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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 09871/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8141/2028 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Avverso la sentenza n. 2800/ 2017 del Tribunale di Firenze, depositata il 4.9.2017, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.2.2022 dal Consigliere , dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che La società [OSCURATO:SOCIETA] ha riscosso dalla società [OSCURATO:PERSONA] spa la Tariffa di [OSCURATO:PERSONA], per gli anni dal 2005 al 2011, relativamente a tre sedi aziendali site in Firenze.

Sul corrispettivo di tale tariffa la società Alia ha preteso ed ottenuto il pagamento dell'IVA. [OSCURATO:PERSONA] spa, ritenendo che le somme corrisposte per la raccolta dei rifiuti fossero tributi e non già corrispettivi di una prestazione privatistica, ne ha dedotto che non si potesse applicare VIVA, che di conseguenza sarebbe stata corrisposta ingiustamente.

Vuir t-ol-vsm Ha dunque adìto il Giudice di Pace-Yrper ottenere la restituzione della somma di - (b 1274,00 con l'argomento che non potesse applicarsi VIVA alla Tia (ex Tarsu), essendo quest'ultimo un tributo e non già il corrispettivo di una prestazione.

Ha avuto ragione della sua tesi, anche in secondo grado, dove il Tribunale di Firenze ha rigettato l'appello della società [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo che, pur essendo. la Tia 2 introdotta con legge del 2006, non era ancora entrata in vigore, all'epoca dei rapporti in contestazione (2005-2011), per difetto del regolamento di attuazione, e che quindi la tariffa pretesa dalla società Alia altro non era che la Tia 1, avente natura tributaria, come tale non suscettibile di IVA. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione con tre motivi.

V'è controricorso della società Nocentini.

La ricorrente ha depositato duplice memoria.

Considerato che 1.- La ratio della decisione impugnata è la seguente.

Gli anni per i quali è preteso il pagamento della tariffa (per lo smaltimento rifiuti) sono quelli che vanno dal 2005 al 2011.

In tale periodo era ancora in vigore la Tia 1, ciò in quanto, pur essendo stata istituita la Tia 2 con legge del 2006 (D.Ivo n. 152 del 2006), la nuova tariffa è entrata in vigore solo quando sono stati emanati i decreti di attuazione, che, in quel periodo ancora non lo erano.

E poiché dunque la tariffa per i rifiuti era, per il periodo in questione, la Tia 1, avendo questa natura di tributo, non era suscettibile di applicazione dell'IVA. 2.- Questa ratio è contestata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con tre motivi di ricorso.

Con il primo si denuncia violazione dell'articolo 100 cod. proc. civ., sul presupposto che non essendo VIVA comunque un costo per la Nocentini, che può scaricarla su terzi, la società non ha di conseguenza alcun interesse ad agire.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 238 Dilvo n. 152 del 2006, e si afferma che la Tia 2 deve ritenersi entrata in vigore proprio a partire da tale legge, e non già, come ha ritenuto il giudice di merito, a seguito della emanazione dei decreti di attuazione.

Con il terzo motivo si denuncia, in subordine al secondo, violazione dell'articolo 49 D.Ivo n. 22 del 1997 con l'argomento che la Tia 1 è comunque anche essa una prestazione privatistica, e non un tributo, e dunque suscettibile di applicazione dell'IVA. 3.- Il primo motivo è infondato.

Basta osservare che la società Nocentini svolge attività assicurativa, e VIVA che ha corrisposto non è relativa alle prestazioni legate a tale attività, ma allo smaltimento dei rifiuti relativamente alle sedi disponibili.

Inoltre è pacifico che le prestazioni assicurative effettuate da Nocentini sono esenti da IVA .

Cosi che il pagamento di tale imposta per lo smaltimento rifiuti è un costo effettivo, non essendo formalmente traslabile su terzi; e che poi la traslazione avvenga di fatto è questione ultronea e non incidente sull'interesse ad agire.

Peraltro, come regolato da questa Corte, anche ove sia avvenuta detrazione dell'IVA indebitamente corrisposta " il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario" (Cass. 25741/ 2021).

Il secondo motivo è fondato solo in parte, per le ragioni che seguono.

GJ-L La tariffa integrata ambientale, cosiddetta Tia 2, è stata istituita con D.Ivo n. 152 del 2006.

Tuttavia, essa è entrata in vigore solo dopo che sono stati emanati i decreti di attuazione.

Questa è l'interpretazione che, delle norme sulla Tia 2, è stata fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno ritenuto che: "le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale (cd.

"prima TIA" o "TIA- 1"), regolata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - che, pur essendo stata soppressa, in virtù dell'art. 238, commi 1 e 11, del d.lgs. n. 152 del 2006, è rimasta vigente fino all'emanazione del regolamento, destinato a disciplinare i criteri generali sulla base dei quali sono stabilite le componenti dei costi ed è definita la tariffa, nonché fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa stessa - sono devolute alla giurisdizione tributaria, tenuto conto che, come evidenziato dalla Corte Cost. (da ultimo: ordinanza del 22 febbraio 2010 n. 64). tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, prevista dall'art. 58 del d.P.R. n. 507 del 1993, di cui conserva la qualifica di tributo" (Cass. Sez.

Un. 8822 / 2018).

Con la conseguenza che, solo a partire dall'anno 2011, come risulta dalla motivazione della suddetta decisione, è avvenuta la sostituzione della Tia 2 alla Tia

1. Nella fattispecie, l'Iva è stata pretesa per gli anni che vanno dal 2005 al 2011, cosi che, per quest'ultima annualità, va applicata la Tia 2, mentre per gli anni precedenti la Tia

1. Dunque, l'imposta è dovuta solo per l'anno 2011, in cui alla Tia 1 è subentrata la Tia 2, che, al contrario della precedente, non è da ritenersi tributo, bensì prestazione avente fonte in un accordo e dunque assoggettabile ad IVA (Cass. Sez. un. 8631/ 2020).

Il terzo motivo è subordinato al secondo, ossia mira a contestare che, applicandosi la Tia 1, sia esclusa VIVA con l'argomento che anche la Tia 1 è una prestazione privatistica, e non un tributo, e dunque è suscettibile di IVA.

La tesi è infondata.E' ormai costante orientamento che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, ossia la TIA 1, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all'IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi e non in quello di un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente. (Cass. Sez.

Un. 5078/ 2016; Cass. 453/ 2018).

Ne deriva dunque che il ricorso è fondato soltanto con riferimento all'annualità 2011.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo nei termini di cui in motivazione.

Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze, in diversa com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8141/2028 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Avverso la sentenza n. 2800/ 2017 del Tribunale di Firenze, depositata il 4.9.2017, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.2.2022 dal Consigliere , dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che La società [OSCURATO:SOCIETA] ha riscosso dalla società [OSCURATO:PERSONA] spa la Tariffa di [OSCURATO:PERSONA], per gli anni dal 2005 al 2011, relativamente a tre sedi aziendali site in Firenze. Sul corrispettivo di tale tariffa la società Alia ha preteso ed ottenuto il pagamento dell'IVA. [OSCURATO:PERSONA] spa, ritenendo che le somme corrisposte per la raccolta dei rifiuti fossero tributi e non già corrispettivi di una prestazione privatistica, ne ha dedotto che non si potesse applicare VIVA, che di conseguenza sarebbe stata corrisposta ingiustamente. Vuir t-ol-vsm Ha dunque adìto il Giudice di Pace-Yrper ottenere la restituzione della somma di - (b 1274,00 con l'argomento che non potesse applicarsi VIVA alla Tia (ex Tarsu), essendo quest'ultimo un tributo e non già il corrispettivo di una prestazione. Ha avuto ragione della sua tesi, anche in secondo grado, dove il Tribunale di Firenze ha rigettato l'appello della società [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo che, pur essendo. la Tia 2 introdotta con legge del 2006, non era ancora entrata in vigore, all'epoca dei rapporti in contestazione (2005-2011), per difetto del regolamento di attuazione, e che quindi la tariffa pretesa dalla società Alia altro non era che la Tia 1, avente natura tributaria, come tale non suscettibile di IVA. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione con tre motivi. V'è controricorso della società Nocentini. La ricorrente ha depositato duplice memoria. Considerato che 1.- La ratio della decisione impugnata è la seguente. Gli anni per i quali è preteso il pagamento della tariffa (per lo smaltimento rifiuti) sono quelli che vanno dal 2005 al 2011. In tale periodo era ancora in vigore la Tia 1, ciò in quanto, pur essendo stata istituita la Tia 2 con legge del 2006 (D.Ivo n. 152 del 2006), la nuova tariffa è entrata in vigore solo quando sono stati emanati i decreti di attuazione, che, in quel periodo ancora non lo erano. E poiché dunque la tariffa per i rifiuti era, per il periodo in questione, la Tia 1, avendo questa natura di tributo, non era suscettibile di applicazione dell'IVA. 2.- Questa ratio è contestata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con tre motivi di ricorso. Con il primo si denuncia violazione dell'articolo 100 cod. proc. civ., sul presupposto che non essendo VIVA comunque un costo per la Nocentini, che può scaricarla su terzi, la società non ha di conseguenza alcun interesse ad agire. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 238 Dilvo n. 152 del 2006, e si afferma che la Tia 2 deve ritenersi entrata in vigore proprio a partire da tale legge, e non già, come ha ritenuto il giudice di merito, a seguito della emanazione dei decreti di attuazione. Con il terzo motivo si denuncia, in subordine al secondo, violazione dell'articolo 49 D.Ivo n. 22 del 1997 con l'argomento che la Tia 1 è comunque anche essa una prestazione privatistica, e non un tributo, e dunque suscettibile di applicazione dell'IVA. 3.- Il primo motivo è infondato. Basta osservare che la società Nocentini svolge attività assicurativa, e VIVA che ha corrisposto non è relativa alle prestazioni legate a tale attività, ma allo smaltimento dei rifiuti relativamente alle sedi disponibili. Inoltre è pacifico che le prestazioni assicurative effettuate da Nocentini sono esenti da IVA . Cosi che il pagamento di tale imposta per lo smaltimento rifiuti è un costo effettivo, non essendo formalmente traslabile su terzi; e che poi la traslazione avvenga di fatto è questione ultronea e non incidente sull'interesse ad agire. Peraltro, come regolato da questa Corte, anche ove sia avvenuta detrazione dell'IVA indebitamente corrisposta " il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario" (Cass. 25741/ 2021). Il secondo motivo è fondato solo in parte, per le ragioni che seguono. GJ-L La tariffa integrata ambientale, cosiddetta Tia 2, è stata istituita con D.Ivo n. 152 del 2006. Tuttavia, essa è entrata in vigore solo dopo che sono stati emanati i decreti di attuazione. Questa è l'interpretazione che, delle norme sulla Tia 2, è stata fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno ritenuto che: "le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale (cd. "prima TIA" o "TIA- 1"), regolata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - che, pur essendo stata soppressa, in virtù dell'art. 238, commi 1 e 11, del d.lgs. n. 152 del 2006, è rimasta vigente fino all'emanazione del regolamento, destinato a disciplinare i criteri generali sulla base dei quali sono stabilite le componenti dei costi ed è definita la tariffa, nonché fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa stessa - sono devolute alla giurisdizione tributaria, tenuto conto che, come evidenziato dalla Corte Cost. (da ultimo: ordinanza del 22 febbraio 2010 n. 64). tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, prevista dall'art. 58 del d.P.R. n. 507 del 1993, di cui conserva la qualifica di tributo" (Cass. Sez. Un. 8822 / 2018). Con la conseguenza che, solo a partire dall'anno 2011, come risulta dalla motivazione della suddetta decisione, è avvenuta la sostituzione della Tia 2 alla Tia 1. Nella fattispecie, l'Iva è stata pretesa per gli anni che vanno dal 2005 al 2011, cosi che, per quest'ultima annualità, va applicata la Tia 2, mentre per gli anni precedenti la Tia 1. Dunque, l'imposta è dovuta solo per l'anno 2011, in cui alla Tia 1 è subentrata la Tia 2, che, al contrario della precedente, non è da ritenersi tributo, bensì prestazione avente fonte in un accordo e dunque assoggettabile ad IVA (Cass. Sez. un. 8631/ 2020). Il terzo motivo è subordinato al secondo, ossia mira a contestare che, applicandosi la Tia 1, sia esclusa VIVA con l'argomento che anche la Tia 1 è una prestazione privatistica, e non un tributo, e dunque è suscettibile di IVA. La tesi è infondata.E' ormai costante orientamento che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, ossia la TIA 1, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all'IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi e non in quello di un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente. (Cass. Sez. Un. 5078/ 2016; Cass. 453/ 2018). Ne deriva dunque che il ricorso è fondato soltanto con riferimento all'annualità 2011. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo nei termini di cui in motivazione. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze, in diversa com
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