CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 39861/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli, in data 23 gennaio 2012, irrevocabile il 28 marzo 2013, di condanna per il reato di cui agli artt. 416 bis cod. pen., accertato in Napoli nel 2006, con condotta perdurante e le sentenze della Corte d'assise d'appello di Napoli, in data 24 gennaio 2018, irrevocabile il 10 aprile 2018 e in data 11 novembre 2020, irrevocabile il 12 gennaio 2022 di condanna per tre omicidi, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A ragione della decisione il Giudice ha ritenuto che gli omicidi avessero il carattere dell'estemporaneità, sicché non vi ose spazio per una loro unificazione. L'omicidio di Ostetrico era, invero, stato determinato da contingenti ragioni legate alla faida tra l'omonimo clan di appartenenza e il clan Rinaldi; del pari gli omicidi ai danni di Ferrone e Scafaro erano scaturiti in esito alla faida insorta tra il ridetto•clan Mazzarella e l'antagonista famiglia Mauro, cui le vittime erano affiliate. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del suo difensore, e, con un unico, articolato motivo, deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione ha posto a fondamento del proprio provvedimento di rigetto il tempus commissi delicti, facendo riferimento al mero dato formale della contestazione del reato di associazione (contestato dal 2006), trascurando i plurimi elementi emergenti dalla lettura dei provvedimenti di merito dai quali emerge che la partecipazione di Mazzarella al sodalizio risalirebbe ad epoca ben anteriore e, segnatamente, all'anno 2000; periodo all'interno del quale pertanto si collocherebbero tutti e tre gli omicidi oggetto dell'istanza. Mazzarella avrebbe programmato detti reati al fine, presente sin dal suo ingresso nel sodalizio, di garantire e difendere il predominio sul territorio rispetto agli appartenenti ai clan rivali Rinaldi e Mauro, sicché tali condotte non possono ritenersi estemporanee, come invece affermato dal giudice dell'esecuzione. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 21 febbraio 2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate. 2. Com'è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Si è, ancora, ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01). Con specifico riguardo alla continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, si è affermato che tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, il vincolo della continuazione, senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (tra molte, Cass. Pen. Sez. 1, n. 16980 in data 27.03.2003, Rv. 223992, [OSCURATO:PERSONA]). Il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639 de128/3/2006, Adanno, Rv. 234100). Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non al momento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). Pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali. Ciò vale, in particolare, per gli omicidi che siano frutto di deliberazioni insorte in un determinato momento della vita associativa in conseguenza di elementi sopravvenuti, estemporanei o occasionali che non potevano essere oggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi (Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. V, n. 23370, del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489). In definitiva, il fatto che un omicidio (così come altro reato fine) sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche av'metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni o esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine. 3. Tanto premesso in diritto, ritiene il Collegio che il Giudice dell'esecuzione si sia attenuto alle disposizioni normative e ai criteri giurisprudenziali elaborati in materia e abbia motivato*, facendo riferimento a dati informativi certi inferiti dalle sentenze di merito che documentano la matrice occasionale delle fattispecie omicidiarie, tali, dunque i da non poter essere previsti la sufficiente specificità. Il carattere estemporaneo elimina in radice ogni possibilità di unificazione dei gravissimi fatti di sangue con il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché a nulla vale - come ha fatto il ricorrente - svolgere considerazioni in punto di appartenenza di Mazzarella al clan sin da epoca antecedente alla data di contestazione formale della condotta di partecipazione (2006).Il ricorrente non si confronta con la congrua motivazione del giudice dell'esecuzione e prospetta argomenti che, in quanto incentrati esclusivamente sul rapporto di strumentalità dei tre omicidi alla funzionalità del clan di appartenenza, ribadiscono concetti non pertinenti all'istituto della continuazione rettamente inteso e che non giustificano in alcun modo una previsione specifica ab initio di tali gravissimi fatté. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente /V condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore