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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 02547/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO sul ricorso 20735-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - resistenti - avverso l'ordinanza n. 17796/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 17796 del 2022 nella parte in cui nel dispositivo omette di distrarre le spese a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.

L'Agenzia delle entrate non si costituiva.

Considerato che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 17796 del 10 giugno 2022 nella parte in cui nel dispositivo omette di distrarre le spese a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.

Considerato che effettivamente nell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 17796 del 10 giugno 2022 si omette erroneamente di distrarre le spese a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistataria; ritenuto che per il suddetto errore materiale il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 civ. proc. civ.; ritenuto che il ricorso va accolto e l'ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 17796 del 10 giugno 2022 va corretta Ric. 2022 n. 20735 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -2- nella parte in cui nel dispositivo si omette, erroneamente, di distrarre le spese a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M. dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 17796 del 10 giugno 2022 sia corretta aggiungendo, nel dispositivo, dopo "condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 oltre ad euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge compensando quelle di merito", l'inciso "con distrazione a favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario".

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO sul ricorso 20735-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - resistenti - avverso l'ordinanza n. 17796/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 17796 del 2022 nella parte in cui nel dispositivo omette di distrarre le spese a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. L'Agenzia delle entrate non si costituiva. Considerato che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 17796 del 10 giugno 2022 nella parte in cui nel dispositivo omette di distrarre le spese a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. Considerato che effettivamente nell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 17796 del 10 giugno 2022 si omette erroneamente di distrarre le spese a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistataria; ritenuto che per il suddetto errore materiale il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 civ. proc. civ.; ritenuto che il ricorso va accolto e l'ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 17796 del 10 giugno 2022 va corretta Ric. 2022 n. 20735 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- nella parte in cui nel dispositivo si omette, erroneamente, di distrarre le spese a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 17796 del 10 giugno 2022 sia corretta aggiungendo, nel dispositivo, dopo "condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 oltre ad euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge compensando quelle di merito", l'inciso "con distrazione a favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario". Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così
Sentenza Cassazione n. 02547/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris