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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 1963

Cassazione n. 09151/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1963 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE con sentenza in data 12/01/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRIESTE in data 25/09/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP (ricettazione di un assegno bancario).

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità sulla base delle acquisizioni istruttorie (primo motivo) ed al mancato riconoscimento dell'ipotesi lievi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi che ripropongono questioni correttamente definite con la doppia pronuncia di condanna; argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in termini critici.

Tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del titolo di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione), la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).

Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez.

II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita.

Con argomentazioni anch'esse immuni da vizi logici, la corte di merito ha escluso la sussistenza dell'ipotesi di particolare tenuità, in considerazione non solo dell'entità certamente non trascurabile del titolo ma anche del modus operandi del ricorrente.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1963 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE con sentenza in data 12/01/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRIESTE in data 25/09/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP (ricettazione di un assegno bancario). Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità sulla base delle acquisizioni istruttorie (primo motivo) ed al mancato riconoscimento dell'ipotesi lievi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi che ripropongono questioni correttamente definite con la doppia pronuncia di condanna; argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in termini critici. Tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del titolo di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione), la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914). Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita. Con argomentazioni anch'esse immuni da vizi logici, la corte di merito ha escluso la sussistenza dell'ipotesi di particolare tenuità, in considerazione non solo dell'entità certamente non trascurabile del titolo ma anche del modus operandi del ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI
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