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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 ottobre 2025

Cassazione n. 34966/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1107/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23126/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 settembre 2024 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 11 giugno 2020 con la quale il Tribunale di Napoli ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. e alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione, con l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e le sanzioni accessorie fallimentari per la durata di tre anni. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34966/2025 Roma, lì, 27/10/2025

2. Avverso la sentenza di appello i difensori dell’imputato hanno proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), e in particolare prospettando la mancata assunzione di una prova decisiva nonché il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputato per la bancarotta fraudolenta distrattiva.

La Corte di merito non avrebbe acquisito il verbale della denuncia della rapina subita dall’imputato – il cui oggetto materiale sarebbero «beni di valore pressocché coincidente» con l’importo distratto: - non ritenendolo. in maniera non condivisibile, dirimente ai fini del decidere e affermando – senza alcun elemento in tal senso – che l’imputato ne disponeva in precedenza e avrebbe potuto offrirlo in produzione nel giudizio di primo grado (a tale ultimo riguardo la difesa ha assunto che la denuncia sarebbe «entrata nella disponibilità del ricorrente solo successivamente, per un disguido afferente l’inserimento nelle SDI da parte degli organi di polizia); - non considerando, a proposito delle dichiarazioni dell’imputato in contraddizione con la «circostanza sopra descritta», le sue minorate condizioni al momento dell’audizione da parte del curatore, «causate dal trauma subito con la rapina con sequestro di persona» di cui è stato vittima. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato.

2. Va, anzitutto, premesso che «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (cfr. per tutte Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 – 01).

D’altra parte, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; Sez. 1, n. 40705/2018, cit.; in questa sede non si fa alcun riferimento al caso, che qui non ricorre, di riforma di una sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative e ai vizi che possono essere addotti in tale evenienza: cfr. per tutte, Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488, nonché il testo dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.).

E la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, ossia solo attraverso l'evidenziazione di vizi della deliberazione assunta sulla regiudicanda, e della relativa motivazione, che appaiano manifestamente conseguenti alla erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01).

Nel caso in esame, il ricorso ha censurato in maniera del tutto assertiva la decisione di primo grado, nella parte in cui ha negato la novità dell’elemento di prova in discorso rimarcando come si tratti di un’integrazione di denuncia sporta dall’imputato nel 2009.

Ma soprattutto, quel che qui più rileva: - la produzione dell’atto comunque avrebbe consentito di documentare la presentazione della denuncia da parte dell’imputato ma non ex se l’effettiva sottrazione dei beni a causa di una rapina, ragion per cui in parte qua la prospettazione difensiva è infondata; - il ricorso non ha neppure compiutamente indicato a quali beni (per cui è stata elevata l’imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva) la denuncia farebbe riferimento a sostegno dell’allegazione difensiva, dato che la Corte di appello ha confermato la condanna dell’imputato in relazione non solo a valori presenti presso la gioielleria ma anche a beni (in particolare, beni strumentali e rimanenze di magazzino) venduti di cui lo stesso imputato ha ammesso di aver disposto; il che non consente di attribuire sufficiente specificità alla prospettazione difensiva in ordine alla destinazione di essi; dunque, la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi compiutamente incisa dalle censure in discorso.

3. In ragione del rigetto del ricorso, non è superfluo osservare che il termine di prescrizione dei reati, commesso il 17 ottobre 2012, non è decorso.

E ciò è a dirsi anche per la bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo b., in relazione alla quale non è stata ritenuta la recidiva specifica (contestata per la sola bancarotta patrimoniale di cui al capo a.): difatti, il termine di 12 anni e 6 mesi dalla commissione del fatto (tenuto conto della pena massima per il delitto e dell’interruzione: artt. 157 e 161 cod. pen.) è rimasto sospeso per il differimento dell’udienza del 26 maggio 2016 al 10 novembre 2016 (in ragione dell’astensione della difesa, ossia per 168 giorni) e dell’udienza del 2 aprile 2020 al giorno 11 giugno 2020 (a causa della pandemia da Covid 19, da computarsi nella misura di 64 giorni: cfr. Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02); e quindi sarebbe decorso il 15 dicembre 2025.

4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15/10/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1107/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23126/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 settembre 2024 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 11 giugno 2020 con la quale il Tribunale di Napoli ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. e alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione, con l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e le sanzioni accessorie fallimentari per la durata di tre anni. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34966/2025 Roma, lì, 27/10/2025 2. Avverso la sentenza di appello i difensori dell’imputato hanno proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), e in particolare prospettando la mancata assunzione di una prova decisiva nonché il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputato per la bancarotta fraudolenta distrattiva. La Corte di merito non avrebbe acquisito il verbale della denuncia della rapina subita dall’imputato – il cui oggetto materiale sarebbero «beni di valore pressocché coincidente» con l’importo distratto: - non ritenendolo. in maniera non condivisibile, dirimente ai fini del decidere e affermando – senza alcun elemento in tal senso – che l’imputato ne disponeva in precedenza e avrebbe potuto offrirlo in produzione nel giudizio di primo grado (a tale ultimo riguardo la difesa ha assunto che la denuncia sarebbe «entrata nella disponibilità del ricorrente solo successivamente, per un disguido afferente l’inserimento nelle SDI da parte degli organi di polizia); - non considerando, a proposito delle dichiarazioni dell’imputato in contraddizione con la «circostanza sopra descritta», le sue minorate condizioni al momento dell’audizione da parte del curatore, «causate dal trauma subito con la rapina con sequestro di persona» di cui è stato vittima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. Va, anzitutto, premesso che «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (cfr. per tutte Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 – 01). D’altra parte, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; Sez. 1, n. 40705/2018, cit.; in questa sede non si fa alcun riferimento al caso, che qui non ricorre, di riforma di una sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative e ai vizi che possono essere addotti in tale evenienza: cfr. per tutte, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488, nonché il testo dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.). E la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, ossia solo attraverso l'evidenziazione di vizi della deliberazione assunta sulla regiudicanda, e della relativa motivazione, che appaiano manifestamente conseguenti alla erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01). Nel caso in esame, il ricorso ha censurato in maniera del tutto assertiva la decisione di primo grado, nella parte in cui ha negato la novità dell’elemento di prova in discorso rimarcando come si tratti di un’integrazione di denuncia sporta dall’imputato nel 2009. Ma soprattutto, quel che qui più rileva: - la produzione dell’atto comunque avrebbe consentito di documentare la presentazione della denuncia da parte dell’imputato ma non ex se l’effettiva sottrazione dei beni a causa di una rapina, ragion per cui in parte qua la prospettazione difensiva è infondata; - il ricorso non ha neppure compiutamente indicato a quali beni (per cui è stata elevata l’imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva) la denuncia farebbe riferimento a sostegno dell’allegazione difensiva, dato che la Corte di appello ha confermato la condanna dell’imputato in relazione non solo a valori presenti presso la gioielleria ma anche a beni (in particolare, beni strumentali e rimanenze di magazzino) venduti di cui lo stesso imputato ha ammesso di aver disposto; il che non consente di attribuire sufficiente specificità alla prospettazione difensiva in ordine alla destinazione di essi; dunque, la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi compiutamente incisa dalle censure in discorso. 3. In ragione del rigetto del ricorso, non è superfluo osservare che il termine di prescrizione dei reati, commesso il 17 ottobre 2012, non è decorso. E ciò è a dirsi anche per la bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo b., in relazione alla quale non è stata ritenuta la recidiva specifica (contestata per la sola bancarotta patrimoniale di cui al capo a.): difatti, il termine di 12 anni e 6 mesi dalla commissione del fatto (tenuto conto della pena massima per il delitto e dell’interruzione: artt. 157 e 161 cod. pen.) è rimasto sospeso per il differimento dell’udienza del 26 maggio 2016 al 10 novembre 2016 (in ragione dell’astensione della difesa, ossia per 168 giorni) e dell’udienza del 2 aprile 2020 al giorno 11 giugno 2020 (a causa della pandemia da Covid 19, da computarsi nella misura di 64 giorni: cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02); e quindi sarebbe decorso il 15 dicembre 2025. 4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/10/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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