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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28228/2026

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1/2025 della Corte d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore MARIAche ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Palermo haparzialmente riformato la decisione con cui il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 416-biscod. pen. per avere, con il ruolo di promotore e organizzatore, fatto partedell’associazione di mafioso denominata “[OSCURATO:PERSONA] nostra”, e per l’effetto, lo avevacondannato, previa esclusione della recidiva, alla pen di anni 12 di reclusione.La Corte distrettuale ha unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. laviolazione sub iudice con il reato di partecipazione alla medesima associazione ditipo mafioso, giudicato dalla sentenza irrevocabile della Corte di appello diPalermo, in data 8 novembre 2000, e ha determinato in anni 13 e mesi 6 la penaunica complessiva per il reato continuato, ritenendo violazione più grave quellacontestata nel presente procedimento.Secondo le conformi valutazioni dei Giudici del merito, fondate in prevalenzasul contenuto di più conversazioni intercettate, oltre sulle risultanze dell’attivitàdi indagine eseguite per disarticolare l’associazione mafiosa “[OSCURATO:PERSONA]”operante nella valle del Belice, l’odierno imputato, nel periodo che va daldicembre 2017 all’aprile 2021, aveva continuato a ricoprire la posizione di spiccoall’interno della famiglia mafiosa operante nei comuni di [OSCURATO:PERSONA] ePoggioreale, già occupata in passato secondo l’accertamento contenuto nellasentenza irrevocabile, assumendo un ruolo direttivo, riconosciutogli in manierareferente e incontrastata dagli altri associati.[OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a fornire un contributo, oggettivamenteapprezzabile alle attività del sodalizio, ponendosi come punto di riferimento perla risoluzione di questioni o controversie private di ogni genere che interessavanoaltri associati, anche ipotizzando il ricorso ad atti intimidatori e violentistrumentali al mantenimento della supremazia dell’articolazione mafiosa e alcontrollo sul territorio per la gestione di ogni affare.Per delineare la condotta partecipativa dell’imputato, la Corte di appello haevidenziato alcune sue affermazioni, ritenute di contenuto confessorio, contenutenella conversazione del 21 agosto 2018.Nel corso del dialogo, [OSCURATO:PERSONA], pur ammettendo di avere scelto, a causa delpeculiare momento storico, di mantenere un profilo basso, aveva, nella sostanza,ammesso di essere al vertice della catena gerarchica del gruppo di comuneappartenenza con gli interlocutori e di avere il potere, in tale qualità, diconcedere le autorizzazioni richiestegli.Decisive sono state considerate alcune condotte ascritte all’imputato.- [OSCURATO:PERSONA], prontamente informato dagli associati [OSCURATO:PERSONA] e MarianoLipari (entrambi condannati in primo gado per partecipazione alla medesimaassociazione mafiosa contestata nell’odierno procedimento) degli atti didanneggiamento subiti dal proprietario di un vigneto, [OSCURATO:PERSONA], avevariconosciuto la sua competenza ad intervenire nei confronti degli autori perchécolpevoli di avere violato le regole nel territorio controllato dal gruppo di cui erala vertice, dimostrando un’inaccettabile mancanza di “rispetto”.- [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa per risolvere una delicata questione sulpossesso di terreni insorta tra due parti contrapposte ma appartenenti ad unmedesimo gruppo tanto da definirsi, “fratelli” ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],da un lato, [OSCURATO:PERSONA], dall’altro), aveva autorizzato i fratelli [OSCURATO:PERSONA],che glielo avevano chiesto, a compiere azioni intimidatorie nei confronti del rivaleNicolosi, proponendo di incendiare un trattore e, se del caso, di compiere ancheazioni di violenza personale, in modo da indurre la vittima a rivolgersi a lui.

Unavolta contattato da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto utilizzare il suo ruolo gerarchico percostringerlo a lasciare il terreno conteso.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiduciaCalogero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sviluppando cinque motivi.2.1.

Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art 416 bis,primo, secondo e quarto comma, cod. pen. nonché illogicità della motivazioneLamenta che le sentenze di merito non hanno rappresentato un chiarocollegamento tra gli elementi di fatto, desunti dalle captazioni telefoniche eambientali, e la qualificazione giuridica richiesta dalla norma incriminatrice, sottoil profilo sia dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio sia della sua posizioneapicale.La continuità del suo ruolo apicale rispetto alla precedente posizioneaccertata con la sentenza divenuta irrevocabile per il medesimo reato è statadesunta dalle conversazioni intercettate, affrontando, tuttavia, la questionepreliminare dell'esistenza di un sodalizio nell'epoca oggetto di contestazionesoltanto con il richiamo di principi giurisprudenziali.Considerando che due dei computati di [OSCURATO:PERSONA], chiamati a rispondere delmedesimo reato associativo sono stati assolti dalla contestazione dipartecipazione alla medesima associazione mafiosa, la motivazione avrebbedovuto indicare gli elementi fattuali dimostrativi dell'esistenza del sodalizioquanto meno per ritenere sussistente l’elemento costitutivo del numero legale ditre persone richiesto dall’art. 416-bis cod. pen.Al contrario, la sussistenza del sodalizio in continuità con quello oggettodella sentenza irrevocabile è stata affermata soltanto sulla base di principi didiritto fondati e considerazioni logiche astratte come quella relativa allapermanenza del vincolo fino alla morte.Nella ricostruzione della condotta associativa di [OSCURATO:PERSONA] è stato trascuratoche lo stesso nell'arco di ben venticinque anni non ha mai avuto alcun problemadi carattere giudiziario, circostanza di per sé dimostrativa della sopravvenutaestraneità al contesto associativo.Non risulta alcun collegamento di [OSCURATO:PERSONA] nella sua presunta veste di capodella famiglia con altri esponenti di vertice di cosa nostra.

Anzi, in piùconversazioni, [OSCURATO:PERSONA] pur essendo, secondo l'assunto accusatorio sarebbe ilreggente della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], afferma di nonconoscere [OSCURATO:PERSONA], capo della famiglia mafiosa di Partanna, di cui gliparlano in suoi interlocutori.Sono stati enfatizzati gli episodi di danneggiamento del vigneto subiti daLombardo e i contrasti insorti tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trascurando, però, cheLombardo si è rivolto immediatamente alle forze dell'ordine e non a [OSCURATO:PERSONA], ilquale, evidentemente, non esercitava più alcuna forma di controllo del territorioa causa dell’intervenuta disarticolazione dell'associazione in cui era inerito.[OSCURATO:PERSONA] si limita a mostrare interesse per i terreni di [OSCURATO:PERSONA] solo perchévicini a quelli dove la sua famiglia gestisce l'attività lavorativa di agricoltori eallevatori.La motivazione non rappresenta alcun elemento tipico della condottapartecipativa all'ipotetica associazione mafiosa, se non la precedente condannaContrariamente ai principi affermati dalla richiamata giurisprudenza dilegittimità anche a Sezioni unite, non risulta indicata alcuna forma diesternalizzazione del metodo mafioso.D’altra parte, è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai posto in essere condotteverso i terzi citati nelle conversazioni intercettate, né si è mai attivato nel sensorichiesto dai [OSCURATO:PERSONA], neanche per risolvere i conflitti di natura personale.

Ricevutele rimostranze degli interlocutori, ha trattenuto per sé le notizie senza passare aifatti.Più in radice, non risulta dimostrata l'esistenza di un'associazione mafiosa,che, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, deve necessariamenteavere un’organizzazione, stabile e permanente, dotata di una struttura capace diperpetuarsi nel tempo e idonea a generare una peculiare forza di intimidazioneche gli consenta di esercitare all’esterno il metodo mafioso.

Tale peculiare forzain grado di indurre sudditanza psicologica nella comunità locale deve derivarenon dall’autorevolezza dei membri sodalizio o dalla loro eventuale condanna perdelitti di stampo mafioso, ma direttamente dal vincolo e dalle caratteristichedella struttura organizzativa.Quanto al contributo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] è stato erroneamente attribuitarilevanza all’attività di paciere nonostante il carattere occasionale e l’assenza dicorrelazione con la precedente condanna di associazione mafiosa.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art416- bis, primo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazioneLamenta che le sentenze di merito hanno incentrato la motivazione sullaposizione verticistica di [OSCURATO:PERSONA] non spiegando le ragioni per cui la sua condottanon possa, invece, essere qualificata di semplice partecipazione al reatoassociativo, anche tenuto conto che nelle conversazioni valorizzate vi sonoriferimenti a consigli e non ad autorizzazioni allo svolgimento di eventuali attivitàillecite.2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art 416-bis, quarto comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione.Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello ed il GUP hanno ritenutosussistente l'aggravante, valorizzando in via esclusiva il rinvenimento di arminella disponibilità di soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA], senza approfondire il temadecisivo della consapevolezza da parte dell’imputato, desunta, in via automatica,dall’asserito ruolo di capo clan.2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge processuale in relazioneall'articolo 649 cod. proc. pen.La Corte di appello, sia nella parte dedicata all'affermazione di responsabilitàsia in quella relativa al riconoscimento del vincolo della continuazione, haindividuato nei due reati associativi unificati un unico fatto; avrebbe dovuto,pertanto, ravvisare la violazione del principio del ne bis in idem, ordinandol'esecuzione della condanna meno grave.2.5.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art 99cod. pen. nonché vizio di motivazioneSecondo il ricorrente, i Giudici del merito hanno riconosciuto l'aggravantespecifica della recidiva in modo automatico, desumendo la sua operativitàesclusivamente dal mero riscontro formale dei precedenti penali, senza verificarein concreto se la reiterazione sia stata l'effettivo sintomo di maggioreriprovevolezza e pericolosità dell’imputato.A seguito del riconoscimento della continuazione, la Corte territorialeavrebbe dovuto escludere la recidiva in considerazione del fatto che è stataritenuta sussistente un’unica condotta associativa, permanente e perdurante neltempo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è fondato nella parte in cui censura la logicità ecompletezza dell’apparato giustificativo posto a sostegno della ritenutaperduranza della partecipazione dell’imputato alla medesima associazionemafiosa, accertata con la sentenza divenuta irrevocabile, con la sopravvenutaassunzione di un ruolo apicale.1.1.

Come correttamente ricordato dalla Corte territoriale, la giurisprudenzadi legittimità è ferma nel ritenere che la condotta di partecipazione adun’associazione di tipo mafioso deve essere provata con puntuale riferimento alperiodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di unasentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto associativo inrelazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativodi un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimentounitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'internodella associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv.275586 - 01Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023, dep. 2024, Salto, Rv. 286395 -01).Evidentemente l’applicazione di tale condivisibile principio postula sia chel’associazione mafiosa in cui l’imputato ha militato secondo l’accertamentocontenuto nella sentenza divenuta cosa giudicata abbia continuato ad esistere -eventualmente con una compagine in tutto o in parte rinnovata e con diversecaratteristiche organizzative ed operative - mantenendo nel nuovo periodooggetto della contestazione le caratteristiche previste dalla norma incriminatricedi cui all’art. 416-bis cod. pen sia che l’imputato nel medesimo periodo siarimasto inserito, attivamente e stabilmente, nel tessuto organizzativo delsodalizio, mettendosi a disposizione dell’ente, per il perseguimento dei comunifini criminosi (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, [OSCURATO:PERSONA]. 231670 – 01;Sez.U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01).1.2.

Ad entrambe le questioni fattuali, pur specificamente poste dalla difesaappellante, la sentenza impugnata, secondo il Collegio, non ha dato soluzioniadeguate ed esaustive sul piano motivazionale, prevalentemente incentrato suuna meticolosa ed approfondita disamina dei principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione al reato previsto dall’art.416-bis cod. pen.La Corte di appello, nonostante il lunghissimo tempo trascorso dal pregressoaccertamento giudiziario relativo alla partecipazione al reato associativo(sentenza di condanna in data 8 novembre 2000 divenuta irrevocabile il 4 marzo2002), nonostante l’apparente assenza di elementi in qualche modo dimostratividell’operatività in tale arco temporale dell’articolazione territoriale di “CosaNostra” nella quale [OSCURATO:PERSONA] era stato affiliato, quella con competenza territorialecircoscritta ai comuni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inserita nel più vastomandamento di Castelvetrano, e, viceversa, l’acquisizione di elementi attestantil’assenza di contatti recenti di [OSCURATO:PERSONA], di cui non si dà nemmeno conto delpersonale coinvolgimento in attività investigative relative alla criminalità mafiosa,con altri esponenti di “[OSCURATO:PERSONA] nostra” e financo del suo stesso mandamento, haritenuto sufficiente per dimostrare la perduranza della articolazione di “Cosanostra” operante a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’inserimento, a decenni didistanza, nella sua struttura organizzativa di [OSCURATO:PERSONA], nelle more divenutone unodegli esponenti di vertice, le ammissioni rese dallo stesso imputato nelleconversazioni intercettate ed alcune condotte a lui ascrivibili, che, per quantonon direttamente attinenti alla consumazione di reati scopo, sono stateapprezzate come sintomatiche di un’adesione, ancora stabile ed attiva,all’organizzazione mafiosa.Non risultano, però, spiegate le ragioni per cui il contenuto di taliconversazioni - limitato all’esternazione di consigli e alla autorizzazione dicondotte di tipo sanzionatorio (quelle nei confronti degli autori degli atti didanneggiamento del vigneto di [OSCURATO:PERSONA]) oppure strumentali alla soluzione dicontroversie private (quelle tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), le une e le altre ritenute piùefficaci sol perché evocative del diretto e personale coinvolgimento di Milazzonelle singole vicende - non sarebbe espressione - così come sostenuto dalladifesa valorizzando, oltre le citate criticità appena ricordate il dato pacifico che glieseguiti - della fama criminale acquista nel tempo dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], propriograzie al suo passato criminale e al forte ascendente ancora esercitato suicompaesani, e sarebbe, invece, espressione inequivoca del concreto esercizio deipoteri derivantegli dall’attuale appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla famiglia di “Cosanostra” operante nei comuni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dal ruolo apicaleasseritamente ricoperto.2.

Si impone, pertanto, un nuovo esame di merito, per colmare i vizimotivazionali segnalatiSono assorbiti e non preclusi i rimanenti motivi di ricorso.Consegue l’annullamento della sentenza impugnata perché, in sede di rinvio,altra sezione della Corte di appello competente svolga nuovo esame, nei limitiindicati in motivazione, libera nell’esito.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella corte di appello di palermoCosì è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2025 della Corte d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore MARIAche ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Palermo haparzialmente riformato la decisione con cui il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 416-biscod. pen. per avere, con il ruolo di promotore e organizzatore, fatto partedell’associazione di mafioso denominata “[OSCURATO:PERSONA] nostra”, e per l’effetto, lo avevacondannato, previa esclusione della recidiva, alla pen di anni 12 di reclusione.La Corte distrettuale ha unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. laviolazione sub iudice con il reato di partecipazione alla medesima associazione ditipo mafioso, giudicato dalla sentenza irrevocabile della Corte di appello diPalermo, in data 8 novembre 2000, e ha determinato in anni 13 e mesi 6 la penaunica complessiva per il reato continuato, ritenendo violazione più grave quellacontestata nel presente procedimento.Secondo le conformi valutazioni dei Giudici del merito, fondate in prevalenzasul contenuto di più conversazioni intercettate, oltre sulle risultanze dell’attivitàdi indagine eseguite per disarticolare l’associazione mafiosa “[OSCURATO:PERSONA]”operante nella valle del Belice, l’odierno imputato, nel periodo che va daldicembre 2017 all’aprile 2021, aveva continuato a ricoprire la posizione di spiccoall’interno della famiglia mafiosa operante nei comuni di [OSCURATO:PERSONA] ePoggioreale, già occupata in passato secondo l’accertamento contenuto nellasentenza irrevocabile, assumendo un ruolo direttivo, riconosciutogli in manierareferente e incontrastata dagli altri associati.[OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a fornire un contributo, oggettivamenteapprezzabile alle attività del sodalizio, ponendosi come punto di riferimento perla risoluzione di questioni o controversie private di ogni genere che interessavanoaltri associati, anche ipotizzando il ricorso ad atti intimidatori e violentistrumentali al mantenimento della supremazia dell’articolazione mafiosa e alcontrollo sul territorio per la gestione di ogni affare.Per delineare la condotta partecipativa dell’imputato, la Corte di appello haevidenziato alcune sue affermazioni, ritenute di contenuto confessorio, contenutenella conversazione del 21 agosto 2018.Nel corso del dialogo, [OSCURATO:PERSONA], pur ammettendo di avere scelto, a causa delpeculiare momento storico, di mantenere un profilo basso, aveva, nella sostanza,ammesso di essere al vertice della catena gerarchica del gruppo di comuneappartenenza con gli interlocutori e di avere il potere, in tale qualità, diconcedere le autorizzazioni richiestegli.Decisive sono state considerate alcune condotte ascritte all’imputato.- [OSCURATO:PERSONA], prontamente informato dagli associati [OSCURATO:PERSONA] e MarianoLipari (entrambi condannati in primo gado per partecipazione alla medesimaassociazione mafiosa contestata nell’odierno procedimento) degli atti didanneggiamento subiti dal proprietario di un vigneto, [OSCURATO:PERSONA], avevariconosciuto la sua competenza ad intervenire nei confronti degli autori perchécolpevoli di avere violato le regole nel territorio controllato dal gruppo di cui erala vertice, dimostrando un’inaccettabile mancanza di “rispetto”.- [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa per risolvere una delicata questione sulpossesso di terreni insorta tra due parti contrapposte ma appartenenti ad unmedesimo gruppo tanto da definirsi, “fratelli” ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],da un lato, [OSCURATO:PERSONA], dall’altro), aveva autorizzato i fratelli [OSCURATO:PERSONA],che glielo avevano chiesto, a compiere azioni intimidatorie nei confronti del rivaleNicolosi, proponendo di incendiare un trattore e, se del caso, di compiere ancheazioni di violenza personale, in modo da indurre la vittima a rivolgersi a lui. Unavolta contattato da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto utilizzare il suo ruolo gerarchico percostringerlo a lasciare il terreno conteso.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiduciaCalogero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sviluppando cinque motivi.2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art 416 bis,primo, secondo e quarto comma, cod. pen. nonché illogicità della motivazioneLamenta che le sentenze di merito non hanno rappresentato un chiarocollegamento tra gli elementi di fatto, desunti dalle captazioni telefoniche eambientali, e la qualificazione giuridica richiesta dalla norma incriminatrice, sottoil profilo sia dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio sia della sua posizioneapicale.La continuità del suo ruolo apicale rispetto alla precedente posizioneaccertata con la sentenza divenuta irrevocabile per il medesimo reato è statadesunta dalle conversazioni intercettate, affrontando, tuttavia, la questionepreliminare dell'esistenza di un sodalizio nell'epoca oggetto di contestazionesoltanto con il richiamo di principi giurisprudenziali.Considerando che due dei computati di [OSCURATO:PERSONA], chiamati a rispondere delmedesimo reato associativo sono stati assolti dalla contestazione dipartecipazione alla medesima associazione mafiosa, la motivazione avrebbedovuto indicare gli elementi fattuali dimostrativi dell'esistenza del sodalizioquanto meno per ritenere sussistente l’elemento costitutivo del numero legale ditre persone richiesto dall’art. 416-bis cod. pen.Al contrario, la sussistenza del sodalizio in continuità con quello oggettodella sentenza irrevocabile è stata affermata soltanto sulla base di principi didiritto fondati e considerazioni logiche astratte come quella relativa allapermanenza del vincolo fino alla morte.Nella ricostruzione della condotta associativa di [OSCURATO:PERSONA] è stato trascuratoche lo stesso nell'arco di ben venticinque anni non ha mai avuto alcun problemadi carattere giudiziario, circostanza di per sé dimostrativa della sopravvenutaestraneità al contesto associativo.Non risulta alcun collegamento di [OSCURATO:PERSONA] nella sua presunta veste di capodella famiglia con altri esponenti di vertice di cosa nostra. Anzi, in piùconversazioni, [OSCURATO:PERSONA] pur essendo, secondo l'assunto accusatorio sarebbe ilreggente della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], afferma di nonconoscere [OSCURATO:PERSONA], capo della famiglia mafiosa di Partanna, di cui gliparlano in suoi interlocutori.Sono stati enfatizzati gli episodi di danneggiamento del vigneto subiti daLombardo e i contrasti insorti tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trascurando, però, cheLombardo si è rivolto immediatamente alle forze dell'ordine e non a [OSCURATO:PERSONA], ilquale, evidentemente, non esercitava più alcuna forma di controllo del territorioa causa dell’intervenuta disarticolazione dell'associazione in cui era inerito.[OSCURATO:PERSONA] si limita a mostrare interesse per i terreni di [OSCURATO:PERSONA] solo perchévicini a quelli dove la sua famiglia gestisce l'attività lavorativa di agricoltori eallevatori.La motivazione non rappresenta alcun elemento tipico della condottapartecipativa all'ipotetica associazione mafiosa, se non la precedente condannaContrariamente ai principi affermati dalla richiamata giurisprudenza dilegittimità anche a Sezioni unite, non risulta indicata alcuna forma diesternalizzazione del metodo mafioso.D’altra parte, è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai posto in essere condotteverso i terzi citati nelle conversazioni intercettate, né si è mai attivato nel sensorichiesto dai [OSCURATO:PERSONA], neanche per risolvere i conflitti di natura personale. Ricevutele rimostranze degli interlocutori, ha trattenuto per sé le notizie senza passare aifatti.Più in radice, non risulta dimostrata l'esistenza di un'associazione mafiosa,che, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, deve necessariamenteavere un’organizzazione, stabile e permanente, dotata di una struttura capace diperpetuarsi nel tempo e idonea a generare una peculiare forza di intimidazioneche gli consenta di esercitare all’esterno il metodo mafioso. Tale peculiare forzain grado di indurre sudditanza psicologica nella comunità locale deve derivarenon dall’autorevolezza dei membri sodalizio o dalla loro eventuale condanna perdelitti di stampo mafioso, ma direttamente dal vincolo e dalle caratteristichedella struttura organizzativa.Quanto al contributo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] è stato erroneamente attribuitarilevanza all’attività di paciere nonostante il carattere occasionale e l’assenza dicorrelazione con la precedente condanna di associazione mafiosa.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art416- bis, primo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazioneLamenta che le sentenze di merito hanno incentrato la motivazione sullaposizione verticistica di [OSCURATO:PERSONA] non spiegando le ragioni per cui la sua condottanon possa, invece, essere qualificata di semplice partecipazione al reatoassociativo, anche tenuto conto che nelle conversazioni valorizzate vi sonoriferimenti a consigli e non ad autorizzazioni allo svolgimento di eventuali attivitàillecite.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art 416-bis, quarto comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione.Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello ed il GUP hanno ritenutosussistente l'aggravante, valorizzando in via esclusiva il rinvenimento di arminella disponibilità di soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA], senza approfondire il temadecisivo della consapevolezza da parte dell’imputato, desunta, in via automatica,dall’asserito ruolo di capo clan.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge processuale in relazioneall'articolo 649 cod. proc. pen.La Corte di appello, sia nella parte dedicata all'affermazione di responsabilitàsia in quella relativa al riconoscimento del vincolo della continuazione, haindividuato nei due reati associativi unificati un unico fatto; avrebbe dovuto,pertanto, ravvisare la violazione del principio del ne bis in idem, ordinandol'esecuzione della condanna meno grave.2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art 99cod. pen. nonché vizio di motivazioneSecondo il ricorrente, i Giudici del merito hanno riconosciuto l'aggravantespecifica della recidiva in modo automatico, desumendo la sua operativitàesclusivamente dal mero riscontro formale dei precedenti penali, senza verificarein concreto se la reiterazione sia stata l'effettivo sintomo di maggioreriprovevolezza e pericolosità dell’imputato.A seguito del riconoscimento della continuazione, la Corte territorialeavrebbe dovuto escludere la recidiva in considerazione del fatto che è stataritenuta sussistente un’unica condotta associativa, permanente e perdurante neltempo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato nella parte in cui censura la logicità ecompletezza dell’apparato giustificativo posto a sostegno della ritenutaperduranza della partecipazione dell’imputato alla medesima associazionemafiosa, accertata con la sentenza divenuta irrevocabile, con la sopravvenutaassunzione di un ruolo apicale.1.1. Come correttamente ricordato dalla Corte territoriale, la giurisprudenzadi legittimità è ferma nel ritenere che la condotta di partecipazione adun’associazione di tipo mafioso deve essere provata con puntuale riferimento alperiodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di unasentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto associativo inrelazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativodi un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimentounitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'internodella associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv.275586 - 01Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023, dep. 2024, Salto, Rv. 286395 -01).Evidentemente l’applicazione di tale condivisibile principio postula sia chel’associazione mafiosa in cui l’imputato ha militato secondo l’accertamentocontenuto nella sentenza divenuta cosa giudicata abbia continuato ad esistere -eventualmente con una compagine in tutto o in parte rinnovata e con diversecaratteristiche organizzative ed operative - mantenendo nel nuovo periodooggetto della contestazione le caratteristiche previste dalla norma incriminatricedi cui all’art. 416-bis cod. pen sia che l’imputato nel medesimo periodo siarimasto inserito, attivamente e stabilmente, nel tessuto organizzativo delsodalizio, mettendosi a disposizione dell’ente, per il perseguimento dei comunifini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, [OSCURATO:PERSONA]. 231670 – 01;Sez.U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01).1.2. Ad entrambe le questioni fattuali, pur specificamente poste dalla difesaappellante, la sentenza impugnata, secondo il Collegio, non ha dato soluzioniadeguate ed esaustive sul piano motivazionale, prevalentemente incentrato suuna meticolosa ed approfondita disamina dei principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione al reato previsto dall’art.416-bis cod. pen.La Corte di appello, nonostante il lunghissimo tempo trascorso dal pregressoaccertamento giudiziario relativo alla partecipazione al reato associativo(sentenza di condanna in data 8 novembre 2000 divenuta irrevocabile il 4 marzo2002), nonostante l’apparente assenza di elementi in qualche modo dimostratividell’operatività in tale arco temporale dell’articolazione territoriale di “CosaNostra” nella quale [OSCURATO:PERSONA] era stato affiliato, quella con competenza territorialecircoscritta ai comuni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inserita nel più vastomandamento di Castelvetrano, e, viceversa, l’acquisizione di elementi attestantil’assenza di contatti recenti di [OSCURATO:PERSONA], di cui non si dà nemmeno conto delpersonale coinvolgimento in attività investigative relative alla criminalità mafiosa,con altri esponenti di “[OSCURATO:PERSONA] nostra” e financo del suo stesso mandamento, haritenuto sufficiente per dimostrare la perduranza della articolazione di “Cosanostra” operante a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’inserimento, a decenni didistanza, nella sua struttura organizzativa di [OSCURATO:PERSONA], nelle more divenutone unodegli esponenti di vertice, le ammissioni rese dallo stesso imputato nelleconversazioni intercettate ed alcune condotte a lui ascrivibili, che, per quantonon direttamente attinenti alla consumazione di reati scopo, sono stateapprezzate come sintomatiche di un’adesione, ancora stabile ed attiva,all’organizzazione mafiosa.Non risultano, però, spiegate le ragioni per cui il contenuto di taliconversazioni - limitato all’esternazione di consigli e alla autorizzazione dicondotte di tipo sanzionatorio (quelle nei confronti degli autori degli atti didanneggiamento del vigneto di [OSCURATO:PERSONA]) oppure strumentali alla soluzione dicontroversie private (quelle tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), le une e le altre ritenute piùefficaci sol perché evocative del diretto e personale coinvolgimento di Milazzonelle singole vicende - non sarebbe espressione - così come sostenuto dalladifesa valorizzando, oltre le citate criticità appena ricordate il dato pacifico che glieseguiti - della fama criminale acquista nel tempo dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], propriograzie al suo passato criminale e al forte ascendente ancora esercitato suicompaesani, e sarebbe, invece, espressione inequivoca del concreto esercizio deipoteri derivantegli dall’attuale appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla famiglia di “Cosanostra” operante nei comuni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dal ruolo apicaleasseritamente ricoperto.2. Si impone, pertanto, un nuovo esame di merito, per colmare i vizimotivazionali segnalatiSono assorbiti e non preclusi i rimanenti motivi di ricorso.Consegue l’annullamento della sentenza impugnata perché, in sede di rinvio,altra sezione della Corte di appello competente svolga nuovo esame, nei limitiindicati in motivazione, libera nell’esito. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella corte di appello di palermoCosì è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 28228/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris