CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 23982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.481/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA; [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1602/2019 , depositata il16/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Bitonto, socio unico della municipalizzata [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito denominata semplicemente «ASV»), indisse una procedura di evidenza pubblica per la cessione del 40% del capitale sociale di tale compagine sociale; risultata aggiudicataria una cordata composta da diverse società costituite nella [OSCURATO:PERSONA] srl (di seguito «PMS»), fu sottoscritto l’atto pubblico di cessione del 40%, con annessi patti parasociali. 1.1 Sul presupposto che il Comune non aveva adempiuto all’impegno assunto con i patti sociali di attuare il piano industriale predisposto dall’aggiudicataria, PMS promosse un procedimento arbitrale volto ad ottenere il risarcimento dei danni per € 5.456.257,19, o per la diversa somma accertata , a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale e, in subordine, extracontrattuale, ai sensi dell’art. 1337 cc, per aver indotto la ricorrente all’acquisto della quota ingenerando nel nuovo socio una aspettativa di conferimento degli ulteriori servizi. 2. Con il lodo del 6 luglio 2016 , il collegio arbitrale respinse la domanda di risarcimento; la Corte di Appello di Bari pronunciandosi sull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello condannando l’appellante alla refusione delle spese di giudizio. 2.1 La Corte distrettuale ha osserva to : a) che la doglianza dell’appellante per l’asserita violazione degli artt. 2733-2735 cc in realtà tendeva inammissibilmente ad una rivalutazione del materiale probatorio e, quindi, afferiva alla motivazione del lodo e, in ogni caso, le affermazioni contenute nella delibera G.M. nr. 102/2015 e nella lettera 14/12/2010 non integravano alcuna confessione; b) che l’interpretazione dell’art. 11 dei patti parasociali fornita dal lodo arbitrale, secondo la quale quanto previsto da tale clausola contrattuale , con riferimento all’impegno di attuazione del piano industriale predisposto dall’aggiudicataria, aveva natura programmatica e non immediatamente vincolante, comportava l’inammissibilità delle argomentazioni dell’appellante che, sollecitando una diversa interpretazione dell’art. 11 dei patti parasociali, investivano il merito e non riguardavano l’applicazione di norme giuridiche; c) che l’interpretazione arbitrale del patto parasociale traeva fondamento dalla correttezza di una restrittiva applicazione della normativa di settore nel richiedere, per l’affidamento di nuovi servizi, l’obbligatorietà del ricorso a procedure selettive di evidenza pubblica; d) che il lodo arbitrale aveva correttamente accertato l’insussistenza di qualsivoglia aspettativa ingenerata dal Comune all’aggiudicatario della partecipazione socialecirca l’attuazione di nuovi servizi. 3. Ricorre per Cassazione PMS affidandosi a nove motivi illustrati con memoria; il Comune di Bitonto ha svolto difese depositando controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la nullità della sentenza perviolazione degli artt 828, 829 e 245 cpc nella parte in cui – ai fini dell’ammissibilità – la Corte distrettuale ha ritenuto necessari contenuti formali dell’impugnazione del lodo al pari del ricorso per Cassazione, o comunque ha ritenuto assenti i requisiti minimi di legge nell’enunciazione dei motivi. 1.1 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque sostanzialmente omessa su un punto decisivo della controversia relativo all’interpretazione del contratto. 1.2 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per travisamento del significato oggettivo di un documento relativo alla prova di un fatto essenziale ai fini del giudizio e, in ogni caso, violazione degli artt. 1362 ss cc nella parte in cui la sentenza impugnata non ha letto per intero la deliberazione n.344 del Comune di Bitonto al fine di correttamente interpretare la portata negoziale dei patti parasociali. 1.3 Con il quarto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cc nella interpretazione dell’art. 11 dei patti parasociali ove si esclude che il Comune di Bitonto abbia assunto un obbligo contrattuale di dare seguito al [OSCURATO:PERSONA]. 1.4 Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1218, 1375 e 1176 comma 2 cc, in relazione all’art 360 1 comma n 3 cpc, nella parte in cui la Corte di Appello non ha ravvisato profili di responsabilità per la condotta serbata dal Comune, contrastante con il dovere di bu ona fede nell’esecuzione dell’accordo programmatico o, in caso qualificazione del patto come una condizione mista, nel mancato contributo all’avveramento della condizione. 1.5 Con il sesto motivo si deduce la nullità della sentenza avendo la Corte reso una motivazione perplessa, apparente ed illogica nella parte in cui si afferma che un factum principis del 2008 poteva esonerare retroattivamente una parte contrattuale inadempiente dal 2003. 1.6 Con il settimo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art 829 cpc (nella versione ratione temporis vigente) nella parte in cui ritiene inammissibile l’impugnazione di un lodo fondata sulla violazione degli artt. 2733 e 2725 cc. 1.7 Con l’ottavo motivo viene dedotta nullità della sentenza in ragione di una motivazione apparente e violazione degli artt. 1337 e 1338 cc, in relazione all’art 360 comma 1 nn.3 e 4 cpc, in punto di esclusione della responsabilità per aver ingenerato un affidamento circa l’attuazione del piano industriale, sulla base del quale PMS si determinò ad acquistare il 40% della municipalizzata ASV. 1.8 Con il nono motivo si lamenta la violazione dell’art.91 cpc e del D.M. 55/2014 in punto di liquidazione delle spese riferite ad una causa di valore indeterminato. 2. Va preliminarmente osservato,con riguardo all'intero complesso dei motivi proposti in questa sede,che secondo la giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata dalla sentenza impugnata, il processo di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata: a)proponibile soltanto per determinati "errores in procedendo" specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829 cod. proc. civ., comma 2; b) in cui trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire, al giudice ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione– dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo – il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo. Il che comporta che la relativa denuncia, per ottemperare all'onere della specificazione delle ragioni dell'impugnazione, non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudice dell'impugnazione di controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e della Corte di appello, nétanto meno in una semplice richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti in diritto del giudice dell'impugnazione; ma esige, per un verso , un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi (Cass. 23670/2006; 6028 e 10209/2007; 21035/2009) e, per altro verso , l'esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, con cui il ricorrente è chiamato a precisare in qual modo - se per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr.,tra le tante, Cass. 3383/2004 6986/2007 2365/2013 10809/2015 e 1907/2018) 3.Ciò premesso, i primi quattro motivi, che investono la questione interpretativa del patto parasociale e vanno esaminati congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili. 3.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo giudice di legittimità, l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressa, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonché, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicità della motivazione: censura nella specie neanche proposta, avendo la società ricorrente, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale). 3.2 Deve, pertanto , escludersi che il ricorre nte in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 c.c. e ss.), contrapporre una diversa e più favorevole soluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell'atto negoziale (cfr. Cass s.u.1914/2016). Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e dei principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 10554/2010 25728/2013). 3.3 Si è, infine, precisato che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra(sentenze 20 novembre 2009, n. 24539; 1 8 novembre 2013, n. 25861, e 4 marzo 2014, n. 5016). 3.4 Nel caso di specie la Corte di Appello, dopo aver richiamato i suindicati principi, ha argomentato come segue : « alle pagg. 19 - 31, il lodo impugnato ha fornito la sua interpretazione dell’art 11 dei patti parasociali, invocato da PMS, con il quale le parti si impegnarono “ad attuare quanto previsto nel piano industriale presentato dall’aggiudicatario, nei limiti di quanto stabilito nella deliberazione di G.M. n.344/2003”. Tale deliberazione enunciava in premessa che “il progetto industriale presentato dalla cordata offerente, conformemente agli indirizzi del consiglio comunale di Bitonto, prevede un modello di sviluppo multiutility, teso all’attivazione in capo all’[OSCURATO:SOCIETA] di ulteriori servizi pubblici, oltre a quelli già attualmente affidati, che l’amministrazione intende attivare nel rispetto delle forme o delle procedure previste dalla legge e compatibilmente con le scadenze naturali degli appalti già posti in essere” e deliberava di “prendere atto del progetto tecnico presentato dalla cordata offerente come indirizzo di politica generale per lo sviluppo dell’[OSCURATO:SOCIETA], nonché della proposta di attivazione di possibili ulteriori servizi nel rispetto della compatibilità con la scadenza degli affidamenti attualmente in essere, relativi a servizi aggiuntivi, fatte salve eventuali autorizzazioni e/o approvazioni degli organi istituzionali competenti”. Il lodo ha evidenziato che l’art 11 dei patti parasociali riguardava l’impegno ad attuare il piano industriale della condotta nei limiti di quanto stabilito dalla deliberazione di G.M. n. 344/2003. Piano che tale delibera descriveva come modello di sviluppo multiutility, teso al conferimento ad ASV di ulteriori servizi pubblici da attivare nel rispetto delle forme e delle procedure compatibilmente con le scadenze naturali degli appalti già in essere. Di quel piano la delibera prendeva atto come indirizzo di politica generale per lo sviluppo dell’[OSCURATO:SOCIETA] , così come prendeva atto della proposta di attivazione di possibili ulteriori servizi nel rispetto della compatibilità con le scadenze degli affidamenti attualmente in essere, relativi a servizi aggiuntivi, fatte salve le competenze degli organi istituzionali competenti. Alla luce di tali elementi il lodo ha ritenuto la natura programmatica dell’art 11 in esame, privo di carattere immediatamente vincolante. Natura confermata dalla delibera di G.M. n . 71/2015, che ancora qualificava il piano industriale della cordata come “indirizzo” di cui “prendere atto” tanto più che l’art. 6.3. del contratto di cessione del 18/12/2003 delle quote di ASV a PMS limitava gli obblighi del Comune al mantenimento dei servizi in atto». 3.5 Dopo aver rimarcato che gli arbitri avevano corroborato tale approdo ermeneutico, anche facendo ricorso alla normativa di settore (art.35 , comma 1 l. 448/2001, art. 113 d.lvo n . 267/2000) che imponeva il ricorso alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi pubblici, i giudici di appello, facendo richiamo all’indirizzo giurisprudenziale in tema di interpretazione del contratto di cui sopra si è dato conto, hanno ritenuto plausibile e non manifestamente irragionevole tale interpretazione , sicché le argomentazioni spese dall’appellante si risolvevano nel loro complesso in una « mera prospettazione di una diversa interpretazione dell’accordo delle parti, non accompagnata dalla specifica indicazione del canone ermeneutico legale che si assume violato, nonché del punto e del modo in cui il lodo se ne sarebbe discostato». 3.6 Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente con il terzo motivo, la motivazione della sentenza impugnata per come sopra riassunta ha dato conto,in forma chiara, lineare ed esaustiva, delle ragioni del proprio convincimento e si colloca, quindi , al di sopra del minimo costituzionale di motivazione di cui all'art. 111 Cost. 3.7 Il primo, il secondo e il quarto motiv o, formulati come violazione di legge sull’interpretazione dei patti parasociali e travisamento del significato oggettivo di documenti, ripropongono , inammissibilmente, le critiche già prospettate davanti alla corte territoriale, come intese a denunciare errori di diritto; si tratta di censure giudicate dalla Corte di Appello come volte a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, rimessa istituzionalmente alla competenza dagli arbitri e non riesaminabile in quella sede e,ancor meno, nella presente. 4. Il quinto motivo è inammissibile in quanto dalla lettura della sentenza non risulta che la questione della responsabilità del Comune per aver violato il canone di buona fede nell’esecuzione del contratto, non essendosi adoperato per l’attuazione di un accordo programmatico o di una condizione contrattuale mista, sia stata prospettata nelle precedenti fasi del giudizio. 4.1 Questa Corte ha affermato che , ove con il ricorso per cassazione siano dedotte questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo quello di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto e di riportare nel corpo del ricorso per Cassazione il contenuto degli atti del giudizio di merito,onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. Cass . 20694/2018 ; 15430/2018 e , da ultimo,13612/2022). 4.2 La ricorrente è venuta meno a tali incombenti non riproducendo nel corpo del motivo del ricorso per Cassazione l’estratto degli atti relativi ai precedenti giudizi che riguardavano il profilo della responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di buona fede nell’esecuzione del contratto e/o nell’avveramento della condizione. 5. Il sesto motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum. 5.1 La Corte di Appello, nel disattendere le cens ure dell’appellante in quanto fondate sulla prospettazione di diverse letture delle risultanze processuali con riferimento alla interpretazione dei patti parasociali, ha affermato la correttezza dei criteri ermeneutici applicati dagli arbitri basati essenzialmente sulla interpretazione dell’art 11 dei patti parasociali, il quale richiama i limiti stabiliti nella delibera G.M n. 344/2003 e definisce il piano industriale presentato da PMS un mero «indirizzo di politica generale per lo sviluppo dell’[OSCURATO:SOCIETA] ». Il quadro normativo sulle modalità di affidamento del servizio pubblico è stato richiamato dagli arbitri solo per «corroborare» la decisione e per chiarire se «l’orientamento restrittivo del Comune fosse o meno ingiustificato». 6. Il settimo motivo è inammissibile in quanto ripropone la questione dell’asserita confessione del Comune di Bitonto contenuta nella delibera comunale G.M. n . 102/15 , senza tener conto che, sulla specifica doglian z a , la Cor t e, con motivazione adeguata, si è pronunciata, in p rimo luogo , rilevando l’inammissibilità della censura, in quanto la stessa investiva non la violazione della normativa sulle confessioni ma l’interpretazione del materiale probatorio e, quindi , la motivazione del lodo , ed in secondo luogo evidenziando, nel merito, che le affermazioni contenute nella predetta delibera e nella lettera del 14/12/2010 non integravano alcuna confessione, perché riguardavano il carattere vincolante dei patti sociali, particolare di per sé ovvio, ma non la loro portatasecondo il significato attribuito dalla ricorrente. 7. Anche l’ottavo motivo – con il quale viene criticata la sentenza sul capo della responsabilità del Comune per aver ingenerato nell’aggiudicatario un affidamento incolpevole circa l’attuazione del piano industriale – è, per un verso, infondato e, per altro verso, inammissibile. 7.1 E’ infondato il profilo di motivo che denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo la Corte di Appello affermato che la prospettazione dell’appellante circa la violazione dell’art 1337 cc– per non ave r il Comune osservato nelle trattative gli obblighi di correttezza e diligenza necessari ad evitare di far sorgere la legittima aspettativa in capo al socio privato PMS cir ca l’attuazione delle condizioni promesse dal Comune – « presuppone quelle “condizioni promesse dal Comune” che invece gli arbitri legittimamente hanno ritenuto insussistenti, quanto meno nel senso invocato da PMS. Ugualmente deve escludersi che vi sia stato alcun avvio dell’esecuzione dell’ipotetica, e invero fantomatica, pattuizione di conferimento immediato di ulteriori servizi pubblici ad ASV. E’ il caso poi di ricordare, sulla scia del lodo impugnato, che sul punto in esame non vi furono trattative idon ee a far sorgere qualsivoglia affidamento, e che il comportamento dell’ente, motivato dalla volontà di osservare le norm e di legge (la cui interpretazione, si ricordi, si sarebbe assestata solo dopo molti anni), [è] comunque giustificato, tanto più nei con fronti di un contraente privato anch’esso tenuto a conoscere la normativa e a non coltivare aspettative infondate sulla base della sua azzardata interpretazione». 7.2 Vengono, quindi, sufficientemente spiegate le ragioni per le quali la Corte ha convalidat o la validità e la fondatezza delle argomentazione degli arbitri che avevano escluso la sussistenza di un comportamento contrario ai principi di buona fede da parte del Comune. 7.3L’articolazione della censura che denuncia violazione di legge è ancora una volta inammissibile, in quanto propone un riesame dei fatti non consentito nel giudizio di Cassazione avente ad oggetto una sentenza che ha positivamente vagliato gli apprezzamenti che sul punto sono stati compiuti dal Collegio arbitrale. 8.Il nono motivo è infondato. 8.1 Secondo quanto previsto dall’art. 5 , primo comma D. M. 55/2014, « nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma -è determinato a norma del codice di procedura civile». La stessa norma tuttavia precisa che «nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice (decisum) piuttosto che a quella domandata (petitum)». 8.2 Soloquando la domanda sia accolta , il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice; diversamente, quando la domanda viene rigettata, il suddetto valore deve essere pari alla somma infondatamente richiesta dall'attore (c.d. principio del disputatum) (cfr. Cass. 5381/2006 15857/2019). Per il giudizio di secondo grado si ha riguardo alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione(cfr. 27871/2017 ; 536/2011). 8.3 Orbene la Corte di Appello, nella quantificazione delle spese di giudizio, ha tenuto conto della espressa richiesta di risarcimento dei danni nella misura indicata dalla società nel corso del giudizio arbitrale rescindente, precisando che l’importo non era stato ridimensionato nella parte dell’impugnazione (pag . 29 - 35) dedicata alle richieste di tipo rescissorio. 9. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 30.000 per compensi oltre ad € 200 per esborsi, Iva, Cap per rim