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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1024/2021

ECLI:EU:T:2021:797
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0494(01)_INF

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 novembre 2021 –

[OSCURATO:PERSONA]/BCE

(Causa T‑494/20) ( 1 ) «Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi meno significativi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti specifici della BCE – Rifiuto di esercitare una vigilanza prudenziale diretta – Rifiuto di dare istruzioni alla persona competente – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Procedimento giurisdizionale – Ricorso dinanzi al Tribunale – Possibilità di respingere il ricorso nel merito senza prima statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla parte convenuta (v. punti 17, 18)

2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Competenze della Banca centrale europea (BCE) – Attuazione decentrata da parte delle autorità nazionali – Sottoposizione dei soggetti meno significativi alla vigilanza prudenziale diretta delle autorità nazionali – Possibilità per la BCE di esercitare la vigilanza prudenziale diretta su tali enti – Presupposto (Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, e 6; regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, art. 67) (v. punti 24‑29, 33‑37) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] plc è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). ( 1 ) GU C 371 del 3.11.2020 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0494(01)_INF Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 novembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA]/BCE (Causa T‑494/20) ( 1 ) «Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi meno significativi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti specifici della BCE – Rifiuto di esercitare una vigilanza prudenziale diretta – Rifiuto di dare istruzioni alla persona competente – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Procedimento giurisdizionale – Ricorso dinanzi al Tribunale – Possibilità di respingere il ricorso nel merito senza prima statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla parte convenuta (v. punti 17, 18) 2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Competenze della Banca centrale europea (BCE) – Attuazione decentrata da parte delle autorità nazionali – Sottoposizione dei soggetti meno significativi alla vigilanza prudenziale diretta delle autorità nazionali – Possibilità per la BCE di esercitare la vigilanza prudenziale diretta su tali enti – Presupposto (Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, e 6; regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, art. 67) (v. punti 24‑29, 33‑37) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] plc è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). ( 1 ) GU C 371 del 3.11.2020 .
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