CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14533/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 17898-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], 2447 elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' PORPORA 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 504/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 16. R.G. 17898/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2001 [OSCURATO:PERSONA]Iseppi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio Agostino, Ernesto, Bernardo, Edoardo, Luigi e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], deducendo che i convenuti avevano nel 1972 venduto a Diego e [OSCURATO:PERSONA] una corte rurale, che i Lanza erano proprietari solo della porzione censita al catasto sub 330/b, che nel 1984 i Lanza avevano venduto ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Iseppi la corte rinnovando l'errore compiuto nel precedente passaggio di proprietà, così che i Maistri risultavano formalmente proprietari di una sola porzione della corte, che i Lanza e poi i Maistri avevano utilizzato tutta la corte a partire dall'anno 1974 e che nel 1988 era deceduto [OSCURATO:PERSONA]. La moglie e le figlie proponevano quindi domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione della porzione 330/a. I convenuti rimanevano contumaci. [OSCURATO:PERSONA], affermando di essere proprietario delle porzioni 330/a e 330/b, dato che era succeduto al proprio padre [OSCURATO:PERSONA], che aveva posseduto l'intera corte a far tempo dal novembre del 1940 e che i coniugi Maistri non possedevano la corte essendo stati prima mezzadri e poi fittavoli del fondo dei Gaburro; chiedeva pertanto di dichiarare che era lui il proprietario, o almeno il comproprietario della corte. Interveniva anche [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere divenuta comproprietaria, con il fratello, per usucapione della corte. Nel 2004 i fratelli Gaburro proponevano ricorso per la tutela del possesso ex art. 704 c.p.c., rilevando che le attrici avevano posto nel cortile una serie di fioriere. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 999/2012, rigettava la domanda principale delle attrici (relativa all'acquisto per usucapione della parte della corte identificata con il mappale 330/a) e per converso dichiarava l'intervenuta usucapione della stessa porzione in favore dei fratelli Gaburro, rigettando quella dai medesimi avanzata relativamente al mappale 330/b in quanto di proprietà delle attrici essendo stata oggetto di vendita nel 1984. 2. La sentenza era impugnata in via principale dalle attrici in relazione alla negata intervenuta usucapione della porzione 330/a e in via riconvenzionale dai Gaburro in relazione alla negata intervenuta usucapione della porzione usucapione 330/b. La Corte d'appello di Venezia - con sentenza 9 marzo 2016, n. 504 - ha accolto l'appello principale, in quanto ha ritenuto che gli atti di utilizzo della corte da parte dei coniugi Maistri fossero espressione di possesso utile ai fini dell'usucapione in quanto i coniugi erano sì stati mezzadri e affittuari, ma dei Gaburro e non dei Lanza, così che l'utilizzo della corte non poteva ritenersi consequenziale al rapporto di fittanza; in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato le originarie attrici proprietarie esclusive delle porzioni 330/a e 330/b per intervenuta usucapione delle medesime; ha rigettato l'appello incidentale dei Gaburro. 3. Avverso la pronuncia ricorrono per cassazione Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Iseppi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in nove motivi. 1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. in relazione alla domanda nuova con cui le attrici hanno chiesto di essere dichiarate proprietarie per usucapione anche della porzione n. 330/b: le attrici nell'atto di citazione avevano chiesto l'accertamento della proprietà sub 330/a e solo in sede di precisazione delle conclusioni hanno chiesto di essere dichiarate proprietarie della porzione 330/b e hanno ribadito tale domanda nell'atto di appello, così che tale domanda doveva essere dichiarata nuova e pertanto inammissibile. Il motivo è fondato. Come ha precisato la stessa Corte d'appello nella ricostruzione dei fatti, le originarie attrici avevano chiesto al Tribunale di Verona di essere dichiarate proprietarie esclusive della porzione contraddistinta dal numero 330/a, così che la richiesta fatta in sede di precisazione delle conclusioni e poi ribadita nell'atto di appello di essere dichiarate proprietarie anche della parcella identificata con il numero 330/b era da ritenersi nuova e pertanto inammissibile e la Corte d'appello, nell'accoglierla, è incorsa in ultrapetizione. 2. I successivi otto motivi sono tra loro strettamente connessi e vanno pertanto congiuntamente esaminati. a) Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, comma 1 e 116, comma 1, c.p.c. in relazione al mancato esame della prova testimoniale dedotta dai Gaburro e al mancato esame delle dichiarazioni contenute nelle comparse di risposta di [OSCURATO:PERSONA] e della chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA]. b) Il terzo motivo denuncia la violazione dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., avendo la Corte d'appello di Venezia erroneamente ritenuto che i Gaburro non abbiano adempiuto l'onere di dare la dimostrazione dell'avvenuto verificarsi, in loro favore, dell'usucapione della corte. c) Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'erronea dichiarazione della Corte d'appello di Venezia secondo cui i coniugi Maistri sarebbero divenuti proprietari per usucapione dell'intera corte. d) Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 1140 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c., essendo pacifico ed accertato che coniugi Maistri erano stati prima mezzadri e poi fittavoli dei Gaburro e che in tale veste usarono la corte. e) Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c. e 342, 345 e 346 c.p.c., in quanto il Tribunale di Verona, nella pronuncia di primo grado, avrebbe accertato che al fondo dei Gaburro, coltivato dai coniugi Maistri, si accedeva attraverso la corte e che pertanto i coniugi usavano la medesima, almeno fino al 1984, quali meri detentori, essendo stati mezzadri e poi fittavoli dei Gaburro.f) Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 1158, 1144 e 1141 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.: la Corte d'appello ha ignorato che i Gaburro ebbero il possesso uti domini della corte dal 1940, possesso durato ininterrottamente "sino ai giorni nostri". g) L'ottavo motivo lamenta la violazione degli artt. 112, 115, 116, 342 e 345 c.p.c., nonché dell'art. 817 c.c. in relazione alle affermazioni della sentenza impugnata ove si parla di "convinzione che tale area fosse pertinenza" e dell'altra affermazione apodittica che "oggetto della fittanza era l'abitazione di proprietà Gaburro e alcuni campi [..], non certo la corte di cui trattasi". h) Il nono motivo contesta "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio" avendo la Corte d'appello omesso completamente di motivare su alcuni fatti controversi e decisivi per il giudizio. I motivi non possono essere accolti. Essi contestano la mancata considerazione da parte del giudice d'appello di prove testimoniali e di dichiarazioni delle parti del processo, da un lato senza trascrivere le dichiarazioni testimoniali (v. in particolare il secondo motivo) e dall'altro lato non considerando la diversa impostazione del ragionamento della Corte d'appello, che ha sì considerato come sino al 1984 i coniugi Maistri fossero stati prima mezzadri e poi fittavoli dei Gaburro e ha poi però ritenuto, sulla base di un accertamento di merito incensurabile da parte di questa Corte, che l'utilizzo da parte loro della corte non fosse riconducibile al rapporto con i Gaburro, ma fosse del tutto indipendente da questo (v. i motivi dal terzo all'ottavo). Quanto al nono motivo, va puntualizzato che il parametro invocato, ossia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, è parametro non più applicabile alla fattispecie (essendo la sentenza impugnata stata depositata successivamente alla entrata in vigore della nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.) e che in ogni caso la contraddizione rilevata alla pag. 12 della sentenza impugnata, in cui si parla di accordi tra i Lanza e i signori D'Iseppi - Gaburro, è da intendersi affetta da mero errore materiale, trattandosi dei coniugi D'Iseppi - Maistri. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata, senza rinvio, nella parte in cui, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA]Iseppi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proprietarie esclusive della porzione immobiliare identificata con il numero 330/b. Considerata la prevalente soccombenza dei ricorrenti, le spese del processo vanno compensate per 1/3, con i restanti 2/3 a favore delle contro ricorrenti. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, respinti gli altri motivi di ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto; compensa le spese per 1/3 e pone i restanti 2/3 delle spese a carico dei ricorrenti in solido e a favore delle controricorrenti, che in tale ridotta frazione liquida per il primo grado in euro 7.000, per l'appello in euro 4.000 e per il presente giudizio in euro 1.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella adunanza camera