Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 1957

Cassazione n. 46857/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1957 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 453 cod. pen., riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 455 cod. pen., l'ha assolto dal reato ascrittogli con riferimento alla messa in circolazione di n. 28 banconote false cedute a [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto ed ha rideterminato la pena per la residua parte d'imputazione relativa alla detenzione di 253 banconote false.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia, con un solo motivo (quivi enunciato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), il vizio di motivazione, per essere quella rassegnata nella sentenza impugnata, a corredo dell'attribuzione del fatto all'imputato, connotata da palesi salti logici, posto che il rinvenimento delle banconote false nell'abitazione familiare non è circostanza in grado di ricondurre inequivocabilmente la responsabilità per la loro detenzione anche all'imputato, come sarebbe stato se le stesse fossero state occultate in un luogo dell'abitazione nella sua esclusiva disponibilità.

3. Con requisitoria in data 2 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 10/11/22, il nuovo difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le proprie conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La Corte territoriale, dopo avere dato atto dello sviluppo delle indagini che avevano condotto la [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare una perquisizione nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], cui aveva fatto seguito il rinvenimento di 253 banconote false, sottoposte a sequestro, ha ritenuto che l'imputato fosse responsabile della detenzione delle dette banconote in quanto trovate nell'appartamento in cui egli viveva, presso il quale i militari si erano recati proprio per cercarlo e per sottoporlo a perquisizione, nulla avendo egli allegato a sua discolpa.

2. Sulla base di quanto riportato è evidente la genericità delle deduzioni difensive.Le stesse, infatti, omettono di considerare che la responsabilità della detenzione delle banconote false è stata attribuita a [OSCURATO:PERSONA] (correttamente non essendo stata ritenuta d'interesse dal giudice censurato la questione della riferibilità delle banconote esclusivamente alla sua persona o anche ai suoi familiari conviventi, poiché rinvenute in un luogo che pacificamente era nella loro comune disponibilità) sulla base di un'argomentazione complessa, che ha dato conto di come: I.) la moneta contraffatta fosse stata trovata nell'appartamento in cui l'imputato viveva; II.) la [OSCURATO:PERSONA] vi si fosse recata adempiendo al proprio dovere-potere di approfondire lo spunto investigativo secondo il quale era proprio [OSCURATO:PERSONA] a detenerla; III.) nessuna spiegazione e giustificazione fosse stata da questi fornita per negare il proprio coinvolgimento nella vicenda.

3. S'impone, pertanto, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1957 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 453 cod. pen., riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 455 cod. pen., l'ha assolto dal reato ascrittogli con riferimento alla messa in circolazione di n. 28 banconote false cedute a [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto ed ha rideterminato la pena per la residua parte d'imputazione relativa alla detenzione di 253 banconote false. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia, con un solo motivo (quivi enunciato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), il vizio di motivazione, per essere quella rassegnata nella sentenza impugnata, a corredo dell'attribuzione del fatto all'imputato, connotata da palesi salti logici, posto che il rinvenimento delle banconote false nell'abitazione familiare non è circostanza in grado di ricondurre inequivocabilmente la responsabilità per la loro detenzione anche all'imputato, come sarebbe stato se le stesse fossero state occultate in un luogo dell'abitazione nella sua esclusiva disponibilità. 3. Con requisitoria in data 2 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 10/11/22, il nuovo difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le proprie conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte territoriale, dopo avere dato atto dello sviluppo delle indagini che avevano condotto la [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare una perquisizione nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], cui aveva fatto seguito il rinvenimento di 253 banconote false, sottoposte a sequestro, ha ritenuto che l'imputato fosse responsabile della detenzione delle dette banconote in quanto trovate nell'appartamento in cui egli viveva, presso il quale i militari si erano recati proprio per cercarlo e per sottoporlo a perquisizione, nulla avendo egli allegato a sua discolpa. 2. Sulla base di quanto riportato è evidente la genericità delle deduzioni difensive.Le stesse, infatti, omettono di considerare che la responsabilità della detenzione delle banconote false è stata attribuita a [OSCURATO:PERSONA] (correttamente non essendo stata ritenuta d'interesse dal giudice censurato la questione della riferibilità delle banconote esclusivamente alla sua persona o anche ai suoi familiari conviventi, poiché rinvenute in un luogo che pacificamente era nella loro comune disponibilità) sulla base di un'argomentazione complessa, che ha dato conto di come: I.) la moneta contraffatta fosse stata trovata nell'appartamento in cui l'imputato viveva; II.) la [OSCURATO:PERSONA] vi si fosse recata adempiendo al proprio dovere-potere di approfondire lo spunto investigativo secondo il quale era proprio [OSCURATO:PERSONA] a detenerla; III.) nessuna spiegazione e giustificazione fosse stata da questi fornita per negare il proprio coinvolgimento nella vicenda. 3. S'impone, pertanto, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cass
Sentenza Cassazione n. 46857/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris