Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 14756/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO/dato avviso alle_ ti; -7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. CIANNI Mario e CIANNI Poldino ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Paola, era stata loro rideterminata la pena, a seguito di concordato in appello sui motivi di impugnazione e con rinuncia agli altri motivi, nella misura richiesta in relazione ad una pluralità di reati di furto in concorso e di ricettazione.

2. I ricorrenti si dolgono del mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile in quanto non proponibile per i motivi dedotti.

La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di ap- pello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata con- cordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successiva- mente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. 3.1 II giudice di appello ha poi correttamente riconosciuto i profili di legalità della pena determinata sulla base di criteri compresi nella forchetta edittale.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017).

5. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 Marzo 2023 Il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO/dato avviso alle_ ti; -7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. CIANNI Mario e CIANNI Poldino ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Paola, era stata loro rideterminata la pena, a seguito di concordato in appello sui motivi di impugnazione e con rinuncia agli altri motivi, nella misura richiesta in relazione ad una pluralità di reati di furto in concorso e di ricettazione. 2. I ricorrenti si dolgono del mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto non proponibile per i motivi dedotti. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di ap- pello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata con- cordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successiva- mente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. 3.1 II giudice di appello ha poi correttamente riconosciuto i profili di legalità della pena determinata sulla base di criteri compresi nella forchetta edittale. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017). 5. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 Marzo 2023 Il consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 14756/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris