di urgenza dal PM, il quale aveva stabilito che le operazioni fossero compiute per mezzo delle apparecchiature installate presso la sala di ascolto della Procura della Repubblica con remotizzazione del segnale presso la sala ascolto dei [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, e che i dati relativi all'intercettazione, fonia e tracciamento erano stati conservati sui server della società SIO installati presso la Procura del Tribunale di Napoli; ha, quindi, concluso che essendo i server della società SIO installati presso la Procura del Tribunale di Napoli, il decreto del Pm non doveva essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti dell'art. 268, comma 3, cod.proc.pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti e non il titolo della loro disponibilità. 3. La valutazione del Tribunale non merita censura perché conforme al j/4/ consolidato principio di diritto, che va qui ribadito, secondo cui, in tema intercettazioni di conversazioni ambientali o telefoniche, il decreto che dispone l'esecuzione delle operazioni con l'utilizzo di impianti noleggiati da imprese private, ed installati presso i locali della Procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilità (Sez.1 n. 2707 del 24/09/2020, dep.22/01/2021, Rv. 280972 - 01; Sez.3, n. 32699 del 27/02/2015, Rv. 264517 - 01; Sez.1, n. 6905 del 11/11/2003, dep.18/02/2004, Rv. 229989 - 01; Sez.6, n. 2845 del 01/12/2003, dep. 27/01/2004, Rv.228419 - 01). Va precisato che, in base all'insegnamento delle Sezioni Unite, condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione (la quale, in virtù delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata) avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Sez. U., n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395). E' stato, quindi, chiarito che, in tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, la modalità ordinaria di esecuzione delle operazioni consiste nell'uso di impianti installati nella Procura della Repubblica, senza che abbia alcun rilievo il titolo da cui deriva la disponibilità degli stessi impianti, che ben può essere costituito da un contratto di locazione stipulato al fine specifico di condurre le operazioni da compiere. Anche in tale ultimo caso, poiché non ricorre l'ipotesi del ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, essendo gli apparecchi comunque installati presso la procura, non è necessaria l'adozione di un provvedimento del pubblico ministero che documenti, ai sensi dell'ultima parte del comma terzo dell'art. 268 cod. proc. pen., l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti preesistenti e la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza ([OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 6905 del 11/11/2003, dep. 2004, Franchini, Rv. 229989, cit; Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003, dep. 2004, Franchini, Rv. 229989, cit). È stato, inoltre, precisato che, in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, il decreto che dispone l'esecuzione delle operazioni con l'utilizzo di impianti noleggiati da imprese private, ed installati nella Procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all'art. 268, terzo comma, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilità (Cfr. Sez. 3, n. 32699 del 27/02/2015, Diano, Rv. 264517, cit che ha osservato che l'art. 268, comma 3, cod.proc.pen, prescrive che le operazioni di intercettazione devono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, a meno che siano inidonei o insufficienti e concorrano eccezionali ragioni di urgenza che consentono il ricorso a quelli di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. La norma vuole garantire la tutela della segretezza delle comunicazioni -Cfr. Corte Costituzionale ordinanza 29 dicembre 2004, n. 443- resa effettiva dalla collocazione degli impianti presso la procura della Repubblica. Non rileva, dunque, la foro proprietà, ma il luogo del loro utilizzo, restando indifferente il titolo -precario o meno, con contratto di noleggio o un qualunque altro contratto - della loro disponibilità).3. Consegue, pertanto, come anticipato, la manifesta infondatezza delle doglianze proposte e la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda all
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