CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 22734/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/.1987 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 5 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, in data 7 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 493-ter cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, oltre a contenere censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello a pagina 2 ha individuato solidi elementi su cui fondare la colpevolezza del prevenuto per entrambi i reati a lui ascritti, sconfessando le alternative prospettazioni difensive prive di riscontro; considerato che la seconda e la terza doglianza, che lamentano il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e il diniego dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (alle pagine 2 e 3 della sentenza la Corte di appello ha da un lato sottolineato la sussistenza del nesso teleologico tra i due reati contestati, avendo il Cardella ricettato la carta bancomat al precipuo fine di utilizzarla indebitamente, e dall'altro ha correttamente escluso l'attenuante del fatto di particolare tenuità, in ragione di una complessiva valutazione del fatto); osservato che gli ultimi due motivi di ricorso, riguardanti il trattamento sanzionatorio, che nello specifico censurano l'eccessività della pena inflitta e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risultano manifestamente infondati, in quanto il secondo giudice a pagina 3 della sentenza ha ampiamente argomentato in ordine ad entrambi i profili, valorizzando la negativa personalità del prevenuto, gravato da diversi precedenti penali, nonché la gravità dei fatti commessi quali elementi certamente idonei a fondare il diniego delle attenuanti generiche e a escludere la possibilità di una riduzione di pena, peraltro fissata in misura minima (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec