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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 febbraio 1974

Cassazione n. 37470/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso; uditi gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La C orte d’ a ppello di Firenze, con sentenza del 20 g iugno 2024, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Livorno di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commessoall’estero e in Italia e in particolare in Livorno e Angri dal novembre 2011sino al luglio 2012 ) (capo A) e al delitto di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 comma 4 e 6 , d.P.R. n. 309/90 e art. 3 e 4 legge 146/2006 ( commesso all’esteroe in Italia in particolare a Livorno e Angri il 1 0 marzo 2012 ) (capo B) , harideterminato la pena in anni 8 e mesi 8 di reclusione con conferma nel resto .

Nelleconformi sentenze di merito è stata ritenuta provata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaurizioAmendola, tutti separatamente giudicati) a un’associazione dedita al traffico di sostanz a stupefacent e del tipo hashish , importat a dal Marocco e trasportataattraverso il territorio francese in Italia , ove veniva rivendut a tramite i canali di spaccio operativi in territorio campano ; [OSCURATO:PERSONA], in seno alla associazione,si occupava del trasporto della droga e della fornitura di apporti logistici ai co ncorrenti, me ttendo a disposizione anche la propria imb a rcazione qualemezzo per il trasporto di partite di sostanza stupefacenti in Italia.

E’ stat o , altresì, ritenuto provato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in un delitto scopo , consistito nell’acquisto, introduzione nel territorio nazionale, trasporto e detenzionedi kg 112,503 di sostanza stupefacente del tipo hashish : introdotta in Italia,la droga , il 10 marzo 2012, era stata trasportata da [OSCURATO:PERSONA] (e da [OSCURATO:PERSONA])in Angri e qui era stata occultat a per poi essere rinvenuta e sequestrata il3 aprile 2012 .

Perquanto di rilievo in questa sede , si deve dare atto che nel processo di primogrado er a stat a acquisit a , ex art. 238 bis cod. proc. pen., la sentenza passata in giudicato che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioAmendola e ritenuto accertati i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA] .

2. Avverso la sentenza , ha proposto ricorso l’ imputat o , a mezzo del propriodifensore, formulando quattro motivi . 2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art.132 comma 3 del d.lgs n. 196/2003 come modificato dall’art. 1 del d.l n. 132/2021in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei tabulati telefonici contenenti anche i dati di localizzazione acquisiti da p ubblico m inistero e non già dal giudice.

La Corte di appello ha ritenuta l ’ analoga censura proposta con i motivi diimpugnazione infondat a, sul presupposto che la norma transitoria contenuta nellalegge 23 novembre 2021 n. 178, in deroga al principio tempus regit actum , haconvalidato la pregressa modalità acquisitiva effettuata attraverso il decreto motivato del Pubblico Ministero nel caso in cui sussist ano , con riferimento al alcunireati, altri elementi di prova , quale requisito di compensazione della mancanzadi un provvedimento giudiziale.

Nel caso di specie , secondo la Corte , tali elementi sarebbero ravvisabili nelle sentenze irrevocabili acquisite ex art.238 bis cod. proc. pen. e nelle relazioni relative agli appostamenti effettuati dallapolizia giudiziaria .

Il difensore rileva in proposito che i citati riscontri non riguardano l’ipotizzato trasporto di stupefacente dal Marocco alla Corsica e da Livorno ad Angri, o vv ero i l reato in ordine al quale era stata formulata la censura,sicché i l dato indiziario ricavabile dalla geolocalizzazione delle utenze telefonichein uso a [OSCURATO:PERSONA] e al coimputato M ascolo , nonché d ai messaggi scambiatitra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] , non sarebbe corroborato da alcun ulteriore elementodi prova .

Le sentenze acquisite ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen. valgono a documentare solo lo scambio dei messaggi fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , insufficientea dimostrare l’esistenza di un carico di droga trasferito dal Marocco in Corsica e poi dalla Corsica a Livorno.

Quanto ai pedinamenti e agli appostamenti, la Corte non avrebbe chiarito a quali atti si doveva fare riferimento, in quanto in merito al trasporto da Livorno ad Angri non risulta esserestata compiuta alcuna attività di osservazione . 2.2.Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art.495 comma 4 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla limitazionedella lista testi depositata dalla difesa, sul presupposto che il quadro probatoriofosse già “assolutamente esaustivo, coerente e solido ” .

Secondo il difensore tale argomentazione sarebbe apparente e apodittica.

I n vero era no staterevocate la testimonianza d el l egale rappresentante d el la [OSCURATO:PERSONA] spa ela testimonianza del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] , dedott e in ordine airapporti commerciali intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] anche in territorio marocchino: l’audizione di tali testi avrebbe d imostrato che [OSCURATO:PERSONA] intratteneva con [OSCURATO:PERSONA] rapporti esclusivamente lavorativi e che i contatti con alcuni soci del Mascoloerano collegati a ppunto a ragioni lavorative. 2.3.Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità.

L a Corte aveva fondato la prova del coinvolgimentodel [OSCURATO:PERSONA] nei reati a lui ascritti sui seguenti elementi: - l ’ intestazione al ricorrente d i una imbarcazione che sarebbe stata acquistataper un primo tentativo di prelevamento e trasporto della droga dal Marocco, non andato a buon fine per condizioni meteo avverse .

I n realtà , in ordinea tale episodio, non era stata raggiunta alcuna prov a, meno che mai nei confronti di Bo rghese.

Dagli atti era e merso solo che la ragione del primo trasferimento della imbarcazione da Castellamare a Bastia era stata determinata dallamaggiore convenienza dell’ormeggio e che i successivi trasferimenti erano stati determinati da avarie.

In ordine al trasporto di droga del marzo 2012 , nessunatto di indagine aveva confer m a to l’utilizzo di tale imbarcazione , che erastata acquistata solo in vista d ella gestione di un lido in C orsica nell’ambito delquale il natante sarebbe stato utilizzato per gite turistiche ; il fatto che nel corsodi alcune conversazioni del maggio del 2012 [OSCURATO:PERSONA] av esse r iferito ad un addetto alla motonautica di Villasimius che la barca era stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quanto affermato dai giudici di merito, non valeva a provarealcunchè; -la partecipazione all’incontro in Roma presso l’ hotel President con [OSCURATO:PERSONA] in data 2 aprile 2012 nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebberodiscusso de l piazz amento della droga.

In realtà , secondo il ricorrente nonvi sarebbe alcuna prova della conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’oggetto dell’incontro: unic i dat i cert i erano che l’incontro era avvenuto fra [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (peraltro soci in affari del tutto leciti) e che quest’ultimo era statoaccompagnato in loco da [OSCURATO:PERSONA], il quale, se condo quanto da lui stesso dichiarato,si era recato al bar dell’albergo e aveva raggiunto gli altri solo per la cena; -il tenore della conversazione con il [OSCURATO:PERSONA] del 2 6 marzo 2012.

Secondo la Cortei due avrebbero parlato del viaggio che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto in Marocco, quando in realtà si era trattato solo del dialogo fra un socio, [OSCURATO:PERSONA], con il dipendente, [OSCURATO:PERSONA] , di altro socio , ovvero [OSCURATO:PERSONA], tanto più che dett o dialogoera transitat o su un’utenza che [OSCURATO:PERSONA] utilizzava per lavoro; -l’occultamento da parte del ricorrente, insieme a [OSCURATO:PERSONA] , della droga, trasportata insieme a [OSCURATO:PERSONA] .

Secondo il difensor e non vi era alcuna provache [OSCURATO:PERSONA] conoscesse il luogo ove la sostanza stupefacente era stata ripostae anzi la conversazione n. 3338 del 7 giugno 2012 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] valeva a dimostrare il contrario, giacché in tale occasione [OSCURATO:PERSONA] aveva affermatoche “neppure Alfon s o lo sapeva che io lo aveva lasciato là, nel ponte”; -l’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei biglietti aerei da Cagliari a Napoli per i velistiche avevano portato l ’ imbarcazione a lui intestata a Villasimius.

In realtà Borgheseaveva effettuato tale incombenza s u richiesta di [OSCURATO:PERSONA] , quale suo dipendente,nell’ambito del rapporto lavorativo ; -ilcontenuto d e l la intercettazion e ambiental e all’interno dell’auto in uso a [OSCURATO:PERSONA] fra questi e [OSCURATO:PERSONA] durante la quale i due parlavano di un campione da prelevare presso il parcheggio di Angri di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] .

In realtà [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che il campione da prelevare si riferiva alle “porte”in quanto erano sorti contrasti fra la ditta di [OSCURATO:PERSONA] e la ditta [OSCURATO:PERSONA].

L’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al contesto associativo sarebbe provata anche dallacircostanza che , dopo che Ma scolo , a causa delle indagini in corso, aveva avvisatoLeschi di cambiare le utenze telefoniche , [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a utilizzarelo stesso numero di telefono .

Così pure il viaggio dalla Corsica a Livorno e , in macchine separate , da Livorno ad Angri di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non valeva a provare alcunch é , non essendostato dimostrato che in occasione di tale viaggio fosse stata trasportata sostanzastupefacente. 2.4.Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla circostanzaaggravante della transnazionalità ex art. 3 e 4 legge 146/2006.

La sussistenza di detta aggravante si fonderebbe esclusivamente sulla considerazione che il reato di cui al capo b) della rubrica sarebbe stato commessograzie al contributo di un gruppo criminale organizzato e impegnato in attività illecite in più di uno S tato.

In realtà n on vi sarebbe alcuna prova dellaprovenienza dal Marocco del la sostanza stupefacente , in quanto tale datoera emerso solo nel processo principale, di cui il presente costituisce uno stralcio.

Inoltre non era stato accertato c he la sostanza stupefacente sequestrata fosse stata fornita grazie all'ausilio di una organizzazione criminale straniera:nessun elemento valeva a dimostrare che, oltre a Ya z ghi , vi fossero altrisoggetti stranieri coinvolti nella vicenda di cui al capo b) , né che vi fossero tra i coimputati L es c hi e M ascolo rapporti tali da far desumere che gli stessi agisseroin maniera coordinata per il perseguimento di finalità illecite . 3.Nelcorso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso , in tutte le sue articolazioni, non supera il vaglio di ammissibilità. 2.Il primo motivo relativo alla inutilizzabilità dei tabulati telefonici acqu i siti con decreto del pubblico ministero e non già con provvedimento del giudice, è inammissibileper difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato .

E’noto che ai sensi dell’art. 132 , comma 3, del d.lgs 30 giugno 2 003 n. 196, come modificato dall’art. 1 del d.l 132/2021 convertito con modificazione nellalegge 23 novembre 2021 n. 178 , per l’acquisizione dei tabulati telefonici e deidati di geolocalizzazione è necessario il decreto motivato del giudice.

Peraltro in sede di conversione del decreto legge è stata introdotta una normache detta la disciplina transitoria e stabilisce che i dati relativi al traffico telefonicoacquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del d.l n.132 del 2021 possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati puniticon pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni determinata a norma dell’art. 4 cod. proc. pen. (oltre che dei reati di minacciae di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono quando laminaccia o il disturbo sono gravi ) .

Atale norma transitoria si è richiamata la Corte di Appello , che ha rilevato come nel caso di specie sussistessero gli altri elementi di prova rappresentat i dalle sentenze irrevocabili acquisite ai sens i dell’art. 238 bis cod. proc. pen . nei confronti degli altri associati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nellequali era no stat i ritenut i provati l’associazione finalizzata al traffico di droga e l ’episodio di importazione di cui al capo b ) , nonché dall’attività di intercettazione, dall’attività di osservazioni della polizia giudiziar i a, dalle dichiarazionitestimoniali e dalle dichiarazioni dello stesso imputato.

Il percorso argomentativoè coerente con il principio per cui i n tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1 - bis, d.l. 30 settembre 2021,n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd.

"dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudiziodi colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solole prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzodi prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma. (Fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui la Corte ha riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi con i correi nell'imminenza dell'orario concordato per l'esecuzione del reato) ( Sez. 4, n. 50102del 05/12/2023 , Rv. 285469 – 01 ; nello stesso senso Sez . 5, n. 8968 del24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 - 02).

Il ricorrente , nel contestare che gli “ altri elementi ” indicati dalla Corte possanoconfortare l e risultanze ricavate dai tabulati , muove una censura del tuttogenerica, incentrata su una inammissibile valutazione della consistenza delquadro probatorio .

L’argomento utilizzato dal ricorrente per cui gli altri elementidi prova non riguardavano nello specifico il reato fine contestato al capo b) non tiene conto che, come chiarito, dalle sentenze sopra indicate, i “riscontri”richiesti possono rilevare anche sul piano della mera consequenzialità logica: nel caso di specie, peraltro, la successione cronologica delle conversazioni richiamate dalla Corte e il loro contenuto (pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata) hanno attinenza specifica anche con l’episodio di importazionee trasporto di sostanza stupefacente effettuato il 10 marzo 2012. 3.Ilsecondo motivo, incentrato sull’ordinanza di revoca della ammissione di alcunitesti della difesa, è inammissibile .

Nellasentenza di primo grado ( pag . 5 ) si dà atto che , dopo l’esame dei testidell’accusa erano stati sentiti due testi a difesa e che all’udienza del 24 ottobre2018 era stata revocata l’ordinanza ammissiva d ell’esame dei rimanenti testi,“divenuto superflu o alla luce delle prove documentali e degli esiti delle indaginitecniche captative chieste dalla difesa ” .

La Corte di appello ha osservato che rientra nei poteri del giudice del dibattimentolimitare la lista testi o revocare l’ordinanza ammissiva delle prove, ovesia ritenut o superflu o l’es ame di ulter i ori testi , e ha osservato che nel caso di specie tale poter e era stato legittimamente e correttamente esercitato dal giudicedi primo grado a fronte di un quadro probatorio esaustivo , coerente e solido.

Cosìricostruiti i dati di fatto, deve rilevarsi come questa Corte abbia già avuto modo di chiarire che l a revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa,resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullitàdi ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente,ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che,in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732– 01; Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Rv. 252680 ).

Nelcaso in esame , dunque, a prescindere dalla valutazione in ordine alla adeguatezzadella motivazione adottata dal giudice di primo grado, è dirimente osservare che il ricorrente se ne è lamentato solo con i motivi di appello e, pertanto,quando già si era prodotto l’effetto di sanatoria. 4.Il terzo motivo, incentrato sulla affermazione di responsabilità , è inammissibile,in quanto volto a sollecitare un sindacato non consentito.

Le sentenze di merito, da leggere congiuntamente in quanto conformi, contengono una dettagliata indicazione degli elementi (tratti dalle risultanze delleintercettazioni, dalle testimonianze assunte e dai servizi di osservazione comeriepilogati nella sentenza di primo grado alle pagg. 7 - 35 e richiamati dalla sentenza impugnata alle pagg. 13 - 18 ) posti a fondamento della affermazione dellaresponsabilità del ricorrente in ordine ai reati a lui ascritti.

La censura del ricorrente, già solo per come è prospettata, ovvero attraverso l’analitica indicazionedi tali elementi accompagna ta dal giudizio di scarsa significatività, è inammissibile,in quanto inerisce alla valutazione dell’efficacia dimostrativa del compendio probatorio e, in assenza di deduzione di travisamento di tale compendio, mira a sollecitare un sindacato che fuori esce dal perimetro del giudiziodi legittimità .

Esula , infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello diuna "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrareil vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrentepiù adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del30/04/1997, Rv. 207944).

Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatoriattinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazionese non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204del 7/10/2015, Rv. 265482).

La censura è inammissibile anche nella parte in cui prospetta una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, giacché costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenzadel giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delleconversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazionecon cui esse sono recepite (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01;sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). 5.Il quarto motivo , con cui si censura la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della transnazionalit à, è inammissibile per carenza di interesse.

Sideve premettere che tale circostanza è stata ravvisata dal giudice di primogrado, il quale ha dato conto dell’operatività di due distinte organizzazioni criminali,una insediata nel territorio marocchino e l’altra in quello campano con ramificazioni in territorio corso e ha rilevato, altresì, che la dimensione transnazionale del sodalizio era stata accertata processualmente con forza di giudicato e costitui va, pertanto , un dato storicamente e giuridicamente acquisitonel presente giudizio.

La Corte di appello, pur avendo il ricorrente articolato con l’atto di impugnazione una censura in ordine alla configurabilità di detta aggravante, nullaha motivato in proposito.

Deve, tuttavia, osservarsi che la Corte, procedendo alla rideterminazione della pena inflitta in primo grado, ha individuato la pena finale nel minimo edittale.

In vero il Tribunale aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, prevalenti rispetto alla contestata aggravante, pur se aveva operato una diminuzione in misura inferiore al massimo consentito, e aveva determinato la pena nel modo seguente: pena base per il reato associativodi anni 10 di reclusione (pari al minimo edittale), ridotta ex art. 62 biscod. pen. alla pena di anni 8 di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato satellite a lla pena di anni 10 di reclusione.

La Corte di appello, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha invece operato la riduzione per le circostanze attenuanti generiche nella misura massima consentita, addivenendoalla seguente determinazione: pena base per il reato associativo di anni 10 di reclusione (pari al minimo edittale), ridotta ex art. 62 bis cod. pen. allapena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, aumentata per la continuazione con il reatosatellite a lla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione .

Allaindividuazione da parte della Corte della pena nel minimo edittale, a seguitodel riconoscimento della circostanza aggravante della transnazionalità come subvalente rispetto alla ravvisata circostanza attenuante, consegue l’assenzadi interesse da parte del ricorrente a coltivare il motivo in esame.

Il principiogenerale, dettato dall’art. 568 comma 4 cod. proc. pen, è quello per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.

Per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l’attivazione dello strumentodi controllo all’esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbeessere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l’impugnante unasituazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269, secondo cui la facoltà di attivare i procedimenti di gravame è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso»,e più di recente Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953 in tema di legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato).L’interesse deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione,ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possapotenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridicadevoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione (Sez.

U, 7/09/1995, Serafino; Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep.17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694).

Proprio in forza di tali principi , secondo l’orientamento maggioritario di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità ( Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024,Rv. 286342 – 01; Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, Rv. 277144 – 01; Sez. 3, n. 19901 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 275962 - 01; Sez. 4, n. 20328del 11/01/2017, Rv. 269942 - 01; Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Rv. 267442-01;Sez. 5, n. 2311 del 13/10/2015, dep. 2016, Rv. 266056 - 01; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Rv. 264803 - 01; Sez. 3, n. 3214 del 22 /10/2014, dep.2015,Rv. 262022 - 01; Sez. 1, n. 16398 del 14/01/2008, Rv. 239579 - 01), ogni qualvolta il ricorso sia volto ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante che sia stata già ritenuta - come nel caso di specie - subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti , non sussiste l’interesse dell’imputato ad impugnare.

Altroindirizzo (v., ad es., Sez. 6, n. 19188 del 10/01/2013, P., Rv. 255071 - 01) ammette comunque l'interesse ad impugnare, pur a fronte dell'anzidetto giudizio di subvalenza, quando l'aggravant e, in quanto indice della gravità del fatto abbia avuto una qualche concreta influenza sulla determinazione della pena,ai sensi dell'art. 133 cod. pen., anche a prescindere dagli esiti del giudizio dibilanciamento.

Nelcaso di specie, come detto, i giudici hanno applicato la pena nel minimo edittale e, a seguito del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generichesulla circostanza aggravante della transnazionalità, hanno operato la diminuzionemassima consentita.

Ilricorrente, d’altronde, non ha indicato un interesse concreto e attuale alla eliminazione della statuizione relativa alla circostanza aggravante , tale non potendo intendersi quello evocato dal difensore in sede di discussione e ricollegato ad eventuale futuro provvedimento di clemenza che potrebbe escluderedal suo ambito di applicazione i reati aggravati ex art. 3 e 4 legge n. 146/1990.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso; uditi gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La C orte d’ a ppello di Firenze, con sentenza del 20 g iugno 2024, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Livorno di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commessoall’estero e in Italia e in particolare in Livorno e Angri dal novembre 2011sino al luglio 2012 ) (capo A) e al delitto di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 comma 4 e 6 , d.P.R. n. 309/90 e art. 3 e 4 legge 146/2006 ( commesso all’esteroe in Italia in particolare a Livorno e Angri il 1 0 marzo 2012 ) (capo B) , harideterminato la pena in anni 8 e mesi 8 di reclusione con conferma nel resto . Nelleconformi sentenze di merito è stata ritenuta provata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaurizioAmendola, tutti separatamente giudicati) a un’associazione dedita al traffico di sostanz a stupefacent e del tipo hashish , importat a dal Marocco e trasportataattraverso il territorio francese in Italia , ove veniva rivendut a tramite i canali di spaccio operativi in territorio campano ; [OSCURATO:PERSONA], in seno alla associazione,si occupava del trasporto della droga e della fornitura di apporti logistici ai co ncorrenti, me ttendo a disposizione anche la propria imb a rcazione qualemezzo per il trasporto di partite di sostanza stupefacenti in Italia. E’ stat o , altresì, ritenuto provato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in un delitto scopo , consistito nell’acquisto, introduzione nel territorio nazionale, trasporto e detenzionedi kg 112,503 di sostanza stupefacente del tipo hashish : introdotta in Italia,la droga , il 10 marzo 2012, era stata trasportata da [OSCURATO:PERSONA] (e da [OSCURATO:PERSONA])in Angri e qui era stata occultat a per poi essere rinvenuta e sequestrata il3 aprile 2012 . Perquanto di rilievo in questa sede , si deve dare atto che nel processo di primogrado er a stat a acquisit a , ex art. 238 bis cod. proc. pen., la sentenza passata in giudicato che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioAmendola e ritenuto accertati i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA] . 2. Avverso la sentenza , ha proposto ricorso l’ imputat o , a mezzo del propriodifensore, formulando quattro motivi . 2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art.132 comma 3 del d.lgs n. 196/2003 come modificato dall’art. 1 del d.l n. 132/2021in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei tabulati telefonici contenenti anche i dati di localizzazione acquisiti da p ubblico m inistero e non già dal giudice. La Corte di appello ha ritenuta l ’ analoga censura proposta con i motivi diimpugnazione infondat a, sul presupposto che la norma transitoria contenuta nellalegge 23 novembre 2021 n. 178, in deroga al principio tempus regit actum , haconvalidato la pregressa modalità acquisitiva effettuata attraverso il decreto motivato del Pubblico Ministero nel caso in cui sussist ano , con riferimento al alcunireati, altri elementi di prova , quale requisito di compensazione della mancanzadi un provvedimento giudiziale. Nel caso di specie , secondo la Corte , tali elementi sarebbero ravvisabili nelle sentenze irrevocabili acquisite ex art.238 bis cod. proc. pen. e nelle relazioni relative agli appostamenti effettuati dallapolizia giudiziaria . Il difensore rileva in proposito che i citati riscontri non riguardano l’ipotizzato trasporto di stupefacente dal Marocco alla Corsica e da Livorno ad Angri, o vv ero i l reato in ordine al quale era stata formulata la censura,sicché i l dato indiziario ricavabile dalla geolocalizzazione delle utenze telefonichein uso a [OSCURATO:PERSONA] e al coimputato M ascolo , nonché d ai messaggi scambiatitra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] , non sarebbe corroborato da alcun ulteriore elementodi prova . Le sentenze acquisite ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen. valgono a documentare solo lo scambio dei messaggi fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , insufficientea dimostrare l’esistenza di un carico di droga trasferito dal Marocco in Corsica e poi dalla Corsica a Livorno. Quanto ai pedinamenti e agli appostamenti, la Corte non avrebbe chiarito a quali atti si doveva fare riferimento, in quanto in merito al trasporto da Livorno ad Angri non risulta esserestata compiuta alcuna attività di osservazione . 2.2.Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art.495 comma 4 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla limitazionedella lista testi depositata dalla difesa, sul presupposto che il quadro probatoriofosse già “assolutamente esaustivo, coerente e solido ” . Secondo il difensore tale argomentazione sarebbe apparente e apodittica. I n vero era no staterevocate la testimonianza d el l egale rappresentante d el la [OSCURATO:PERSONA] spa ela testimonianza del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] , dedott e in ordine airapporti commerciali intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] anche in territorio marocchino: l’audizione di tali testi avrebbe d imostrato che [OSCURATO:PERSONA] intratteneva con [OSCURATO:PERSONA] rapporti esclusivamente lavorativi e che i contatti con alcuni soci del Mascoloerano collegati a ppunto a ragioni lavorative. 2.3.Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità. L a Corte aveva fondato la prova del coinvolgimentodel [OSCURATO:PERSONA] nei reati a lui ascritti sui seguenti elementi: - l ’ intestazione al ricorrente d i una imbarcazione che sarebbe stata acquistataper un primo tentativo di prelevamento e trasporto della droga dal Marocco, non andato a buon fine per condizioni meteo avverse . I n realtà , in ordinea tale episodio, non era stata raggiunta alcuna prov a, meno che mai nei confronti di Bo rghese. Dagli atti era e merso solo che la ragione del primo trasferimento della imbarcazione da Castellamare a Bastia era stata determinata dallamaggiore convenienza dell’ormeggio e che i successivi trasferimenti erano stati determinati da avarie. In ordine al trasporto di droga del marzo 2012 , nessunatto di indagine aveva confer m a to l’utilizzo di tale imbarcazione , che erastata acquistata solo in vista d ella gestione di un lido in C orsica nell’ambito delquale il natante sarebbe stato utilizzato per gite turistiche ; il fatto che nel corsodi alcune conversazioni del maggio del 2012 [OSCURATO:PERSONA] av esse r iferito ad un addetto alla motonautica di Villasimius che la barca era stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quanto affermato dai giudici di merito, non valeva a provarealcunchè; -la partecipazione all’incontro in Roma presso l’ hotel President con [OSCURATO:PERSONA] in data 2 aprile 2012 nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebberodiscusso de l piazz amento della droga. In realtà , secondo il ricorrente nonvi sarebbe alcuna prova della conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’oggetto dell’incontro: unic i dat i cert i erano che l’incontro era avvenuto fra [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (peraltro soci in affari del tutto leciti) e che quest’ultimo era statoaccompagnato in loco da [OSCURATO:PERSONA], il quale, se condo quanto da lui stesso dichiarato,si era recato al bar dell’albergo e aveva raggiunto gli altri solo per la cena; -il tenore della conversazione con il [OSCURATO:PERSONA] del 2 6 marzo 2012. Secondo la Cortei due avrebbero parlato del viaggio che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto in Marocco, quando in realtà si era trattato solo del dialogo fra un socio, [OSCURATO:PERSONA], con il dipendente, [OSCURATO:PERSONA] , di altro socio , ovvero [OSCURATO:PERSONA], tanto più che dett o dialogoera transitat o su un’utenza che [OSCURATO:PERSONA] utilizzava per lavoro; -l’occultamento da parte del ricorrente, insieme a [OSCURATO:PERSONA] , della droga, trasportata insieme a [OSCURATO:PERSONA] . Secondo il difensor e non vi era alcuna provache [OSCURATO:PERSONA] conoscesse il luogo ove la sostanza stupefacente era stata ripostae anzi la conversazione n. 3338 del 7 giugno 2012 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] valeva a dimostrare il contrario, giacché in tale occasione [OSCURATO:PERSONA] aveva affermatoche “neppure Alfon s o lo sapeva che io lo aveva lasciato là, nel ponte”; -l’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei biglietti aerei da Cagliari a Napoli per i velistiche avevano portato l ’ imbarcazione a lui intestata a Villasimius. In realtà Borgheseaveva effettuato tale incombenza s u richiesta di [OSCURATO:PERSONA] , quale suo dipendente,nell’ambito del rapporto lavorativo ; -ilcontenuto d e l la intercettazion e ambiental e all’interno dell’auto in uso a [OSCURATO:PERSONA] fra questi e [OSCURATO:PERSONA] durante la quale i due parlavano di un campione da prelevare presso il parcheggio di Angri di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] . In realtà [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che il campione da prelevare si riferiva alle “porte”in quanto erano sorti contrasti fra la ditta di [OSCURATO:PERSONA] e la ditta [OSCURATO:PERSONA]. L’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al contesto associativo sarebbe provata anche dallacircostanza che , dopo che Ma scolo , a causa delle indagini in corso, aveva avvisatoLeschi di cambiare le utenze telefoniche , [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a utilizzarelo stesso numero di telefono . Così pure il viaggio dalla Corsica a Livorno e , in macchine separate , da Livorno ad Angri di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non valeva a provare alcunch é , non essendostato dimostrato che in occasione di tale viaggio fosse stata trasportata sostanzastupefacente. 2.4.Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla circostanzaaggravante della transnazionalità ex art. 3 e 4 legge 146/2006. La sussistenza di detta aggravante si fonderebbe esclusivamente sulla considerazione che il reato di cui al capo b) della rubrica sarebbe stato commessograzie al contributo di un gruppo criminale organizzato e impegnato in attività illecite in più di uno S tato. In realtà n on vi sarebbe alcuna prova dellaprovenienza dal Marocco del la sostanza stupefacente , in quanto tale datoera emerso solo nel processo principale, di cui il presente costituisce uno stralcio. Inoltre non era stato accertato c he la sostanza stupefacente sequestrata fosse stata fornita grazie all'ausilio di una organizzazione criminale straniera:nessun elemento valeva a dimostrare che, oltre a Ya z ghi , vi fossero altrisoggetti stranieri coinvolti nella vicenda di cui al capo b) , né che vi fossero tra i coimputati L es c hi e M ascolo rapporti tali da far desumere che gli stessi agisseroin maniera coordinata per il perseguimento di finalità illecite . 3.Nelcorso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso , in tutte le sue articolazioni, non supera il vaglio di ammissibilità. 2.Il primo motivo relativo alla inutilizzabilità dei tabulati telefonici acqu i siti con decreto del pubblico ministero e non già con provvedimento del giudice, è inammissibileper difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato . E’noto che ai sensi dell’art. 132 , comma 3, del d.lgs 30 giugno 2 003 n. 196, come modificato dall’art. 1 del d.l 132/2021 convertito con modificazione nellalegge 23 novembre 2021 n. 178 , per l’acquisizione dei tabulati telefonici e deidati di geolocalizzazione è necessario il decreto motivato del giudice. Peraltro in sede di conversione del decreto legge è stata introdotta una normache detta la disciplina transitoria e stabilisce che i dati relativi al traffico telefonicoacquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del d.l n.132 del 2021 possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati puniticon pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni determinata a norma dell’art. 4 cod. proc. pen. (oltre che dei reati di minacciae di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono quando laminaccia o il disturbo sono gravi ) . Atale norma transitoria si è richiamata la Corte di Appello , che ha rilevato come nel caso di specie sussistessero gli altri elementi di prova rappresentat i dalle sentenze irrevocabili acquisite ai sens i dell’art. 238 bis cod. proc. pen . nei confronti degli altri associati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nellequali era no stat i ritenut i provati l’associazione finalizzata al traffico di droga e l ’episodio di importazione di cui al capo b ) , nonché dall’attività di intercettazione, dall’attività di osservazioni della polizia giudiziar i a, dalle dichiarazionitestimoniali e dalle dichiarazioni dello stesso imputato. Il percorso argomentativoè coerente con il principio per cui i n tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1 - bis, d.l. 30 settembre 2021,n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudiziodi colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solole prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzodi prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma. (Fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui la Corte ha riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi con i correi nell'imminenza dell'orario concordato per l'esecuzione del reato) ( Sez. 4, n. 50102del 05/12/2023 , Rv. 285469 – 01 ; nello stesso senso Sez . 5, n. 8968 del24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 - 02). Il ricorrente , nel contestare che gli “ altri elementi ” indicati dalla Corte possanoconfortare l e risultanze ricavate dai tabulati , muove una censura del tuttogenerica, incentrata su una inammissibile valutazione della consistenza delquadro probatorio . L’argomento utilizzato dal ricorrente per cui gli altri elementidi prova non riguardavano nello specifico il reato fine contestato al capo b) non tiene conto che, come chiarito, dalle sentenze sopra indicate, i “riscontri”richiesti possono rilevare anche sul piano della mera consequenzialità logica: nel caso di specie, peraltro, la successione cronologica delle conversazioni richiamate dalla Corte e il loro contenuto (pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata) hanno attinenza specifica anche con l’episodio di importazionee trasporto di sostanza stupefacente effettuato il 10 marzo 2012. 3.Ilsecondo motivo, incentrato sull’ordinanza di revoca della ammissione di alcunitesti della difesa, è inammissibile . Nellasentenza di primo grado ( pag . 5 ) si dà atto che , dopo l’esame dei testidell’accusa erano stati sentiti due testi a difesa e che all’udienza del 24 ottobre2018 era stata revocata l’ordinanza ammissiva d ell’esame dei rimanenti testi,“divenuto superflu o alla luce delle prove documentali e degli esiti delle indaginitecniche captative chieste dalla difesa ” . La Corte di appello ha osservato che rientra nei poteri del giudice del dibattimentolimitare la lista testi o revocare l’ordinanza ammissiva delle prove, ovesia ritenut o superflu o l’es ame di ulter i ori testi , e ha osservato che nel caso di specie tale poter e era stato legittimamente e correttamente esercitato dal giudicedi primo grado a fronte di un quadro probatorio esaustivo , coerente e solido. Cosìricostruiti i dati di fatto, deve rilevarsi come questa Corte abbia già avuto modo di chiarire che l a revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa,resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullitàdi ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente,ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che,in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732– 01; Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Rv. 252680 ). Nelcaso in esame , dunque, a prescindere dalla valutazione in ordine alla adeguatezzadella motivazione adottata dal giudice di primo grado, è dirimente osservare che il ricorrente se ne è lamentato solo con i motivi di appello e, pertanto,quando già si era prodotto l’effetto di sanatoria. 4.Il terzo motivo, incentrato sulla affermazione di responsabilità , è inammissibile,in quanto volto a sollecitare un sindacato non consentito. Le sentenze di merito, da leggere congiuntamente in quanto conformi, contengono una dettagliata indicazione degli elementi (tratti dalle risultanze delleintercettazioni, dalle testimonianze assunte e dai servizi di osservazione comeriepilogati nella sentenza di primo grado alle pagg. 7 - 35 e richiamati dalla sentenza impugnata alle pagg. 13 - 18 ) posti a fondamento della affermazione dellaresponsabilità del ricorrente in ordine ai reati a lui ascritti. La censura del ricorrente, già solo per come è prospettata, ovvero attraverso l’analitica indicazionedi tali elementi accompagna ta dal giudizio di scarsa significatività, è inammissibile,in quanto inerisce alla valutazione dell’efficacia dimostrativa del compendio probatorio e, in assenza di deduzione di travisamento di tale compendio, mira a sollecitare un sindacato che fuori esce dal perimetro del giudiziodi legittimità . Esula , infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello diuna "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrareil vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrentepiù adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Rv. 207944). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatoriattinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazionese non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204del 7/10/2015, Rv. 265482). La censura è inammissibile anche nella parte in cui prospetta una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, giacché costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenzadel giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delleconversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazionecon cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01;sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). 5.Il quarto motivo , con cui si censura la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della transnazionalit à, è inammissibile per carenza di interesse. Sideve premettere che tale circostanza è stata ravvisata dal giudice di primogrado, il quale ha dato conto dell’operatività di due distinte organizzazioni criminali,una insediata nel territorio marocchino e l’altra in quello campano con ramificazioni in territorio corso e ha rilevato, altresì, che la dimensione transnazionale del sodalizio era stata accertata processualmente con forza di giudicato e costitui va, pertanto , un dato storicamente e giuridicamente acquisitonel presente giudizio. La Corte di appello, pur avendo il ricorrente articolato con l’atto di impugnazione una censura in ordine alla configurabilità di detta aggravante, nullaha motivato in proposito. Deve, tuttavia, osservarsi che la Corte, procedendo alla rideterminazione della pena inflitta in primo grado, ha individuato la pena finale nel minimo edittale. In vero il Tribunale aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, prevalenti rispetto alla contestata aggravante, pur se aveva operato una diminuzione in misura inferiore al massimo consentito, e aveva determinato la pena nel modo seguente: pena base per il reato associativodi anni 10 di reclusione (pari al minimo edittale), ridotta ex art. 62 biscod. pen. alla pena di anni 8 di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato satellite a lla pena di anni 10 di reclusione. La Corte di appello, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha invece operato la riduzione per le circostanze attenuanti generiche nella misura massima consentita, addivenendoalla seguente determinazione: pena base per il reato associativo di anni 10 di reclusione (pari al minimo edittale), ridotta ex art. 62 bis cod. pen. allapena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, aumentata per la continuazione con il reatosatellite a lla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione . Allaindividuazione da parte della Corte della pena nel minimo edittale, a seguitodel riconoscimento della circostanza aggravante della transnazionalità come subvalente rispetto alla ravvisata circostanza attenuante, consegue l’assenzadi interesse da parte del ricorrente a coltivare il motivo in esame. Il principiogenerale, dettato dall’art. 568 comma 4 cod. proc. pen, è quello per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l’attivazione dello strumentodi controllo all’esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbeessere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l’impugnante unasituazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269, secondo cui la facoltà di attivare i procedimenti di gravame è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso»,e più di recente Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953 in tema di legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato).L’interesse deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione,ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possapotenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridicadevoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione (Sez. U, 7/09/1995, Serafino; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep.17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694). Proprio in forza di tali principi , secondo l’orientamento maggioritario di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità ( Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024,Rv. 286342 – 01; Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, Rv. 277144 – 01; Sez. 3, n. 19901 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 275962 - 01; Sez. 4, n. 20328del 11/01/2017, Rv. 269942 - 01; Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Rv. 267442-01;Sez. 5, n. 2311 del 13/10/2015, dep. 2016, Rv. 266056 - 01; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Rv. 264803 - 01; Sez. 3, n. 3214 del 22 /10/2014, dep.2015,Rv. 262022 - 01; Sez. 1, n. 16398 del 14/01/2008, Rv. 239579 - 01), ogni qualvolta il ricorso sia volto ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante che sia stata già ritenuta - come nel caso di specie - subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti , non sussiste l’interesse dell’imputato ad impugnare. Altroindirizzo (v., ad es., Sez. 6, n. 19188 del 10/01/2013, P., Rv. 255071 - 01) ammette comunque l'interesse ad impugnare, pur a fronte dell'anzidetto giudizio di subvalenza, quando l'aggravant e, in quanto indice della gravità del fatto abbia avuto una qualche concreta influenza sulla determinazione della pena,ai sensi dell'art. 133 cod. pen., anche a prescindere dagli esiti del giudizio dibilanciamento. Nelcaso di specie, come detto, i giudici hanno applicato la pena nel minimo edittale e, a seguito del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generichesulla circostanza aggravante della transnazionalità, hanno operato la diminuzionemassima consentita. Ilricorrente, d’altronde, non ha indicato un interesse concreto e attuale alla eliminazione della statuizione relativa alla circostanza aggravante , tale non potendo intendersi quello evocato dal difensore in sede di discussione e ricollegato ad eventuale futuro provvedimento di clemenza che potrebbe escluderedal suo ambito di applicazione i reati aggravati ex art. 3 e 4 legge n. 146/1990. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto cont
Sentenza Cassazione n. 37470/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris