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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38071/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della con cui il locale Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 624 e 625 n. 7 cod.pen., ha rideterminato la pena irrogata in mesi sei di reclusione ed Euro 120,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato formulando un motivo di ricorso con cui deduce il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione agli artt. 624 cod.pen. e 625 n. 7 cod.pen. ed all'art. 56 cod.pen.

Assume che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto infondata la richiesta riqualificazione della fattispecie di reato come tentata ed ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen. 3.

Il ricorso é nel complesso inammissibile in quanto reiterativo delle medesime questioni già oggetto di appello e su cui la Corte di merito si é pronunciata, senza un confronto con le statuizioni della sentenza impugnata.

Con riguardo al primo profilo, la Corte di merito ha invero rilevato, contrariamente all'assunto difensivo, che non risulta provato che l'odierno ricorrente sia stato direttamente seguito dagli addetti al negozio nella sua azione delittuosa, essendo, invece, accertato che dopo averlo visto passare dalle casse senza pagare lo abbiano seguito fuori dal negozio per controllarlo.

Pertanto non risulta dimostrato il costante monitoraggio dell'azione furtiva in essere atto ad impedire la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186).

Con riguardo al secondo profilo, l'aggravante contestata é stata ritenuta sussistente, non essendo provato che vi fosse un sistema di videosorveglianza nel negozio o che comunque, come già detto, vi fosse un monitoraggio diretto da parte dei dipendenti.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M. \ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della con cui il locale Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 624 e 625 n. 7 cod.pen., ha rideterminato la pena irrogata in mesi sei di reclusione ed Euro 120,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato formulando un motivo di ricorso con cui deduce il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione agli artt. 624 cod.pen. e 625 n. 7 cod.pen. ed all'art. 56 cod.pen. Assume che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto infondata la richiesta riqualificazione della fattispecie di reato come tentata ed ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen. 3. Il ricorso é nel complesso inammissibile in quanto reiterativo delle medesime questioni già oggetto di appello e su cui la Corte di merito si é pronunciata, senza un confronto con le statuizioni della sentenza impugnata. Con riguardo al primo profilo, la Corte di merito ha invero rilevato, contrariamente all'assunto difensivo, che non risulta provato che l'odierno ricorrente sia stato direttamente seguito dagli addetti al negozio nella sua azione delittuosa, essendo, invece, accertato che dopo averlo visto passare dalle casse senza pagare lo abbiano seguito fuori dal negozio per controllarlo. Pertanto non risulta dimostrato il costante monitoraggio dell'azione furtiva in essere atto ad impedire la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186). Con riguardo al secondo profilo, l'aggravante contestata é stata ritenuta sussistente, non essendo provato che vi fosse un sistema di videosorveglianza nel negozio o che comunque, come già detto, vi fosse un monitoraggio diretto da parte dei dipendenti. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. \ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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