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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27937/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8641/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatidigitalmente ex lege ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e della Ricerca( già Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca ), Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] degli Studi dell'[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Pisa , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati digitalmente ex lege; –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] degli studi di Napoli «Federico II», –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6221 /202 1 , depositata il 24settembre 202 1 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di merito ha confermato il rigetto, per intervenuta prescrizione del diritto azionato, della domanda proposta dai medici specializzati dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri sopra indicati oltre che delle [OSCURATO:PERSONA] pure in epigrafe indicate, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza dei corsi di specializzazione con iscrizione anteriore al 1991.

2. Per la cassazione di tale sentenzai suddetti medici propongono ricorso sulla base di quattro motivi, cui resist ono la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, i Ministeri indicati in epigrafe e le [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila e di Pisa, depositando unico controricorso con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato.

L’Universitàdegli studi di Napoli «Federico II» è rimasta intimata.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevata la nullità della notifica del ricorso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] degli studi di Napoli «Federico II» in quanto non effettuata presso la sua sede legale ma presso l’Avvocatura Generale dello Stato che non la rappresentava nel giudizio di appello (nel quale la predetta [OSCURATO:PERSONA] non risulta costituita) e che non ne ha il patrocinio obbligatorio.

L’inammissibilità del ricorso, che si va appresso a evidenziare, rende tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso l’altrimenti necessario ordine di rinnovazione della notifica.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v.

Cass. Sez.

U.22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106).

2. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] cui confronti il ricors o non risulta notificato .

Tuttavia, trattandosi di litisconsorte facoltativ o ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essopreclusa.

3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano , con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., « error in iudicando sulla prescrizione non correttamente eccepita dall'Avvocatura; inammissibilità dell'eccezione di prescrizione; violazione e falsa applicazione della l. n. 370 del 19 99 ; error in procedendo; violazione degli artt. 2838 e 2946 cod. civ.».

Lamentano che erroneamente la Corte territoriale abbia accolto l'eccezione di prescrizione avanzata dall'Avvocatura dello Stato, nonostante fosse stata formulata in modo errato e non tipizzata correttamente, non potendo il giudice applicare una prescrizione diversa da quella eccepita senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., avendo la Corte di merito deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offrendo elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, invero, «in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge; ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso» (Cass. Sez.

U. n. 10955 del 25/07/2002).

4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ., « error in iudicando sulla prescrizione in ordine alla domanda risarcitoria ; violazionee falsa applicazione del d.l. n. 257 del 19 91 e dell'art. 11 della l.n. 370 del 19 99 ; e rror in procedendo » .

Sostengono che il diritto al risarcimento del danno per mancato recepimento nell’ordinamento interno delle Direttive CEE 75/362 e 75/363, come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, non può ritenersi estinto per prescrizione facendo decorrere il dies a quodel termine ex art. 2935 cod. civ. dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999, non essendo essi tra i beneficiari dell'art. 11 l. n. 370 del 1999, in quanto non destinatari delle sentenze ivi richiamate, e non potendo la prescrizione farsi decorrere prima che sia introdotta nell’ordinamentouna norma che dia specifica attuazione al diritto per i medici immatricolati alle scuole di specializzazione negli anni accademici che vanno dall’anno accademico1982/83 al 19 90/91.

4.1. Anche tale motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ..

La Corte territoriale ha deciso conformemente al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez.

U. n. 30649 del 2018; Sez.

U. n. 17619 del 2022; Sez.

U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n.39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019;n. 13758 del 2018 ) .

Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea; n ei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».

Né potrebbe sostenersi che il leading casedel 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno.

Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato.

È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.

Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.

Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez.

U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria.

È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).

Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguata remunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso della decorrenza prescrizionale.

Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).

Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.

Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).

5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «error in iudicando sul diritto degli attori al risarcimento del danno; errata interpretazione delle direttive CEE n. 365 /75 e 82/75».

Deducono che le direttive comunitarie prevedevano il diritto a un'adeguata remunerazione per i medici specializzandi, ma lo Stato italiano, tardivamente, ha recepito tali direttive con il d.lgs. n. 257 del 1991, escludendo però i medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 1991; richiamano la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento per il mancato recepimento delle direttive.

5.1. Il motivo è palesemente inammissibile , prospettando questioni che non trovano alcuna attinenza con la ratio decidendi posta a fondamento della decisione.

La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria per ragioni che prescindono dalla configurabilità in astratto, con riferimento alla posizione dei singoli appellanti, delle dedotte pretese risarcitorie nei confronti dello Stato per inadempimento delle citate direttive europee, ma sono rappresentate dal rilievo preliminare e assorbente della intervenuta prescrizione delle stesse.

6. Il quarto motivoè un non motivo.

Rubricato «sulla quantificazione del danno» contiene una serie di considerazioni teoriche sui criteri di liquidazione del danno.

Si sostiene che il danno debba essere risarcito in misura non inferiore a 11.103,82 euro per ogni anno di specializzazione, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.

Si richiama un criterio di calcolo adottato dalla Corte d'appello di Roma in una precedente sentenza, che prevede la rivalutazione delle somme dalla data di conseguimento del diploma fino alla sentenza, con interessi legali calcolati sulla media tra l'importo rivalutato e quello originario.

È dunque del tutto evidente che ad esso non può attribuirsi alcun significato né finalità censoria, riguardando le dette considerazioni un tema che non è stato, né doveva essere trattato nella sentenza impugnata, stante il rilievo preliminare e assorbente della prescrizione della pretesa risarcitoria.

7. La memoria che, come detto, è stata depositata dai ricorrent i , ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.

8. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile , con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore delleamministrazioni controricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

9. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questioni trattate: somma liquidata come da dispositivo.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna i ricorrenti , in solido, al pagamento, in favore dell e amministrazioni controricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna i predetti al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulteriore somma di Euro6.000.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8641/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatidigitalmente ex lege ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e della Ricerca( già Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca ), Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] degli Studi dell'[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Pisa , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati digitalmente ex lege; –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] degli studi di Napoli «Federico II», –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6221 /202 1 , depositata il 24settembre 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di merito ha confermato il rigetto, per intervenuta prescrizione del diritto azionato, della domanda proposta dai medici specializzati dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri sopra indicati oltre che delle [OSCURATO:PERSONA] pure in epigrafe indicate, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza dei corsi di specializzazione con iscrizione anteriore al 1991. 2. Per la cassazione di tale sentenzai suddetti medici propongono ricorso sulla base di quattro motivi, cui resist ono la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, i Ministeri indicati in epigrafe e le [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila e di Pisa, depositando unico controricorso con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato. L’Universitàdegli studi di Napoli «Federico II» è rimasta intimata. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevata la nullità della notifica del ricorso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] degli studi di Napoli «Federico II» in quanto non effettuata presso la sua sede legale ma presso l’Avvocatura Generale dello Stato che non la rappresentava nel giudizio di appello (nel quale la predetta [OSCURATO:PERSONA] non risulta costituita) e che non ne ha il patrocinio obbligatorio. L’inammissibilità del ricorso, che si va appresso a evidenziare, rende tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso l’altrimenti necessario ordine di rinnovazione della notifica. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U.22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106). 2. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] cui confronti il ricors o non risulta notificato . Tuttavia, trattandosi di litisconsorte facoltativ o ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essopreclusa. 3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano , con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., « error in iudicando sulla prescrizione non correttamente eccepita dall'Avvocatura; inammissibilità dell'eccezione di prescrizione; violazione e falsa applicazione della l. n. 370 del 19 99 ; error in procedendo; violazione degli artt. 2838 e 2946 cod. civ.». Lamentano che erroneamente la Corte territoriale abbia accolto l'eccezione di prescrizione avanzata dall'Avvocatura dello Stato, nonostante fosse stata formulata in modo errato e non tipizzata correttamente, non potendo il giudice applicare una prescrizione diversa da quella eccepita senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 3.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., avendo la Corte di merito deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offrendo elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, invero, «in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge; ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso» (Cass. Sez. U. n. 10955 del 25/07/2002). 4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ., « error in iudicando sulla prescrizione in ordine alla domanda risarcitoria ; violazionee falsa applicazione del d.l. n. 257 del 19 91 e dell'art. 11 della l.n. 370 del 19 99 ; e rror in procedendo » . Sostengono che il diritto al risarcimento del danno per mancato recepimento nell’ordinamento interno delle Direttive CEE 75/362 e 75/363, come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, non può ritenersi estinto per prescrizione facendo decorrere il dies a quodel termine ex art. 2935 cod. civ. dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999, non essendo essi tra i beneficiari dell'art. 11 l. n. 370 del 1999, in quanto non destinatari delle sentenze ivi richiamate, e non potendo la prescrizione farsi decorrere prima che sia introdotta nell’ordinamentouna norma che dia specifica attuazione al diritto per i medici immatricolati alle scuole di specializzazione negli anni accademici che vanno dall’anno accademico1982/83 al 19 90/91. 4.1. Anche tale motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ.. La Corte territoriale ha deciso conformemente al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n.39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019;n. 13758 del 2018 ) . Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea; n ei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». Né potrebbe sostenersi che il leading casedel 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale). Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguata remunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso della decorrenza prescrizionale. Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione. Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307). 5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «error in iudicando sul diritto degli attori al risarcimento del danno; errata interpretazione delle direttive CEE n. 365 /75 e 82/75». Deducono che le direttive comunitarie prevedevano il diritto a un'adeguata remunerazione per i medici specializzandi, ma lo Stato italiano, tardivamente, ha recepito tali direttive con il d.lgs. n. 257 del 1991, escludendo però i medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 1991; richiamano la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento per il mancato recepimento delle direttive. 5.1. Il motivo è palesemente inammissibile , prospettando questioni che non trovano alcuna attinenza con la ratio decidendi posta a fondamento della decisione. La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria per ragioni che prescindono dalla configurabilità in astratto, con riferimento alla posizione dei singoli appellanti, delle dedotte pretese risarcitorie nei confronti dello Stato per inadempimento delle citate direttive europee, ma sono rappresentate dal rilievo preliminare e assorbente della intervenuta prescrizione delle stesse. 6. Il quarto motivoè un non motivo. Rubricato «sulla quantificazione del danno» contiene una serie di considerazioni teoriche sui criteri di liquidazione del danno. Si sostiene che il danno debba essere risarcito in misura non inferiore a 11.103,82 euro per ogni anno di specializzazione, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Si richiama un criterio di calcolo adottato dalla Corte d'appello di Roma in una precedente sentenza, che prevede la rivalutazione delle somme dalla data di conseguimento del diploma fino alla sentenza, con interessi legali calcolati sulla media tra l'importo rivalutato e quello originario. È dunque del tutto evidente che ad esso non può attribuirsi alcun significato né finalità censoria, riguardando le dette considerazioni un tema che non è stato, né doveva essere trattato nella sentenza impugnata, stante il rilievo preliminare e assorbente della prescrizione della pretesa risarcitoria. 7. La memoria che, come detto, è stata depositata dai ricorrent i , ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi. 8. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile , con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore delleamministrazioni controricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 9. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questioni trattate: somma liquidata come da dispositivo. 10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso. Condanna i ricorrenti , in solido, al pagamento, in favore dell e amministrazioni controricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna i predetti al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulteriore somma di Euro6.000. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par
Sentenza Cassazione n. 27937/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris