CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10382/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, presso lo studio dell’Avv.Corrado MORRONE, ma domiciliate “ex lege” presso l’indirizzo diposta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatee difese dall’[OSCURATO:PERSONA] MARTUCCI;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA]. Roberto CAVALLARI, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzodi posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] LONGO;- controricorrente -Numero registro generale 2278/2024Numero sezionale 4449/2025Numero di raccolta generale 10382/2026e contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]CAI EMILIANO, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ex lege” presso l’indirizzodi posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentatie difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] PINO e Paolo ROMAGNOLI,- controricorrenti -Avverso la sentenza n. 1867/2023 della Corte d’appello di Firenze,depositata in data 19/09/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI;udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA].Mauro VITIELLO, che ha concluso per l’inammissibilità o, insubordine, per il rigetto del ricorso;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] MORRONE, anche per delegadell’[OSCURATO:PERSONA] MARTUCCI, Paolo ROMAGNOLI e MarcoCOSENTINO, quest’ultimo per delega dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]LONGO, i quali hanno concluso come in atti.1. Donatella, Daniela e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di ununico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1867/23, del 19settembre 2023, della Corte d’appello di Firenze, che - inaccoglimento dei gravami esperiti dalla società Fideuram VitaS.p.a., nonché da Emiliano e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n.251/21, del 21 marzo 2021, del Tribunale di Arezzo - ha respintola domanda delle odierne ricorrenti, volta al riconoscimento dellaqualità di beneficiarie della polizza vita, quali “ereditestamentarie”, sottoscritta dal loro fratello, [OSCURATO:PERSONA], il 30 giugno2021.2. Riferiscono, in punto di fatto, le odierne ricorrenti di averadito il Tribunale aretino a fronte del rifiuto della società FideuramNumero registro generale 2278/2024Numero sezionale 4449/2025Numero di raccolta generale 10382/2026Data pubblicazione 20/04/2026Vita di liquidare in loro favore - dopo la morte del fratello Luigi -il premio, pari ad € 82.521,81, relativo alla polizza vita da questisottoscritta, nella quale il medesimo individuava quali beneficiarii suoi “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi”.Assumevano, infatti, le allora attrici che il loro congiunto, contestamento olografo del 5 maggio 2016, mentre devolveva laquota di legittima ai propri figli, attribuiva ad esse la quotadisponibile, designandole, dunque, quali “eredi testamentarie”.Costituitasi in giudizio la convenuta [OSCURATO:PERSONA], l’aditogiudicante disponeva la chiamata “iussu iudicis” degli eredilegittimi di [OSCURATO:PERSONA], vale a dire i figli dello stesso, Emiliano eMarzia, quantunque affermando non trattarsi di contraddittorinecessari.La domanda veniva accolta dal primo giudice, che ordinava aimporto di € 82.521,81. Esito al quale perveniva ritenendo che lavolontà del testatore fosse quella di lasciare la quasi totalità deisuoi beni ai figli, eredi legittimi, ma di istituire eredi universalianche le sorelle, devolvendo loro una “quota disponibile” delpatrimonio, comprensiva, oltre che del contante presente su di unconto corrente bancario, pure dell’importo risultante dalla polizzaassicurativa.Tale decisione veniva integralmente riformata in appello, inforza dei gravami - poi riuniti - esperiti, distintamente, dallaconvenuta e dai terzi chiamati. Il giudice di seconde cure, infatti,escludeva che le odierne ricorrenti fossero state istituite ereditestamentarie dal “de cuius”, ritenendo che la disposizione “mortiscausa” con la quale il medesimo - dopo aver assicurato “quotaampia di legittima” ai propri figli, attribuendo loro il suopatrimonio pressoché per intero - devolveva, invece, alle sorelle,nell’ambito della quota disponibile, “i rimanenti contanti”(presenti su di un conto corrente presso la stessa bancaNumero registro generale 2278/2024Numero sezionale 4449/2025Numero di raccolta generale 10382/2026Data pubblicazione 20/04/2026quale doveva anche escludersi l’importo della polizza.3. Avverso la sentenza della Corte fiorentina hanno propostoricorso per cassazione Donatella, Daniela e [OSCURATO:PERSONA], sulla base- come detto - di un unico motivo.3.1. Esso denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc.civ. - violazione e/o errata applicazione degli artt. 1362 e 588 cod.civ. e dei principi di diritto in tema di interpretazione deltestamento.Le ricorrenti muovono dal presupposto che, secondo quantoaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “la designazione delbeneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita”, quale chesia la forma prescelta fra quelle previste dell’art. 1920, comma 2,cod. civ., si pone come “atto inter vivos con effetti post mortem,da cui discende l’effetto dell’immediato acquisto di un dirittoproprio ai vantaggi dell’assicurazione”, essendosi, inoltre,precisato che “la generica individuazione quali beneficiari degli«eredi (legittimi e/o testamentari)» ne comporta l’identificazionesoggettiva con coloro che, al momento della morte dellostipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astrattadelazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente,indipendentemente dalla rinunzia o dall’accettazione dellavocazione” (è citata Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n.11421).Di conseguenza, assumono le ricorrenti, il giudice - inpresenza di una delazione testamentaria e in applicazione di taliprincipi - deve procedere all’individuazione dei soggetti beneficiaridella polizza, accertando, in concreto, la volontà del testatore.Essa, “alla stregua dell’art. 1362 cod. civ., va individuata conriferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sullaNumero registro generale 2278/2024Numero sezionale 4449/2025Numero di raccolta generale 10382/2026Data pubblicazione 20/04/2026base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascunasingola disposizione, potendosi, ove dal testo dell’atto nonemergano con certezza l’effettiva intenzione del de cuius e laportata della disposizione, fare ricorso ad elementi estrinseci altestamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, adesempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura ocondizione sociale o il suo ambiente di vita” (è citata Cass. Sez.2, ord. 22 dicembre 2023, n. 35807).A questo metodo, tuttavia, non si sarebbe attenuta lasentenza impugnata, che viene censurata nelle parti di seguitomeglio indicate.In particolare, essa errerebbe là dove afferma che “dal tenoreletterale” del testamento di [OSCURATO:PERSONA] “appare evidente la volontàdel testatore di designare eredi universali testamentari i figliEmiliano e Marzia”, visto che “agli stessi ha infatti devoluto siauna quota della universalità dei propri beni (denaro, beni mobiliregistrati, beni immobili) sia i relativi debiti e oneri (imposte disuccessione) a conferma della sua volontà di farli subentrare nellatotalità dei suoi rapporti sia attivi che passivi”. Lo stesso “non puòinvece dirsi” - si legge sempre in sentenza - “con riferimento alletre sorelle, Daniela, Donatella e [OSCURATO:PERSONA]”, alle quali il testatore“ha assegnato soltanto il «rimanente contante», dunque lasomma rimanente disponibile sul conto corrente, espressione chepuò riferirsi esclusivamente al residuo del proprio conto correnteacceso presso la [OSCURATO:PERSONA], mentre alle stesse non è statadestinata alcuna passività”. Parimenti, oggetto di censura è ilsuccessivo passaggio della sentenza impugnata, secondo cui laconclusione testé rassegnata troverebbe “conferma” nella“espressione letterale impiegata dal de cuius nel testamento «Iltutto quale quota ampia di legittima» che sta appunto a significareche costui volle assegnare ai figli non solo la quota «riservata»loro ex lege, in qualità di «legittimari», cioè la quota/parte minimaNumero registro generale 2278/2024Numero sezionale 4449/2025Numero di raccolta generale 10382/2026Data pubblicazione 20/04/2026ed inviolabile, bensì ulteriori valori, attribuendo loro tutti i beniimmobili, mobili registrati, denaro, costituenti il suo patrimonio”,mentre, alle sorelle, “nell’ambito della «disponibile» residua (alnetto della totalità di beni già assegnati ai figli ed al netto dellapolizza vita) ha lasciato soltanto i «rimanenti contanti», quindi unlegato”.Assumono, per contro, le ricorrenti che l’interpretazione dellaCorte fiorentina avrebbe “palesemente glissato sugli elementiintrinseci alla scheda testamentaria,” di per sé “oltremodo chiari”,nell’attribuire ad esse la qualità di “eredi testamentarie”.Invero, già alla stregua del “dato letterale” - e, dunque, avutoriguardo al riferimento alla “quota ampia di legittima” e alla“quota disponibile” - dovrebbe concludersi che [OSCURATO:PERSONA],“ottemperati i doveri di legge nei confronti dei figli qualilegittimari”, si sarebbe “determinato a chiamare le sorelle qualieredi testamentarie sull’intera quota disponibile (e non«residua»), per come risulta, ulteriormente, dalla circostanza cheil de cuius, dichiarati tacitati pienamente i legittimari, metteva unpunto (pausa forte all’interno di una frase di senso computo) eandava a capo, con ciò dichiarando un cambio di argomento:avendo ottemperato agli obblighi imposti dalla Legge, con ilsuccessivo capoverso istituiva eredi universali le ricorrenti,devolvendo loro la «quota disponibile» del suo patrimonio”.Conclusione da avvalorarsi anche con riferimento al fatto che LuigiCai, “uomo di elevata cultura”, avrebbe adoperato i termini “quotalegittima” e “quota disponibile” secondo il significato loro proprio.D’altra parte, la qualifica delle odierne ricorrenti quali ereditestamentarie sarebbe imposta - si assume - “dall’interpretazionedel testamento secondo l’elemento logico”.Difatti, “ove il contraente/testatore avesse voluto designarequali unici destinatari del beneficio, ab origine, i suoi figli loavrebbe fatto indicandoli nella polizza vita quali eredi legittimi,Numero registro generale 2278/2024Numero sezionale 4449/2025Numero di raccolta generale 10382/2026Data pubblicazione 20/04/2026escludendo, quindi, ogni riferimento agli eredi testamentari”. Percontro, nel presente caso “il contraente della polizza esprimeva lavolontà che il beneficio venisse assegnato prioritariamente ai suoi«eredi testamentari e, in mancanza, agli eredi legittimi»prefigurandosi, dunque, già al momento della stipula medesimadi voler redigere testamento, al fine evidente di voler perseguirescopi diversi da quelli di una successione legittima”. Sicché “anchein omaggio al canone di conservazione del contratto” si sarebbedovuto riconoscere alle sorelle del “de cuius” la qualifica di ereditestamentarie e, quindi, di beneficiarie della polizza.Né mancano di rilevare le ricorrenti l’erroneità - a loro dire -dell’affermazione secondo cui l’aver assegnato “ai figli non solo laquota «riservata» loro ex lege, in qualità di «legittimari», cioè laquota/parte minima ed inviolabile, bensì ulteriori valori,costituenti il suo patrimonio”, varrebbe a qualificarli come erediuniversali, mentre l’aver lasciato “alle sorelle, nell’ambito della«disponibile» residua (al netto della totalità di beni già assegnatiai figli ed al netto della polizza vita) soltanto i «rimanenticontanti»”, equivarrebbe a qualificarle legatarie. Difatti, “èabbastanza agevole rilevare” - si evidenzia - “come la valutazioneeconomica del patrimonio ereditario non sia stata oggetto dispecifico accertamento giudiziale e, quindi, anche tale assuntonon può in alcun modo supportare l’esegesi della schedatestamentaria”. Il tutto, peraltro, non senza considerare che, amente dell’art. 588 cod. civ., non è la consistenza piccola o grandedel lascito a qualificare il destinatario come legatario, piuttostoche erede.Infine, a sostegno della proposta interpretazione, le ricorrentirichiamano alcuni documenti, provenienti dagli stessi Maria edEmiliano Cai, con i quali essi riconoscerebbero la qualità di ereditestamentarie delle sorelle del defunto genitore, che si sarebbeNumero registro generale 2278/2024Numero sezionale 4449/2025Numero di raccolta generale 10382/2026Data pubblicazione 20/04/2026determinato a istituirle tali per l’assistenza e vicinanzadimostratagli negli ultimi anni di vita.4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinticontroricorsi, da un lato, la società [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro,Emiliano e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o, comunque, rigettata.5. La trattazione del ricorso è stata fissata, inizialmente, aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., per l’adunanza cameraledel 28 gennaio 2025, in vista della quale le ricorrenti e lacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memoria.Con ordinanza interlocutoria questa Corte disponeva rinvio inpubblica udienza, data la particolare rilevanza della questione didiritto oggetto del presente ricorso.6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona diun suo Sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta, nel sensodella declaratoria di inammissibilità o, comunque, del rigetto delricorso.Le ricorrenti, nonché i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],hanno depositato memoria, ex art. 378 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE7. Il ricorso va rigettato.7.1. Il suo unico motivo non è fondato.7.1.1. Nello scrutinarlo, è necessario muovere dalla premessa- assunta, del resto, dalla stessa sentenza impugnata - che,secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “laNumero registro generale 2278/2024Numero sezionale 4449/2025Numero di raccolta generale 10382/2026Data pubblicazione 20/04/2026designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazionesulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dalsecondo comma dell’art. 1920 cod. civ.”, si pone alla stregua di“atto inter vivos con effetti post mortem”, sicché “la genericaindividuazione quali beneficiari degli «eredi [legittimi e/otestamentari]» ne comporta l’identificazione soggettiva con coloroche, al momento della morte dello stipulante, rivestano talequalità in forza del titolo della astratta delazione ereditariaprescelto dal medesimo contraente”, e ciò in quanto “il termine«eredi» viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo difornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione delcreditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettivavocazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile2021, n. 11421, Rv. 661129-01).Risulta, dunque, evidente che - verificatosi il decessodell’assicurato (e sempre che esso, come rammenta il citatoarresto delle Sezioni Unite, “nel designare gli eredi qualibeneficiari dei vantaggi dell’assicurazione” non abbia provvedutoa “indicare gli stessi nominativamente” o a “stabilire in qualimisure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo”) -l’esecuzione della prestazione in favore dei beneficiari, da partedell’assicuratore, presuppone, in presenza di un testamento,un’operazione che si potrebbe definire di “eterointegrazione” delcontenuto del contratto di assicurazione, che passa attraversol’interpretazione della volontà del testatore eventualmenteespressa, come, emblematicamente, attesta la vicenda in esame.Orbene, allorché tale operazione ermeneutica risulti, comenella specie, finalizzata a stabilire se il testatore, nel disporre dispecifici beni (nel caso che occupa, il “rimanente contante”), abbiainteso attribuire ad un soggetto - o a più soggetti - la qualifica dierede o legatario, “l’assegnazione di beni determinati deveinterpretarsi, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., come disposizioneNumero registro generale 2278/2024Numero sezionale 4449/2025Numero di raccolta generale 10382/2026Data pubblicazione 20/04/2026ereditaria («institutio ex re certa»), qualora il testatore abbiainteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una parteindeterminata di essi, considerata in funzione di quota delpatrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, seabbia voluto attribuirgli singoli individuati beni”, fermo restandoche “l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi,si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici delmerito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità seconseguentemente motivato”. (Cass. Sez. 2, sent. 25 ottobre2013, n. 24163, Rv. 628231-01; analogamente, Cass. Sez. 6-2,ord. 5 marzo 2020, n. 6125, Rv. 657278-01; in senso conforme,anteriormente, tra le molte, Cass. Sez. 2, sent. 1° marzo 2002,n. 3016, Rv. 552709-01).7.1.2. Quanto precede permette, dunque, già di rassegnareuna prima conclusione e, cioè, che la motivazione con cui il giudicedi merito stabilisca se a un determinato soggetto debba attribuirsila qualifica di erede testamentario o legatario risulta sindacabile -nella presente sede di legittimità - sotto il profilo della sua“congruità” o per errori nell’uso dei criteri ermeneutici, ovvero percarenze tali da rendere la stessa “meramente apparente”, ma inquesto secondo caso, però, alle condizioni risultanti dal vigentetesto dell’art. 360 cod. proc. civ., “novellato” dall’art. 54, comma1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertitocon modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.7.1.2.1. In relazione, dunque, a questo secondo profilo, deveribadirsi che il vizio motivazionale risulta configurabile - comequesta Corte ha recentemente ribadito, tra l’altro proprio conspecifico riferimento ad un caso concernente la fattispecie di cuiall’art. 1920 cod. civ. - “solo nella «quadruplice» ipotesiindividuata dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprileNumero registro generale 2278/2024Numero sezionale 4449/2025Numero di raccolta generale 10382/20262014, n. 8053, Rv. 629830-01)”, ovvero: “la «mancanza assolutaData pubblicazione 20/04/2026di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico» e la «motivazioneapparente»; il «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e la «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», secondo la «catalogazione» che di esso hafatto, ancora una volta, di recente, il [OSCURATO:PERSONA] (così, inmotivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al §10.9, pag. 24)” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 7 novembre 2024, n.28749, non massimata).specie se ne possono trarre già alcuni esiti: in primo luogo, chenessun appunto può essere mosso alla motivazione sul piano dellasua supposta “carenza” (la motivazione c’è e risulta del tuttointellegibile, oltre che scevra da contraddizioni irriducibili),nonché, in secondo luogo, che la stessa neppure potrebbe esseresindacata alla stregua dei documenti che le ricorrenti richiamanonella parte conclusiva dell’illustrazione dell’unico motivod’impugnazione. E ciò in quanto, per aversi vizio motivazionale,occorre che esso “emerga immediatamente e direttamente daltesto della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con lerisultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché Cass. Sez. 1, ord.3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01), avendo esso caratteresolo “testuale” (come rammenta, da ultimo, in motivazione, Cass.Sez. Un., sent. n. 5792 del 2024, cit.). D’altra parte, nello stessosenso è proprio il precedente richiamato dalle odierne ricorrenti(Cass. Sez. 2, ord. 22 dicembre 2023, n. 35807, non massimata),il quale - in relazione al sindacato sulla motivazione di unasentenza chiamata a interpretare la volontà testamentaria -ribadisce che “è denunciabile in cassazione solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggeNumero registro generale 2278/2024Numero sezionale 4449/2025Numero di raccolta generale 10382/2026Data pubblicazione 20/04/2026costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali”.7.1.2.2. Resta, tuttavia, impregiudicato il primo profilo dei duesopra menzionati, o - per meglio dirsi - il primo dei piani diindagine dianzi delineati: quello relativo ad una correttaapplicazione, o meno, dei criteri ermeneutici nell’interpretazionedel testamento. Profilo, del resto, espressamente evocato dallericorrenti attraverso il congiunto riferimento agli artt. 1362 e 588cod. civ.Al riguardo, deve muoversi dalla constatazione che la“congrua motivazione” con cui il giudice di merito stabilisce sel’assegnazione di beni determinati configuri una successione atitolo universale o debba, invece, “interpretarsi come legato,implichi che il medesimo debba “accertare, in conformità alprincipio enunciato dall’art. 1362 cod. civ., applicabile, con gliopportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale siastata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamentel’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone diconservazione del testamento” (Cass. Sez. 2, sent. 6 ottobre2017, n. 23393, Rv. 645577-01).Del resto, la preminenza da accordare al criterio di cui all’art.1362 cod. civ., nella sua complessiva articolazione, in taleoperazione risulta del tutto coerente con la già indicata natura didesignazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazionesulla vita (come questa Corte ha, del resto, di recentesottolineato: cfr., in motivazione, in particolare al § 10.1.3., Cass.Sez. 3, sent. 12 settembre 2025, n. 25121, Rv. 676335-01); attorispetto al quale, come detto, la disposizione testamentaria, haNumero registro generale 2278/2024Numero sezionale 4449/2025Numero di raccolta generale 10382/2026Data pubblicazione 20/04/2026funzione integrativa della volontà dello stipulante, allorché eglinon abbia individuato nominativamente, nello stesso contratto, ilsoggetto a vantaggio del quale l’operazione negoziale è compiuta.Ciò detto, la motivazione resa dalla sentenza impugnata, adonta delle censure proposte dalle ricorrenti, non ha disatteso ilprincipio sopra richiamato. Essa, infatti, si è attenuta a quella“ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2dell’art. 588 cod. civ.” - qui da leggersi, come detto, incorrelazione con l’art. 1362 cod. civ. - pretesa da questa Corte alfine di stabilire “se l’intenzione del testatore sia stata quella disingoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli qualequota del suo patrimonio” (Cass. Sez. 2, sent. 31 dicembre 2021,n. 42121, Rv. 663403-01).Invero, la Corte fiorentina ha, per un verso, valorizzato - piùche l’uso delle espressioni “quota di legittima” e “quotadisponibile”, presenti nel testamento - la diversa “consistenza”delle attribuzioni effettuate dal testatore in favore,rispettivamente, dei figli e delle sorelle, contrapponendo alla“ampiezza” della prima (inclusiva anche di “debiti e oneri”) lasostanziale residualità della seconda, rimarcando che essaconcerneva i “rimanenti contanti” (ed evidentemente escluso ognidebito ed onere). Così argomentando, la sentenza impugnata si èconformata a quanto sancito in passato da questa Corte, secondocui al “fine di stabilire se l’attribuzione di beni determinaticonfiguri istituzione di eredità o legato, deve innanzituttoconsiderarsi il contenuto della disposizione, cioè il modo di588 cod. civ.), mentre l’attribuzione formale del titolo di erede (odi legatario) può essere valutata solo come elementoconfermativo del risultato delle indagini condotte sull’obiettivaconsistenza della disposizione” (Cass. Sez. 2, sent. 16 