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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 20116/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono manifestamente infondate sia in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo r essendo correttamente ritenuta la irrilevanza del profilo della identificazione; sia in relazione alla sussistenza del giustificato motivo in ordine al reato di cui al capo B) , escluso sulla base della mancanza di riscontri a riguardo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24.2.2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono manifestamente infondate sia in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo r essendo correttamente ritenuta la irrilevanza del profilo della identificazione; sia in relazione alla sussistenza del giustificato motivo in ordine al reato di cui al capo B) , escluso sulla base della mancanza di riscontri a riguardo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023
Sentenza Cassazione n. 20116/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris