CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 06958/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10306/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, V. FLAMINIA 388, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4641/2020 depositata il 03/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fatto che Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 601/2017, accoglieva l’opposizione del Comune di Lipari avverso il decreto n. 44/2011 con cui gli era stato ingiunto il pagamento, a favore della società Admnet, di euro 70.358,30, oltre agli interessi moratori e alle spese di lite, per il mancato versamento di quanto dovutole per il periodo giugno/ottobre 2010 in relazione al contratto di affidamento in outsourcing del sistema di telecomunicazioni in modalità wireless a banda larga; respingeva le domande riconvenzionali della società opposta aventi ad oggetto la condanna del Comune al pagamento a titolo risarcitorio di euro 495.000,00 al netto di Iva, e di euro 400.000,00 a titolo di rimborso per l’impiego di risorse umane nella fase della progettazione, sviluppo e realizzazione del progetto nonché di euro 32,815,16 per le spese sostenute per la linea fax e respingeva anche la domanda riconvenzionale del Comune di Lipari che, subordinatamente al rigetto dell’opposizione, aveva opposto in compensazione un proprio controcredito di euro 59.136,99 e chiesto la condanna dell’ingiungente al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa; la Corte d’appello di Roma, investita del gravame, in via principale, dalla società Admnet e, in via incidentale, dal Comune di Lipari, con la sentenza n. 4641/2020, resa pubblica in data 3/10/2020, ha rigettato l’appello principale ed ha accolto quello incidentale, riformando, per l’effetto, la sentenza del Tribunale soltanto in tema di regolamento delle spese, compensando per un terzo le spese di lite, “avuto riguardo all’indubbio minor ‘peso’ da attribuirsi al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall’odierno appellato”; la società Admnet ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi; resiste con controricorso il Comune di Lipari; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato in diritto che 1) con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1599 e ss. cod.civ., del d.lgs. n. 157/1995, dell’art. 16 bis del dl 185/2008; dell’art. 4 del dpr n. 207/2010, dell’art. 2697 cod.civ., degli artt. 115 e 166 cod.proc.civ., degli artt. 1362 e ss. c.d., degli artt. 2, 3, 5 e 8 del contratto, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; 2) con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione dell’art. 112 e dell’art. 99 cod.proc.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.; 3) con il terzo motivo alla Corte d’appello si imputa la violazione degli artt. 1453, 1455, 1456 e ss. cod.civ., dell’art. 9, 1 e 18 del contratto, degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; 4) con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 e 99 cod.proc.civ., dell’art. 1458 cod.civ. e dell’art. 18 del contratto, ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.; 5) con il quinto motivo la ricorrente adduce la violazione degli artt. 1222, 1223 cod.civ., dell’art. 12 del contratto, degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., dell’art. 191 e ss. cod.proc.civ., dell’art. 345 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; 6) con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 90 e 92 e ss. cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Considerato che La materia trattata appartiene alla competenza tabellare della Prima sezione civile (voce 114), pertanto va disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione di questa Corte. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e la trasmissione del ricorso alla Prima Sezionedi questa Corte.