novembreNumero registro generale 2278/2024Numero sezionale 4449/2025Numero di raccolta generale 10382/2026Data pubblicazione 20/04/20261985, n. 5625, Rv. 442817-01; analogamente già Cass. Sez. 2,sent. 18 novembre 1981, n. 6110, Rv. 416909-01).Se, dunque, l’indagine ermeneutica va condotta soprattuttocon riferimento al “contenuto della disposizione” (o meglio, allasua “obbiettiva consistenza”), e ciò “indipendentemente dalleespressioni e dalle denominazioni usate dal testatore” (Cass. Sez.Lav., sent. 12 luglio 2001, n. 9467, Rv. 548119-01), fino al puntoda “sminuire” persino l’impiego delle espressioni “erede” e“legatario”, non può assumere rilevanza centrale, nel caso dispecie, la circostanza - valorizzata, invece, dalle ricorrenti - cheLuigi Cai abbia inteso fare ricorso alle nozioni di “quota legittima”e di “quota disponibile” per qualificare le attribuzioni in favore deifigli e delle sorelle.Né, infine, può accogliersi l’ulteriore argomento utilizzato dallericorrenti, ovvero la necessità di assicurare l’interpretazione“utile” del contratto ex art. 1920 cod. civ.; affermazione motivatasul rilievo che “il contraente della polizza esprimeva la volontà cheil beneficio venisse assegnato prioritariamente ai suoi «ereditestamentari e, in mancanza, agli eredi legittimi» prefigurandosi,dunque, già al momento della stipula medesima di voler redigeretestamento, al fine evidente di voler perseguire scopi diversi daquelli di una successione legittima”.Invero, in disparte il rilievo che così ragionando si finirebbecon il ricostruire la volontà testamentaria sulla base di quellacontrattuale (e non viceversa), dirimente è il rilievo che proprio lascelta di individuare i beneficiari della polizza negli eredi legittimiappunto in mancanza di quelli testamentari, appare espressivadella volontà di [OSCURATO:PERSONA] di riservarsi un “supplemento divalutazione”, e cioè di conservare la liberà di individuare - inipotesi, anche attraverso una modifica del testamento olografo del5 maggio 2016 - l’individuazione dei soggetti che avrebbero fruitodella polizza sottoscritta successivamente. E ciò, a ben vedere,Numero registro generale 2278/2024Numero sezionale 4449/2025Numero di raccolta generale 10382/2026Data pubblicazione 20/04/2026nell’esercizio di quella “libertà del contraente, nel designare glieredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, di indicaregli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure oproporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunquedi derogare all’art. 1920 cod. civ.”, rimarcata - come già detto -dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., sent. n. 11421del 2021, cit.).8. In definitiva, la controversia va risolta in applicazione delseguente principio di diritto: “In tema di assicurazione sulla vita,la designazione del beneficiario dei relativi vantaggi, quale che siala forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art.1920 cod. civ., si pone alla stregua di «atto inter vivos con effettipost mortem», sicché l’individuazione quali beneficiari degli«eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi» necomporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momentodella morte dello stipulante, rivestano o meno tale qualità in forzadel titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dalmedesimo contraente. Al riguardo, non è sindacabile in sede dilegittimità, se operato con congrua motivazione e scevro dai soligravi vizi logici oramai rilevanti dopo la novella dell'art. 360 cod.proc. civ., l'accertamento con cui il giudice del merito stabilisca sel’assegnazione di beni determinati configuri una successione atitolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, unavolta che sia stato accertato, in conformità al principio enunciatodall’art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti,anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontàdel testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale equello logico ed in omaggio al canone di conservazione deltestamento.”.Numero registro generale 2278/2024Numero sezionale 4449/2025Numero di raccolta generale 10382/2026Data pubblicazione 20/04/20269. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.10. A carico delle ricorrenti, stante il rigetto del ricorso,sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA], DanielaCai e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,nonché a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudiziodi legittimità, liquidandole - per la prima come per i secondi - nellamisura di € 4.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre speseforfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 19novembre 2025.Il Consigliere estensoreStefano Giaime GUIZZIIl Presidente