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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 1955

Cassazione n. 48334/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME), il 15/12/1955, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data 14/02/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione del risarcimento dei danni, con inammissibilità, nel resto, del ricorso; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civire, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso ed ha depositato nota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Patti in composizione monocratica in data 10/10/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., in Patti, il 30/05/2014.

2. In data 03/09/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 530 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto non è stata raggiunta la certezza che fosse stata l'imputata a richiedere il distacco dell'tenza Enel in danno della parte civile, come emerso dall'istruttoria dibattimentale riassunta in ricorso, non potendosi escludere che anche la figlia dell'imputata avrebbe potuto porre in essere la condotta ascritta alla Palmeri; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto non è stata motivata la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non sussistendo alcun elemento per ritenere che il danno cagionato fosse di notevole entità; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 597 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la liquidazione definitiva del danno è stata effettuata in base alla sola richiesta del Procuratore generale, con liquidazione equitativa ed in assenza di impugnazione della parte civile, posto che in primo grado la condanna al risarcimento dei danni era stata generica, per cui ne risulta violato il principio devolutivo dell'appello, risultando, peraltro, del tutto immotivata la quantificazione del danno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto alla quantificazione del risarcimento del danno.

Come risulta dagli atti trasmessi a questa Corte, infatti, in primo grado vi era stata una condanna generica al risarcimento del danno nei confronti della Palmeri; tale pronuncia non risulta essere stata impugnata dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] e, ciò nonostante, la Corte territoriale ha equitativamente ( liquidato il danno in euro 5.000,00, violando palesemente il principio devolutivo (Sez. 5, n. 12725 del 12/12/2019, dep. 22/04/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279020; Sez. 5, n. 30466 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276348).

La fondatezza del terzo motivo di ricorso implica, essendosi correttamente instaurato il rapporto processuale, la rilevanza del decorso del termine massimo di prescrizione del reato, decorso, nel caso in esame, alla data del 20/01/2022, tenuto conto anche del periodo di sospensione della prescrizione, pari a sessanta giorni.

Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione e l'annullamento della medesima sentenza, agli effetti civili, limitatamente alla quantificazione del risarcimento del danno, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Nel resto il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il primo motivo risulta del tutto versato in fatto, oltre che generico, in quanto la sentenza ha considerato non solo lo specifico interesse della Palmeri, che aveva avuto una discussione con la persona offesa, ma anche la circostanza che l'imputata, la quale aveva concesso al Petrelli in comodato un locale, disponeva del codice fiscale di quest'ultimo; in ogni caso, la persona che aveva telefonato per il distacco dell'utenza ENEL si era qualificata come [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo motivo di ricorso risulta assorbito dalla declaratoria di estinzione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; annulla la stessa sentenza agli effetti civili, limitatamente alla quantificazione del risarcimento del danno, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME), il 15/12/1955, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data 14/02/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione del risarcimento dei danni, con inammissibilità, nel resto, del ricorso; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civire, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso ed ha depositato nota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Patti in composizione monocratica in data 10/10/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., in Patti, il 30/05/2014. 2. In data 03/09/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 530 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto non è stata raggiunta la certezza che fosse stata l'imputata a richiedere il distacco dell'tenza Enel in danno della parte civile, come emerso dall'istruttoria dibattimentale riassunta in ricorso, non potendosi escludere che anche la figlia dell'imputata avrebbe potuto porre in essere la condotta ascritta alla Palmeri; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto non è stata motivata la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non sussistendo alcun elemento per ritenere che il danno cagionato fosse di notevole entità; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 597 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la liquidazione definitiva del danno è stata effettuata in base alla sola richiesta del Procuratore generale, con liquidazione equitativa ed in assenza di impugnazione della parte civile, posto che in primo grado la condanna al risarcimento dei danni era stata generica, per cui ne risulta violato il principio devolutivo dell'appello, risultando, peraltro, del tutto immotivata la quantificazione del danno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto alla quantificazione del risarcimento del danno. Come risulta dagli atti trasmessi a questa Corte, infatti, in primo grado vi era stata una condanna generica al risarcimento del danno nei confronti della Palmeri; tale pronuncia non risulta essere stata impugnata dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] e, ciò nonostante, la Corte territoriale ha equitativamente ( liquidato il danno in euro 5.000,00, violando palesemente il principio devolutivo (Sez. 5, n. 12725 del 12/12/2019, dep. 22/04/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279020; Sez. 5, n. 30466 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276348). La fondatezza del terzo motivo di ricorso implica, essendosi correttamente instaurato il rapporto processuale, la rilevanza del decorso del termine massimo di prescrizione del reato, decorso, nel caso in esame, alla data del 20/01/2022, tenuto conto anche del periodo di sospensione della prescrizione, pari a sessanta giorni. Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione e l'annullamento della medesima sentenza, agli effetti civili, limitatamente alla quantificazione del risarcimento del danno, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Nel resto il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il primo motivo risulta del tutto versato in fatto, oltre che generico, in quanto la sentenza ha considerato non solo lo specifico interesse della Palmeri, che aveva avuto una discussione con la persona offesa, ma anche la circostanza che l'imputata, la quale aveva concesso al Petrelli in comodato un locale, disponeva del codice fiscale di quest'ultimo; in ogni caso, la persona che aveva telefonato per il distacco dell'utenza ENEL si era qualificata come [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo di ricorso risulta assorbito dalla declaratoria di estinzione del reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; annulla la stessa sentenza agli effetti civili, limitatamente alla quantificazione del risarcimento del danno, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma,