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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43893/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ak.

R.G.N. 20932/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente, ritenendo l'assorbimento di una aggravante e riducendo le pene, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582-585 e 635 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla omessa esclusione della recidiva (per Trombini), alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'omessa esclusione della recidiva con bilanciamento più favorevole; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto il Graziano ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata; mentre il Trombini ha reiterato questioni già vagliate dal giudice di merito: sentenza impugnata con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 3-5 provv. impugn.), che il prevenuto ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ak. R.G.N. 20932/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente, ritenendo l'assorbimento di una aggravante e riducendo le pene, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582-585 e 635 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla omessa esclusione della recidiva (per Trombini), alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'omessa esclusione della recidiva con bilanciamento più favorevole; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto il Graziano ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata; mentre il Trombini ha reiterato questioni già vagliate dal giudice di merito: sentenza impugnata con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 3-5 provv. impugn.), che il prevenuto ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 43893/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris