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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26312/2026

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ammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza 31 dicembre 2025, il Tribunale di Lecce ha rigettatol’istanza di riesame proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXavverso ilprovvedimento ‒reso dal giudice per le indagini preliminari in data 9 dicembre2025 ‒ che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere in relazionealla provvisoria imputazione di concorso nel delitto di rapina pluriaggravata.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt. 191 e 270 cod. proc. pen., per avere ilTribunale omesso di replicare all’eccezione relativa all’inutilizzabilità, ex art. 191del codice di rito, delle intercettazioni relative a un diverso procedimento penale.Il concorso del ricorrente nel delitto provvisoriamente ascritto è stato, dunque,illegittimamente affermato sull’esclusiva base delle intercettazioni dispostesull’utenza telefonica del XXXXXXXX.2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’art. 275 del codice di rito, non avendo il Tribunale replicato inordine alla disparità di trattamento riservata al ricorrente, che, diversamente daaltri coindagati, non risulta essere partecipe del gruppo, stabilmente dedito afurti in abitazione; il ruolo marginale del XXXXXXX, emerso nel corso delleindagini, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a una diversa valutazione in tema diadeguatezza della misura cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che proposto permotivi non consentiti dalla legge processuale: esso non risulta, infatti, esserestato sottoposto alla cognizione del giudice del riesame, con la relativa istanza exart. 309 cod. proc. pen. (v. ad es., Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese,Rv. 269745 – 01, con principio estensibile al caso in esame), come risultadall’incontestata sintesi dei motivi di riesame proposta a p. 2 del provvedimentoimpugnato.

L’allora istante contestava, infatti, le modalità di identificazionedell’indagato, non già il profilo, qui dedotto, circa l’inutilizzabilità ai sensi dell'art.270 cod. proc. pen.Quanto alla manifesta infondatezza della censura, essa deriva dalla mancataconsiderazione del principio di diritto, alla luce del quale il divieto di utilizzazionein procedimenti diversi, di cui all'art. 270 cod. proc. pen., non opera nei casi ‒come quello in scrutinio ‒ in cui l'attività captativa si sia resa indispensabile perl'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (cfr., ades.

Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciu', Rv. 282199 - 02).In disparte la superiore argomentazione, sufficiente a ritenere il motivomanifestamente infondato, si osserva che il ricorrente neppure indica qualesarebbe il diverso procedimento penale in cui è stata disposta la captazione,asseritamente illegittima, ciò che rende il motivo anche aspecifico.

A tal riguardo,va rimarcato che, sia dal capo a) dell’imputazione provvisoria, sia dal testo delprovvedimento impugnato, al coindagato XXXXXXXXX‒ la cui utenza telefonicaveniva sottoposta a intercettazione ‒ risulta essere ascritta la medesimacondotta di concorso in rapina pluriaggravata, provvisoriamente contestataall’odierno ricorrente.

L’episodio contestato è, dunque, il medesimo.

Ed entrambi,sia pure con ruoli diversi, concorrevano nel reato ascritto al capo a) dellaprovvisoria imputazione: il XXXXXXXXXconcorrendo nell’ideazione del furto, poidegenerato in rapina, oltre che, materialmente, guidando l’auto che conduceva icoindagati, nottetempo, presso l’abitazione della vittima; il XXXXXXX,concorrendo a sua volta nell’ideazione e nell’esecuzione della rapina.

Inoltre, a p.5 della motivazione, è riprodotto il brano della conversazione in cui i duecoindagati XXXXXXXXXe XXXXXXXXXsi riferivano alla presenza di “XXXXXX” nelcontesto della rapina.

Posta, dunque, l’identità della condotta provvisoriamenteascritta, il motivo è anche del tutto generico, poiché neppure tenta di contrastareil contenuto della conversazione, valorizzato in motivazione.Al di là di quanto fin qui rimarcato, si osserva, infine, che il ricorrente nonindica l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento a carico aifini della cosiddetta "prova di resistenza", in tal modo trascurando il principio didiritto, secondo cui gli elementi di prova ‒ acquisiti, in tesi difensiva,illegittimamente ‒ diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loroespunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identicoconvincimento (v.

Sez.

U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416– 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218– 01).3.

Il secondo motivo è aspecifico.

La doglianza stigmatizza l’asserita illogicitàdella decisione impugnata, invero insussistente, insistendo sulla presuntamarginalità del ruolo del ricorrente nel contesto del fatto ascritto: assunto,questo, soltanto asseverato, senza che siano addotte specifiche circostanzeconcrete, utili a corroborare la tesi difensiva.

Il tenore della censura è, dunque,puramente oppositivo, pure a fronte di una motivazione ‒ rispetto alla quale ladifesa elude il confronto, critico ed effettivo ‒ in cui è chiarito come, dallerisultanze investigative, sia emerso il ruolo del XXXXXXXXnell’ideazione enell’esecuzione della rapina.

Del pari, razionalmente argomentata risulta, inmotivazione, la natura ininfluente della circostanza che il ricorrente rispondasoltanto dell’imputazione provvisoria di cui al capo a), avendo il Collegio delriesame illustrato, con valutazione sufficientemente individualizzata e aderentealla concretezza del caso di specie, la ricorrenza dei requisiti di attualità econcretezza del pericolo di reiterazione del reato, di cui all’art. 274, comma 1,lett. c), cod. proc. pen.4.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro

3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza 31 dicembre 2025, il Tribunale di Lecce ha rigettatol’istanza di riesame proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXavverso ilprovvedimento ‒reso dal giudice per le indagini preliminari in data 9 dicembre2025 ‒ che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere in relazionealla provvisoria imputazione di concorso nel delitto di rapina pluriaggravata.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt. 191 e 270 cod. proc. pen., per avere ilTribunale omesso di replicare all’eccezione relativa all’inutilizzabilità, ex art. 191del codice di rito, delle intercettazioni relative a un diverso procedimento penale.Il concorso del ricorrente nel delitto provvisoriamente ascritto è stato, dunque,illegittimamente affermato sull’esclusiva base delle intercettazioni dispostesull’utenza telefonica del XXXXXXXX.2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’art. 275 del codice di rito, non avendo il Tribunale replicato inordine alla disparità di trattamento riservata al ricorrente, che, diversamente daaltri coindagati, non risulta essere partecipe del gruppo, stabilmente dedito afurti in abitazione; il ruolo marginale del XXXXXXX, emerso nel corso delleindagini, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a una diversa valutazione in tema diadeguatezza della misura cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che proposto permotivi non consentiti dalla legge processuale: esso non risulta, infatti, esserestato sottoposto alla cognizione del giudice del riesame, con la relativa istanza exart. 309 cod. proc. pen. (v. ad es., Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese,Rv. 269745 – 01, con principio estensibile al caso in esame), come risultadall’incontestata sintesi dei motivi di riesame proposta a p. 2 del provvedimentoimpugnato. L’allora istante contestava, infatti, le modalità di identificazionedell’indagato, non già il profilo, qui dedotto, circa l’inutilizzabilità ai sensi dell'art.270 cod. proc. pen.Quanto alla manifesta infondatezza della censura, essa deriva dalla mancataconsiderazione del principio di diritto, alla luce del quale il divieto di utilizzazionein procedimenti diversi, di cui all'art. 270 cod. proc. pen., non opera nei casi ‒come quello in scrutinio ‒ in cui l'attività captativa si sia resa indispensabile perl'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (cfr., ades. Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciu', Rv. 282199 - 02).In disparte la superiore argomentazione, sufficiente a ritenere il motivomanifestamente infondato, si osserva che il ricorrente neppure indica qualesarebbe il diverso procedimento penale in cui è stata disposta la captazione,asseritamente illegittima, ciò che rende il motivo anche aspecifico. A tal riguardo,va rimarcato che, sia dal capo a) dell’imputazione provvisoria, sia dal testo delprovvedimento impugnato, al coindagato XXXXXXXXX‒ la cui utenza telefonicaveniva sottoposta a intercettazione ‒ risulta essere ascritta la medesimacondotta di concorso in rapina pluriaggravata, provvisoriamente contestataall’odierno ricorrente. L’episodio contestato è, dunque, il medesimo. Ed entrambi,sia pure con ruoli diversi, concorrevano nel reato ascritto al capo a) dellaprovvisoria imputazione: il XXXXXXXXXconcorrendo nell’ideazione del furto, poidegenerato in rapina, oltre che, materialmente, guidando l’auto che conduceva icoindagati, nottetempo, presso l’abitazione della vittima; il XXXXXXX,concorrendo a sua volta nell’ideazione e nell’esecuzione della rapina. Inoltre, a p.5 della motivazione, è riprodotto il brano della conversazione in cui i duecoindagati XXXXXXXXXe XXXXXXXXXsi riferivano alla presenza di “XXXXXX” nelcontesto della rapina. Posta, dunque, l’identità della condotta provvisoriamenteascritta, il motivo è anche del tutto generico, poiché neppure tenta di contrastareil contenuto della conversazione, valorizzato in motivazione.Al di là di quanto fin qui rimarcato, si osserva, infine, che il ricorrente nonindica l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento a carico aifini della cosiddetta "prova di resistenza", in tal modo trascurando il principio didiritto, secondo cui gli elementi di prova ‒ acquisiti, in tesi difensiva,illegittimamente ‒ diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loroespunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identicoconvincimento (v. Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416– 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218– 01).3. Il secondo motivo è aspecifico. La doglianza stigmatizza l’asserita illogicitàdella decisione impugnata, invero insussistente, insistendo sulla presuntamarginalità del ruolo del ricorrente nel contesto del fatto ascritto: assunto,questo, soltanto asseverato, senza che siano addotte specifiche circostanzeconcrete, utili a corroborare la tesi difensiva. Il tenore della censura è, dunque,puramente oppositivo, pure a fronte di una motivazione ‒ rispetto alla quale ladifesa elude il confronto, critico ed effettivo ‒ in cui è chiarito come, dallerisultanze investigative, sia emerso il ruolo del XXXXXXXXnell’ideazione enell’esecuzione della rapina. Del pari, razionalmente argomentata risulta, inmotivazione, la natura ininfluente della circostanza che il ricorrente rispondasoltanto dell’imputazione provvisoria di cui al capo a), avendo il Collegio delriesame illustrato, con valutazione sufficientemente individualizzata e aderentealla concretezza del caso di specie, la ricorrenza dei requisiti di attualità econcretezza del pericolo di reiterazione del reato, di cui all’art. 274, comma 1,lett. c), cod. proc. pen.4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 26312/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris