Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 86/1995
ECLI:IT:COST:1995:86
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con sentenza del 15-20 settembre 1993, il pretore di Firenze,
su domanda di [OSCURATO:PERSONA] assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito
di avviamento obbligatorio e successivamente licenziato nell'ambito
di un licenziamento collettivo, aveva dichiarato l'illegittimità del
licenziamento stesso, ritenendo che il coordinato disposto dell'art.
9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito
con modificazioni nella legge del 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt.
5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n.
223, vieti il licenziamento collettivo dei lavoratori assunti a
seguito di collocamento obbligatorio in numero tale che, nonostante
il rispetto delle percentuali di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
482, all'interno dei licenziandi, le medesime non venissero mantenute
nell'ambito dei lavoratori occupati all'esito del licenziamento.
2. - In sede di appello, il Tribunale di Firenze, con ordinanza
emessa in data 19 maggio 1994, - muovendo da un'interpretazione
dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 79 del 1983, ritenuta
diritto vivente, diversa da quella data dal giudice di primo grado -
ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale,
per contrasto con gli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, dei citati
articoli, in quanto:
a) consentirebbe al datore di lavoro di licenziare un numero
indefinito di lavoratori assunti con avviamento obbligatorio, salvo
poi l'obbligo di riassumerne altri, privando così di effettività il
sistema del collocamento obbligatorio;
b) apparirebbe irrazionale, attesa l'applicabilità del
disposto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983,
n. 79, ai licenziamenti collettivi anche al di fuori dei presupposti
di cui al primo comma, del medesimo articolo, operata dall'art. 24
della legge n. 223 del 1991;
c) discriminerebbe i lavoratori assunti con avviamento
obbligatorio licenziati a seguito di licenziamento collettivo
rispetto ai lavoratori ordinari, non applicandosi nei loro confronti
la precedenza nella riassunzione di cui all'art. 15, sesto comma,
della legge 29 aprile 1949, n. 264.
3. - Si è costituita in giudizio l'appellante società
[OSCURATO:SOCIETA]., assumendo la conformità a Costituzione del coordinato
disposto degli artt. 9, ultimo comma, del decreto-legge n. 17 del
1983, convertito con modificazioni nella legge n. 79 del 1983, e 5,
secondo comma, della legge n. 223 del 1991, interpretato nel senso di
imporre il rispetto della proporzione di cui alla citata legge n. 482
del 1968 esclusivamente nell'ambito dei licenziandi e non anche
nell'ambito del personale residuo.
Ha osservato altresì che il rispetto delle proporzioni predette
in relazione ai lavoratori occupati è disciplinato compiutamente
dalla legge n. 482 del 1968, la cui corretta applicazione comporta
come naturale conseguenza il mantenimento di tale proporzione anche
in seguito a licenziamento collettivo effettuato nel rispetto della
medesima proporzione fra i licenziandi.
4. - Si è costituito l'appellato [OSCURATO:PERSONA], rilevando che
l'interpretazione, qualificata come diritto vivente, del predetto
art. 9, secondo comma, della legge n. 79 del 1983, è ormai superata
dal disposto dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991 che,
riferendosi al solo secondo comma del citato art. 9 e non anche al
primo, impone il rispetto delle proporzioni di cui alla legge n. 482
del 1968 a tutti i datori di lavoro.
5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, prospettando
preliminarmente due profili di inammissibilità della questione, sia
per carenza di motivazione circa il contrasto della norma impugnata
con gli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, sia per la possibilità
di interpretare la norma stessa in maniera ritenuta conforme alla
Costituzione.
6. - Nelle memorie e alla udienza pubblica le parti hanno svolto
le argomentazioni enunciate, confermando le conclusioni precisate nei
rispettivi scritti difensivi.
1. - La questione che viene all'esame della Corte è se sia
conforme agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione il coordinato
disposto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per
favorire l'occupazione), convertito con modificazioni nella legge 25
marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui
consente il licenziamento collettivo di lavoratori assunti a seguito
di collocamento obbligatorio in misura tale che, nonostante il
rispetto delle percentuali di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482,
all'interno dei licenziandi, le medesime percentuali non siano
rispettate in relazione al numero di lavoratori occupati all'esito
del licenziamento.
2. - Il giudice rimettente solleva la questione concisamente e in
modo indistinto quanto ai tre parametri di riferimento, sovrapponendo
profili di interpretazione delle norme a profili di
incostituzionalità delle stesse: tant'è che l'Avvocatura dello
Stato chiede preliminarmente una pronuncia di inammissibilità per
carenza di motivazione o quanto meno perché il giudice a quo avrebbe
potuto risolvere in via interpretativa i dubbi prospettati.
La Corte ritiene che queste eccezioni debbano essere superate sia
in quanto il giudice a quo dichiara di attenersi al "consolidato
orientamento" della Corte di Cassazione "da assumersi come diritto
vivente", sia perché sembra enucleabile dall'ordinanza di rimessione
la censura di incostituzionalità delle disposizioni così
interpretate con riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione
sotto un triplice profilo:
a) in quanto la possibilità per il datore di lavoro di
"licenziare un numero illimitato di invalidi assunti con avviamento
obbligatorio, ed anche la loro totalità, salvo poi l'obbligo di
riassumerne dei nuovi, priverebbe di ogni effettività il sistema
obbligatorio";
b) "nel momento in cui l'art. 24 della legge n. 223 del 1991
rende applicabile ai licenziamenti collettivi la norma di cui
all'art. 9, secondo comma, della legge n. 79 del 1983, al di fuori
dei presupposti di cui al primo comma del medesimo articolo,
l'interpretazione riferita diventerebbe irrazionale, in quanto
verrebbe meno la giustificazione che in origine la sorreggeva";
c) mentre i lavoratori ordinari "hanno la precedenza nella
riassunzione presso la medesima azienda entro un anno (art. 15, sesto
comma, della legge n. 264 del 1949), ciò non è possibile per i
lavoratori assunti con avviamento obbligatorio".
3. - La questione è infondata.
Occorre partire dalla interpretazione data dalla Corte di
Cassazione al sistema normativo cui fa riferimento il giudice
rimettente. Considerata anzitutto la distinzione del momento genetico
del rapporto di lavoro da quello della sua cessazione, il legislatore
ha predisposto per alcune categorie protette di lavoratori due
distinti procedimenti e discipline. La legge n. 482 del 1968 detta
una regolamentazione speciale per quanto attiene alla fase
costitutiva del rapporto, stabilendo anche (art. 10) che agli
"assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere
applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo",
ivi compresa la disciplina comune dei licenziamenti collettivi per
riduzione del personale.
In relazione a questo secondo momento, quello della cessazione del
rapporto, il legislatore è intervenuto con un'altra norma speciale -
proprio per evitare quanto temuto dal giudice a quo, e cioè che il
datore di lavoro possa licenziare un numero illimitato di invalidi -
stabilendo (art. 9 della legge n. 79 del 1983) che questo numero "non
può essere superiore alle percentuali previste dalla legge 2 aprile
1968, n. 482".
Per la Corte di Cassazione, tale rinvio si riferisce alle
percentuali del numero dei lavoratori da includere nel licenziamento
collettivo e non opera come strumento per ristabilire l'equilibrio
del personale che residua all'esito del licenziamento. E ciò, sia
per i limiti della portata letterale della norma, sia perché non
sarebbe logicamente possibile far carico alla norma medesima di una
finalità (in ordine all'equilibrio degli assunti) che non è propria
della disciplina relativa alla fase terminale del rapporto.
4. - Quello che occorre valutare in questa sede è se la norma
così come interpretata sia costituzionalmente illegittima.
Nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, la censura di
incostituzionalità può così sintetizzarsi: non essendo stato
condizionato il licenziamento collettivo alla proporzione tra
lavoratori ordinari e lavoratori invalidi anche nell'ambito del
personale residuo all'esito del licenziamento, la norma
pregiudicherebbela tutela degli invalidi (costituzionalmente
garantita) e violerebbe i principi di ragionevolezza ed eguaglianza.
Per dimostrare l'infondatezza di tale questione, è sufficiente
osservare che, se il licenziamento collettivo viene operato nel
rispetto delle percentuali previste dall'art. 9, secondo comma, della
legge n. 79 del 1983, l'eventuale squilibrio tra le due categorie di
lavoratori riscontrabile nel personale residuo non deriva dalla norma
relativa al regolare licenziamento, e nemmeno dalla disciplina delle
assunzioni obbligatorie, ma da situazioni contingenti, oppure da
precedenti inadempienze a detta disciplina: situazioni e violazioni
che possono essere eventualmente regolarizzate applicando lo
specifico procedimento proprio delle assunzioni, che tiene anche
conto delle esigenze produttive e organizzative dei vari settori
dell'impresa.
5. - Anche sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, la
razionalità del sistema delle assunzioni obbligatorie appare
rafforzata e non pregiudicata dal limite numerico del licenziamento
di questi lavoratori, e la estensione di detto limite al caso di
legittima riduzione del personale (legge n. 223 del 1991) costituisce
un ulteriore sviluppo della garanzia precedentemente prevista dalla
legge n. 79 del 1983 solo per le imprese in crisi.
Né si ravvisa la violazione degli invocati parametri
costituzionali per il fatto che la legge non consente la
interdipendenza dei procedimenti delle due distinte discipline, non
apparendo ragionevole utilizzare lo strumento legislativo previsto
per i licenziamenti in funzione compensativa per risanare una
eventuale precedente situazione che ha specifici mezzi normativi per
essere regolarizzata. La riprova dell'esattezza di questa conclusione
è nel dovere per il datore di lavoro di rispettare le percentuali
dei licenziandi anche nell'opposta ipotesi in cui per vari motivi si
fosse determinata una anteriore situazione occupazionale di esubero
di personale invalido rispetto alle percentuali di assunzioni
obbligatorie.
6. - Non è infine sufficiente invocare isolatamente la tutela
derivante dall'art. 4 della Costituzione, dal momento che il diritto
al lavoro risulta assicurato dalle norme limitative del potere di
recesso del datore di lavoro (sentenza n. 130 del 1984); disciplina
che garantisce uguaglianza di trattamento (anche in relazione al
licenziamento) per tutti i lavoratori.
Da questa uguaglianza di disciplina discende l'infondatezza della
censura di disparità di trattamento fra lavoratori assunti con
procedimento ordinario e quelli con collocamento obbligatorio ai fini
della preferenza nella riassunzione entro un anno dal licenziamento
(art. 15, sesto comma, della legge n. 264 del 1949), dal momento che,
come si è sopra ricordato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 482
del 1968 "a coloro che sono assunti in forza della presente legge
deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e
normativo".
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del coordinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge
29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del
lavoro e per favorire l'occupazione), convertito con modificazioni
nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e
24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia
di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro
e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di
Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]