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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24578/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 6185-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA],cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, v.leMazzini n. 14 2, presso lo studio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 287/18/2015della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, sez. staccata di Catania, depositata il 27 . 0 1 .20 15 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che A conclusione di una verifica condotta da militari della GdF relativamente agli anni d’imposta 2003/2007, l’Agenzia delle entrate notificò al Viglianisi gli avvisi d’accertamento con cui contestò l’indebita detrazione di costi d’esercizio per l’acquisto dimateriale ferroso da privati non identificabili, con Condono ex art. 1 co. 197 l. n. 197 del 2022 RGN 6185/2016 Consigliere rel.

Federici l’uso di denaro contante, così che risultava impedita anche la tracciabilità dei pagamenti.

Fu pertanto rideterminata l’irpef, l’irap e l’iva.

Il ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania fu accolto con sentenza n. 528/04/2010.

L’appello dell’ufficio fu invece accolto con sentenza n. 287/18/2015.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a sei motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenza delle entrate.

Nelle more del giudizioil Viglianisi, al fine di avvalersi della disciplina dettata dall’art. 1 della l. 29 dicembre 2022, n. 197, per la definizione agevolata delle cause pendenti dinanzi alla Corte di cassazione,ha chiesto la sospensione del giudizio.

Nell’adunanza camerale del 20 giugno 2023 la causa è stata riservata.

Considerato che Il ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.

A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio, come previsto dal comma 197 della medesima legge.

Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia.

La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 6185-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA],cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, v.leMazzini n. 14 2, presso lo studio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 287/18/2015della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, sez. staccata di Catania, depositata il 27 . 0 1 .20 15 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che A conclusione di una verifica condotta da militari della GdF relativamente agli anni d’imposta 2003/2007, l’Agenzia delle entrate notificò al Viglianisi gli avvisi d’accertamento con cui contestò l’indebita detrazione di costi d’esercizio per l’acquisto dimateriale ferroso da privati non identificabili, con Condono ex art. 1 co. 197 l. n. 197 del 2022 RGN 6185/2016 Consigliere rel. Federici l’uso di denaro contante, così che risultava impedita anche la tracciabilità dei pagamenti. Fu pertanto rideterminata l’irpef, l’irap e l’iva. Il ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania fu accolto con sentenza n. 528/04/2010. L’appello dell’ufficio fu invece accolto con sentenza n. 287/18/2015. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a sei motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenza delle entrate. Nelle more del giudizioil Viglianisi, al fine di avvalersi della disciplina dettata dall’art. 1 della l. 29 dicembre 2022, n. 197, per la definizione agevolata delle cause pendenti dinanzi alla Corte di cassazione,ha chiesto la sospensione del giudizio. Nell’adunanza camerale del 20 giugno 2023 la causa è stata riservata. Considerato che Il ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio, come previsto dal comma 197 della medesima legge. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruolo.
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