CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22988/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .uclès il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo le_ 5 z udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, rideterminando la pena per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni 1, mesi 3 e giorni 15 di reclusione ed euro 650 di multa e per [OSCURATO:PERSONA] in mesi 9 e giorni 15 di reclusione ed euro 550 di multa, per essersi, in concorso tra loro, impossessati di benzina, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, facendo rifornimento all'autovettura Fiat tg. [OSCURATO:TARGA] in cinque occasioni, rispettivamente in data 4, 6, 8, 10 e 14 aprile 2009, senza provvedere al relativo pagamento nei confronti del gestore [OSCURATO:PERSONA], fattispecie aggravata dal numero di persone concorrenti, dall'aver agito con modalità fraudolente, volte ad ingannare il gestore .sulle reali intenzioni di non pagare il rifornimento effettuato, e dali .:Avere commesso il fatto ai danni di un impianto di erogazione esposto alla pubblica fede. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 23-bis D.L. 28 ottobre n. 137/2020; invero, il ricorrente non ha effettuato per il giudizio di appello richiesta di trattazione orale, in ossequio alle disposizioni normative dettate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, sicchè la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere in assenza del P.M. e del difensore; nell'attesa che venisse comunicato il dispositivo della sentenza, per una mera casualità, il ricorrente ha rilevato che il 21 ottobre 2021 il processo è stato definito con trattazione orale, probabilmente su richiesta di altro difensore, e al ricorrente, in assenza del difensore di fiducia, è stato nominato un difensore d'ufficio ex'art. 97 co. 4 c.p.p.; emerge, pertanto, l'inosservanza da parte della Corte territoriale dell'art. 23- bis D.L. 28 ottobre n. 137, gravemente lesiva, dei diritti del deducente, poiché non è stata data la possibilità alla difesa di presenziare in udienza; all'esito della richiesta di trattazione orale da parte di altro imputato, la Corte avrebbe avuto l'onere infatti di informare gli altri difensori che l'udienza si sarebbe celebrata in presenza, onere questo non osservato; peraltro, all'esito della notifica al difensore -10 giorni prima dell'udienza - delle conclusioni scritte dalla Procura Generale, la difesa, in conformità al dettato normativo, ha provveduto ad inviare le proprie conclusioni scritte, illustrando le proprie doglianze, in attesa della comunicazione del dispositivo, non avvenuta. 3. Ha, altresì, proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 3.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. in regime di equivalenza e non di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate; invero, la Corte non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto corretto il riconoscimento delle attenuanti generiche in tali termini, pur avendo inquadrato i fatti contestati come particolarmente modesti, con dinamica priva di violenze o minacce; 3.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione, nella parte in cui i giudici di merito, applicando la disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 81 cc). 2 c.p., hanno effettuato un aumento di pena assolutamente eccessivo, fornendo al riguardo una motivazione insufficiente e/o illogica e, comunque contraddittoria, pur essendo tenuti, esercitando il potere discrezionale riconosciuto dalla legge, ad una specifica motivazione sul punto. 4. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte„ ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 del come modificato dall'art. 5- duodecies della legge di conversione del 30 dicembre 2022 , n. 199, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, concludendo per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto pe- prescrizione, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], siccome manifestamente infondato. 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Ed invero, il ricorrente ha dedotto di non aver inoltrato istanza di trattazione orale nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 23-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, laddove, all'evidenza, essendo stato celebrato il processo con trattazione orale e non cartolare, la richiesta in tal senso risulta essere stata effettuata da altra parte del processo. Orbene, all'esito della richiesta di trattazione orale la cancelleria avrebbe dovuto comunicare alla difesa di [OSCURATO:PERSONA] tale modalità di trattazione (all'evidenza richiesta da altra parte del processo) e non limitarsi a trasmettere le conclusioni scritte del Procuratore Generale, che hanno ulteriormente ingenerato nell'imputato la convinzione circa la trattazione cartolare del processo. Ne consegue l'indubbia violazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il quale la difesa di fiducia non è stata espleLata, essendo stato il offensore non avvertito assente all'udienza di trattazione fissata, con nomina del difensore di ufficio (avv.to [OSCURATO:PERSONA]). La fondatezza del motivo di ricorso, tuttavia, impedisce a questa Corte l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata emessa in violazione- si ribadisce -del contraddittorio, essendo nelle more maturato il termine di prescrizione del reato di furto pluriaggravato ascritto all'imputato, calcolato correttamente nella sentenza impugnata alla data del 14.10.2021 (ultimo episodio ascritto), oltre 64 gg. di sospensione per la legislazione emergenziale da Covid-19. Ciò alla luce della dell'insegnamento delle S.U. di questa Corte secondo cui il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presuPponga specifici accertamenti e *valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale e__ alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002,Rv. 221403; Sez. 5, n. 11946 del 08/02/2005, Rv. 231709). Nella preclusione del rinvio al giudice di appello- dovuta alla sussistenza della causa estintiva che richiede la immediata rilevazione ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen.- deve procedersi alla verifica della eventuale ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito, condizioni queste non evincibili nella fattispecie.. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è in più punti del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato. 2.1. Ed invero, il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, si duole dell'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti. In proposito, deve rilevarsi come la doglianza si presenti del tutto generica, in relazione ai principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009; Sez. 5, n.5579 del 26/09/2013, Rv. 258874). Tale motivazione risulta implicitamente effettuata, laddove è stato messo in risalto dai giudici di merito la pluralità delle aggravanti ricorrenti nella fattispecie dell'utilizzo del mezzo fraudolento, visto il piano studiato e perpetrato in concorso al fine di sottrarre carburanti eludendo la vigilanza, del fatto commesso da tre persone e su cosa esposte per necessità alla pubblica fede (pompa di erogazione dei carburanti), che danno conto dell'equivalenza di esse con le ritenute circostanze attenuanti. 2. 2. Manifestamente infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso in merito al vizio di motivazione in ordine alla misura degli aumenti di pena per i reati in continuazione. All'uopo la Corte territoriale ha indicato un aumento di un mese di reclusione da euro 100 per ogni ulteriore reato consumato e di giorni 15 ed euro 50 per il reato tentato, pervenendo alla pena finale -a fronte della pena base di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa concesse le attenuanti previste dall'articolo 62 numero 4 c.p. e 62 bis alla pena finale di mesi 9 giorni 15 di reclusione ed euro 550 di multa. Tali aumenti appaiono del tutto contenuti rispetto alla pena base, attestati pressochè nel minimo, sicché la motivazione sul punto non doveva essere particolarmente specifica. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagament