CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 giugno 1969
Cassazione n. 25085/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/06/1969 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] il 4 gennaio 2024 ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare il decreto penale di condanna emesso il 17-18 ottobre 2023 dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato, allo stesso addebitato, di guida in stato di ebrezza, fatto ipotizzato come commesso il 31 marzo 2023. La ragione a base dell'istanza è indicata nell'avere, per errore, ritirato l'avviso di deposito dell'atto, notificato a mezzo servizio postale, tramite compiuta giacenza (il 10 dicembre 2023), in luogo dell'imputato, la sorella dello stesso, Paolina, la quale - si assume - vive nello stesso immobile e che soltanto in ritardo, essendo stata alcuni giorni fuori città, ha provveduto ad informare il fratello. Ciò si ricaverebbe da una dichiarazione scritta della sorella datata 3 gennaio 2024, allegata all'istanza. 2. L'A.G. adita, con provvedimento redatto in calce datato 9 gennaio 2024, ha così, testualmente ed integralmente, provveduto: «visto l'art. 175 c.p.p., si respinge la richiesta di restituzione nel termine, in quanto: la stessa è stata presentata oltre il termine stabilito a pena di decadenza di 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (scaduto il 20 dicembre); non sono provati né caso fortuito né forza maggiore, essendo allegate solo una dichiarazione della sorella dell'istante che non comprova, in nessun modo, il possesso della abitazione nel luogo di residenza del condannato, né la consegna della cartolina il 20.12.2023, essendo rimasto l'atto non ritirato. Si comunichi». 3.Ricorre per la cassazione del provvedimento [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con cui denunzia violazione di legge. 3.1. Con il primo motivo censura violazione dell'art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., in relazione al termine previsto per la presentazione dell'istanza di restituzione nel termine: infatti, il G.i.p. ha erroneamente calcolato il termine di (soli) dieci giorni dalla effettiva conoscenza dell'atto, mentre il codice di rito penale prevede il (più ampio) termine di trenta giorni. Allegandosi al ricorso "stampata" estratta dal sistema informatico di "[OSCURATO:PERSONA]", da cui emerge la consegna in data 20 dicembre 2023, si sottolinea che il termine sarebbe scaduto il 19 gennaio 2024. 3.2. Tramite il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'onere di semplice allegazione in capo al condannato, onere che si ritiene essere soddisfatto con la missiva della sorella allegata, ma non già di vera e propria dimostrazione, come ritenuto dal G.i.p. Si richiama al riguardo, siccome ritenuta pertinente, il recente precedente di legittimità di Sez. 6, n. 48757 del 31/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass. 3.3. Oggetto del terzo motivo è la ulteriore violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. in relazione ai pretesi requisiti del caso fortuito e della forza maggiore, previsti dal comma 1 della disposizione, che non è applicabile al caso di specie, ma non dal comma 2, qui da applicarsi, essendosi in presenza di un decreto penale di condanna; rileverebbe, dunque, la mancata conoscenza dell'atto incolpevole, siccome derivante da un fatto del terzo. 4. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 23 febbraio 2024 ha chiesto il rigetto del ricorso. 5.11 primo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati e meritano accoglimento; con assorbimento del secondo. 5.1. Il codice di rito penale prevede, infatti, all'art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., nel caso di condanna con decreto penale, il termine di trenta giorni, non già di dieci, come ritenuto, per errore, dal G.i.p., che evidentemente ha fatto riferimento al - non pertinente - comma 1 della disposizione. 5.2. Inoltre, risulta erroneo il richiamo al caso fortuito e alla forza maggiore, situazioni contemplate dal comma 1, ma non già dal comma 2 (di cui occorre fare applicazione), dell'art. 175 cod. proc. pen., essendo sufficiente, in caso di emissione di decreto di condanna, la mancata conoscenza incolpevole. 6.Consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. 7. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]