CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17888/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattee' con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagìne 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in c.:cJp nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M