Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46883/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 21 marzo 2018 il Tribunale di Belluno, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 9 mesi di reclusione e 1.500 euro di multa per l'omessa denuncia e registrazione di una pistola lanciarazzi (art. 23

I. 18 aprile 1975, n. 110, ed art. 697 cod. pen.), rinvenuta il 21 febbraio 2016 nella sua abitazione nel corso di una perquisizione.

Con sentenza del 26 aprile 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato dell'art. 697 cod. pen., rideterminato di conseguenza la pena inflitta, e confermato per il resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norma processuale, e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in quanto la pistola è stata rinvenuta a seguito di perquisizione disposta solo sulla base di fonte confidenziale; la illegittimità della perquisizione dovrebbe comportare inutilizzabilità anche del successivo sequestro dell'arma.

Con il secondo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in quanto l'imputato avrebbe meritato di essere assolto per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, essendosi limitato ad ereditare dal padre la pistola in questione, e non essendo consapevole che esisteva un obbligo di denuncia della stessa.

L'obbligo di dotare l'arma di matricola era intervenuto successivamente alla sua costruzione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è infondato.

Anche a voler seguire il ricorrente nella sua deduzione di illegittimità della perquisizione nel corso della quale è stata rinvenuta la pistola lanciarazzi, ciò non inciderebbe comunque sulla prova che si è formata in giudizio nei suoi confronti in ordine alla detenzione della stessa.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che "l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen.

Fattispecie in tema di perquisizione personale e veicolare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 152 del 1975" (Sez. 2, Sentenza n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996; conformi Sez. 6, Sentenza n. 37800 del 23/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248685; Sez. 2, Sentenza n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, Rv. 238114).

Si tratta di conclusione coerente con la sistematica dei rapporti tra le categorie della inutilizzabilità e della nullità in materia di prove, secondo cui, in materia di inutilizzabilità, non trova applicazione il principio della nullità consecutiva degli atti successivi posto dall'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Berardinetti, rv. 251361).

L'assetto dei rapporti tra perquisizione e sequestro, e l'autonomia del secondo rispetto alla prima, delineato dalla giurisprudenza di legittimità ha trovato anche avallo nella giurisprudenza costituzionale nella sentenza 3 ottobre 2019, n. 219, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., rispetto agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU; in particolare, il giudice rémettente aveva dubitato proprio della costituzionalità della richiamata previsione codicistica nella parte in cui, nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità, non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori (ivi compreso, che è ciò che qui rileva, il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato) degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, o comunque non convalidati dall'autorità giudiziaria con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività.

Con la sentenza in parola il giudice delle leggi ha ritenuto che dalle previsioni costituzionali non possa ricavarsi l'obbligatorietà dell'introduzione di un principio di "inutilizzabilità derivata", per rendere il sistema dell'inutilizzabilità disegnato dal codice di procedura penale speculare a quello delle nullità; la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che nullità ed inutilizzabilità sono istituti del tutto autonomi, ed ha escluso la possibilità di trasferire interpretativamente nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema prevede esclusivamente per le nullità.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

Come la sentenza della Corte d'appello ha correttamente evidenziato, in presenza di una norma quale quella dell'art. 2, comma 3,

I. 110 del 1975 citata, secondo cui costituiscono armi comuni da sparo anche "gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona", l'affermazione della difesa del ricorrente che sostiene che lo stesso non sapesse di dover immatricolare la pistola lanciarazzi asseritamente ereditata dal padre si risolve nella deduzione di un errore di diritto sull'esistenza della norma incriminatrice del predetto art. 2, comma 3.

L'errore di diritto, però, per norma generale (art. 5 cod. pen.), come noto, non scrimina.

Né - in presenza di una norma quale quella dell'art. 11, comma 8,

I. 110 del • 1975, secondo cui "entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di quest'ultimo a norma del quinto comma: le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920; le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione" - può avere un qualche rilievo la circostanza che la pistola lanciarazzi in questione fosse stata prodotta prima dell'entrata in vigore dell'obbligo.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 marzo 2018 il Tribunale di Belluno, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 9 mesi di reclusione e 1.500 euro di multa per l'omessa denuncia e registrazione di una pistola lanciarazzi (art. 23 I. 18 aprile 1975, n. 110, ed art. 697 cod. pen.), rinvenuta il 21 febbraio 2016 nella sua abitazione nel corso di una perquisizione. Con sentenza del 26 aprile 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato dell'art. 697 cod. pen., rideterminato di conseguenza la pena inflitta, e confermato per il resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norma processuale, e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in quanto la pistola è stata rinvenuta a seguito di perquisizione disposta solo sulla base di fonte confidenziale; la illegittimità della perquisizione dovrebbe comportare inutilizzabilità anche del successivo sequestro dell'arma. Con il secondo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in quanto l'imputato avrebbe meritato di essere assolto per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, essendosi limitato ad ereditare dal padre la pistola in questione, e non essendo consapevole che esisteva un obbligo di denuncia della stessa. L'obbligo di dotare l'arma di matricola era intervenuto successivamente alla sua costruzione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. Anche a voler seguire il ricorrente nella sua deduzione di illegittimità della perquisizione nel corso della quale è stata rinvenuta la pistola lanciarazzi, ciò non inciderebbe comunque sulla prova che si è formata in giudizio nei suoi confronti in ordine alla detenzione della stessa. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che "l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. Fattispecie in tema di perquisizione personale e veicolare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 152 del 1975" (Sez. 2, Sentenza n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996; conformi Sez. 6, Sentenza n. 37800 del 23/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248685; Sez. 2, Sentenza n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, Rv. 238114). Si tratta di conclusione coerente con la sistematica dei rapporti tra le categorie della inutilizzabilità e della nullità in materia di prove, secondo cui, in materia di inutilizzabilità, non trova applicazione il principio della nullità consecutiva degli atti successivi posto dall'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Berardinetti, rv. 251361). L'assetto dei rapporti tra perquisizione e sequestro, e l'autonomia del secondo rispetto alla prima, delineato dalla giurisprudenza di legittimità ha trovato anche avallo nella giurisprudenza costituzionale nella sentenza 3 ottobre 2019, n. 219, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., rispetto agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU; in particolare, il giudice rémettente aveva dubitato proprio della costituzionalità della richiamata previsione codicistica nella parte in cui, nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità, non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori (ivi compreso, che è ciò che qui rileva, il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato) degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, o comunque non convalidati dall'autorità giudiziaria con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività. Con la sentenza in parola il giudice delle leggi ha ritenuto che dalle previsioni costituzionali non possa ricavarsi l'obbligatorietà dell'introduzione di un principio di "inutilizzabilità derivata", per rendere il sistema dell'inutilizzabilità disegnato dal codice di procedura penale speculare a quello delle nullità; la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che nullità ed inutilizzabilità sono istituti del tutto autonomi, ed ha escluso la possibilità di trasferire interpretativamente nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema prevede esclusivamente per le nullità. 2. Anche il secondo motivo è infondato. Come la sentenza della Corte d'appello ha correttamente evidenziato, in presenza di una norma quale quella dell'art. 2, comma 3, I. 110 del 1975 citata, secondo cui costituiscono armi comuni da sparo anche "gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona", l'affermazione della difesa del ricorrente che sostiene che lo stesso non sapesse di dover immatricolare la pistola lanciarazzi asseritamente ereditata dal padre si risolve nella deduzione di un errore di diritto sull'esistenza della norma incriminatrice del predetto art. 2, comma 3. L'errore di diritto, però, per norma generale (art. 5 cod. pen.), come noto, non scrimina. Né - in presenza di una norma quale quella dell'art. 11, comma 8, I. 110 del • 1975, secondo cui "entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di quest'ultimo a norma del quinto comma: le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920; le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione" - può avere un qualche rilievo la circostanza che la pistola lanciarazzi in questione fosse stata prodotta prima dell'entrata in vigore dell'obbligo. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Sentenza Cassazione n. 46883/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris