CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024
Cassazione n. 10535/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ENRICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che i motivi posti a base del ricorso in esame, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, sono meramente ripetitivi degli argomenti addotti fin dall'atto di appello e disattesi con motivazione congrua della Corte di merito (cfr. pg. 2 e 3 della sentenza impugnata, rispettivamente); ritenuto che essi si risolvano in una contestazione che si limita a proporre una ricostruzione alternativa della vicenda, senza giungere ad integrare una critica di legittimità, nel tentativo di ottenere un terzo giudizio sul merito della vicenda, compito che esula dalle competenze di questa Corte, essendo riservato al giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.O.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.