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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 49533/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 settembre 1986 avverso la sentenza n. 1273/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 10 febbraio 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 28 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 febbraio 2021 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 5 novembre 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata, con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di tentata estorsione.

2. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge, non essendo stato stata rilevata la prescrizione del reato, maturata in quanto, esclusa dai Giudici del merito la recidiva infraquinquennale contestata e riconosciuta la recidiva semplice (l'imputato ha un unico precedente penale per cui è stato condannato con sentenza passata in giudicato il 16 ottobre 2007 e, dunque, il reato per cui si procede è stato commesso oltre 5 anni da tale data) sarebbero decorsi 6 anni e 8 mesi dalla sentenza di primo grado, pronunciata il 5 novembre 2013, alla sentenza di secondo grado, emessa il 10 febbraio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Giova premettere che questa Corte (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266819 — 01) ha chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. 3.

Nel caso in esame, la recidiva, applicata dalla Corte d'appello, è quella semplice, come si evince dall'aumento di pena, disposto per essa nei limiti di un terzo, e come del resto confermato dal certificato penale dell'imputato, da cui emerge che egli ha un unico precedente penale per cui è stato condannato con sentenza passata in giudicato più di cinque anni prima della commissione del nuovo reato.

Deve rilevarsi che, come osservato dal ricorrente, dalla sentenza di primo grado (5 novembre 2013) a quella di appello (10 febbraio 2021) sono decorsi più di 6 anni e 8 mesi, con la conseguenza che il reato era già estinto per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza d'appello.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, udienza del 28 ottobre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 settembre 1986 avverso la sentenza n. 1273/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 10 febbraio 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 28 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2021 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 5 novembre 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata, con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di tentata estorsione. 2. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge, non essendo stato stata rilevata la prescrizione del reato, maturata in quanto, esclusa dai Giudici del merito la recidiva infraquinquennale contestata e riconosciuta la recidiva semplice (l'imputato ha un unico precedente penale per cui è stato condannato con sentenza passata in giudicato il 16 ottobre 2007 e, dunque, il reato per cui si procede è stato commesso oltre 5 anni da tale data) sarebbero decorsi 6 anni e 8 mesi dalla sentenza di primo grado, pronunciata il 5 novembre 2013, alla sentenza di secondo grado, emessa il 10 febbraio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova premettere che questa Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266819 — 01) ha chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. 3. Nel caso in esame, la recidiva, applicata dalla Corte d'appello, è quella semplice, come si evince dall'aumento di pena, disposto per essa nei limiti di un terzo, e come del resto confermato dal certificato penale dell'imputato, da cui emerge che egli ha un unico precedente penale per cui è stato condannato con sentenza passata in giudicato più di cinque anni prima della commissione del nuovo reato. Deve rilevarsi che, come osservato dal ricorrente, dalla sentenza di primo grado (5 novembre 2013) a quella di appello (10 febbraio 2021) sono decorsi più di 6 anni e 8 mesi, con la conseguenza che il reato era già estinto per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza d'appello. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, udienza del 28 ottobre 2022 Il Consigliere
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