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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08030/2026

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ORDINANZAsul ricorso 20009-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoVINCENZO [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -909 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonchè controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata –Numero registro generale 20009/2021Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8030/2026avverso la sentenza n. 309/2021 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 01/04/2026NAPOLI, depositata il 08/03/2021 R.G.N. 2139/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 309, la Corte d’appello di Napoli,accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenzadel Tribunale di Benevento che aveva accolto l’opposizioneall’avviso di addebito di [OSCURATO:PERSONA], essendosi la relativaobbligazione contributiva estinta per prescrizione.La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimentodel gravame dell’Inps ha ravvisato, per quanto ancorad’interesse, nella vicenda concreta, che la mancatacompilazione del quadro RR da parte del professionistaconfigurasse un’ipotesi di occultamento doloso del debito, aisensi dell’art. 2941 comma 1 n. 8 c.c., con conseguentesospensione del termine prescrizionale dei contributi pretesi, siche il credito dell’Inps, alla luce dell’obbligo di iscrizione allagestione separata da parte del professionista, non eraprescritto.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione,sulla base di sei motivi, mentre l’Inps ha resistito concontroricorso.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazionedella regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,di cui all’art. 112 c.p.c., stante l’omessa pronuncia della CorteNumero registro generale 20009/2021Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8030/2026Data pubblicazione 01/04/2026di appello sulla eccezione preliminare di nullità e inammissibilitàdel ricorso in appello per difetto di procura e di nullità dellaprocura alle liti depositata dall’ente previdenziale.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare degli artt. 2934 e 2935 c.c., incombinato disposto con l’art. 3 comma 9 della legge n. 335/95e con l’art. 18 comma 4 del d.lgs. n. 241/97 e con l’art. 17comma 1 del d.P.R. n. 435/01 (nel testo applicabile rationetemporis a seguito della modifica apportata dall’art. 37 comma11 del d.l. n. 223/06, convertito in legge, con modifiche, dallalegge n. 248/06), nonché in combinato disposto con l’art. 2941comma 1 n. 8 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3c.p.c., nonché in combinato disposto, con il DPCM del 10.6.10,nella parte in cui la Corte territoriale ha riformato la sentenza diprimo grado, ritenendo che nel caso di specie, non fossematurato il termine di prescrizione riferito ai contributiprevidenziali, pretesi dall’Inps.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 113 c.p.c., incombinato disposto con il DPCM del 10.6.2010 e con l’art. 1comma 113 della legge n. 244/07 (nel testo applicabile rationetemporis), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto applicabile laproroga dei termini disposta con il predetto DPCM, laddove,poiché il ricorrente era nell’anno in contestazione un“contribuente minimo”, non era destinatario dell’applicazionedegli studi di settore e, pertanto, non rientrava nella proroga deitermini.Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statoNumero registro generale 20009/2021Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8030/2026Data pubblicazione 01/04/2026oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primocomma n. 5 c.p., relativamente all’applicazione del DPCM del[OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo alla proroga dei termini per il pagamento delsaldo risultante dalla dichiarazione dei redditi, concernenteanche il pagamento dei contributi previdenziali.Con il quinto e sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce sia ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26e ss. della legge n. 335/95, come autenticamente interpretatodall’art. 18 del d.l. n. 98/11, convertito con legge n. 111/11,dell’art. 21 della legge n. 247/12 e dell’art. 44 del d.l. n.269/03, convertito con la legge n. 326/03 (quinto motivo), inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., che il vizio diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è statooggetto di discussione tra le parti (sesto motivo), in relazioneall’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nella parte in cui la Cortedel merito ha ritenuto sussistente in capo al ricorrente l’obbligodi iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], sulla base della merapercezione del reddito dichiarato, tuttavia, senza tener conto dellimite monetario, indicato in € 5.000,00, di cui alla norma daultimo citata.Il primo motivo, in disparte i profili di specificità, èinammissibile, in quanto, il mancato esame da parte del giudicedi una questione puramente processuale, non è suscettibile didar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configuraesclusivamente nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisioneper violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed inquanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmentecensurata, la soluzione implicitamente data dal giudice allaproblematica prospettata dalla parte (cfr. Cass. n. 18302/22).Numero registro generale 20009/2021Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8030/2026Il quinto e sesto motivo, che per priorità logica vanno scrutinatiData pubblicazione 01/04/2026prima dei restanti, sono infondati.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Gli avvocati iscrittiad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attivitàlibero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno- secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedentel'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo diiscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamenteun contributo integrativo di carattere solidaristico in quantoiscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione dialcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuticomunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, invirtù del principio di universalizzazione della coperturaassicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2,comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unicoversamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo allavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”(Cass. nn. 24047/22, 519719, 32167/18).Pertanto, il ricorrente, essendo stato iscritto, nell’anno incontestazione all’Albo degli avvocati, era tenuto all’iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA], in quanto pur non avendo,all’epoca, l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale,tuttavia, aveva dichiarato nel 2010 la percezione di redditi dinatura professionale che implicava tale obbligo di iscrizione, nésussiste alcun vizio di omesso esame, in quanto la soglia di €5.000,00 costituisce una fascia di esenzione solo per il lavoratoriautonomi che svolgono l’attività occasionalmente e che nonsono iscritti in nessun albo, elenco o registro (Cass. nr. 4419 del2021).Numero registro generale 20009/2021Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8030/2026Il secondo motivo è fondato.Data pubblicazione 01/04/2026Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non c’è unautomatismo tra mancata compilazione del quadro RR eoccultamento doloso del debito, in quanto il giudice del meritodeve esprimere un accertamento in concreto per verificare se lamancata compilazione del predetto quadro RR sia sintomaticodi una volontà di occultamento (Cass. n. 37529/21).

Nellaspecie, la Corte d’appello non ha svolto un effettivoaccertamento, ma ha solo espresso congetture sulla mancatacompilazione del quadro RR, accreditando l’erroneo assunto diun automatismo nell’attribuire de plano, la mala fede alcontribuente per non aver compilato il quadro RR (cfr. penult.foglio della sentenza impugnata).Ne consegue che in sede di rinvio il giudice del merito dovràeseguire l’accertamento di fatto tenendo conto del principio surichiamato.Il terzo e quarto motivo che possono essere oggetto di un esamecongiunto, sono infondati; infatti, va rilevato che il differimentodel termine di pagamento, di cui all’art. 1 del DPCM del[OSCURATO:DATA_NASCITA], concerneva tutti i contribuenti che esercitavanosettore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze ditali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver sceltoun diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n.244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (cfr. Cass. n. 10273/21 cit,in motivazione): pertanto, anche il ricorrente rientrava nellaproroga dei termini per il versamento dei contributi, così che iltermine di prescrizione doveva iniziare a decorrere dal 6.7.10,cosicché alla data di notifica dell’avviso bonario da partedell’Inps, la prescrizione non era ancora maturata.Numero registro generale 20009/2021Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8030/2026Data pubblicazione 01/04/2026In accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettati irestanti, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corted’appello di Napoli, affinché, alla luce dei principi sopra esposti,proceda ai dovuti accertamenti di fatto per verificare se, inconcreto, vi sia stato un occultamento doloso del debitocontributivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri.Cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accoltoe rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.2.26Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 20009-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoVINCENZO [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -909 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonchè controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata –Numero registro generale 20009/2021Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8030/2026avverso la sentenza n. 309/2021 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 01/04/2026NAPOLI, depositata il 08/03/2021 R.G.N. 2139/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 309, la Corte d’appello di Napoli,accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenzadel Tribunale di Benevento che aveva accolto l’opposizioneall’avviso di addebito di [OSCURATO:PERSONA], essendosi la relativaobbligazione contributiva estinta per prescrizione.La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimentodel gravame dell’Inps ha ravvisato, per quanto ancorad’interesse, nella vicenda concreta, che la mancatacompilazione del quadro RR da parte del professionistaconfigurasse un’ipotesi di occultamento doloso del debito, aisensi dell’art. 2941 comma 1 n. 8 c.c., con conseguentesospensione del termine prescrizionale dei contributi pretesi, siche il credito dell’Inps, alla luce dell’obbligo di iscrizione allagestione separata da parte del professionista, non eraprescritto.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione,sulla base di sei motivi, mentre l’Inps ha resistito concontroricorso.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazionedella regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,di cui all’art. 112 c.p.c., stante l’omessa pronuncia della CorteNumero registro generale 20009/2021Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8030/2026Data pubblicazione 01/04/2026di appello sulla eccezione preliminare di nullità e inammissibilitàdel ricorso in appello per difetto di procura e di nullità dellaprocura alle liti depositata dall’ente previdenziale.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare degli artt. 2934 e 2935 c.c., incombinato disposto con l’art. 3 comma 9 della legge n. 335/95e con l’art. 18 comma 4 del d.lgs. n. 241/97 e con l’art. 17comma 1 del d.P.R. n. 435/01 (nel testo applicabile rationetemporis a seguito della modifica apportata dall’art. 37 comma11 del d.l. n. 223/06, convertito in legge, con modifiche, dallalegge n. 248/06), nonché in combinato disposto con l’art. 2941comma 1 n. 8 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3c.p.c., nonché in combinato disposto, con il DPCM del 10.6.10,nella parte in cui la Corte territoriale ha riformato la sentenza diprimo grado, ritenendo che nel caso di specie, non fossematurato il termine di prescrizione riferito ai contributiprevidenziali, pretesi dall’Inps.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 113 c.p.c., incombinato disposto con il DPCM del 10.6.2010 e con l’art. 1comma 113 della legge n. 244/07 (nel testo applicabile rationetemporis), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto applicabile laproroga dei termini disposta con il predetto DPCM, laddove,poiché il ricorrente era nell’anno in contestazione un“contribuente minimo”, non era destinatario dell’applicazionedegli studi di settore e, pertanto, non rientrava nella proroga deitermini.Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statoNumero registro generale 20009/2021Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8030/2026Data pubblicazione 01/04/2026oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primocomma n. 5 c.p., relativamente all’applicazione del DPCM del[OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo alla proroga dei termini per il pagamento delsaldo risultante dalla dichiarazione dei redditi, concernenteanche il pagamento dei contributi previdenziali.Con il quinto e sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce sia ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26e ss. della legge n. 335/95, come autenticamente interpretatodall’art. 18 del d.l. n. 98/11, convertito con legge n. 111/11,dell’art. 21 della legge n. 247/12 e dell’art. 44 del d.l. n.269/03, convertito con la legge n. 326/03 (quinto motivo), inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., che il vizio diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è statooggetto di discussione tra le parti (sesto motivo), in relazioneall’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nella parte in cui la Cortedel merito ha ritenuto sussistente in capo al ricorrente l’obbligodi iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], sulla base della merapercezione del reddito dichiarato, tuttavia, senza tener conto dellimite monetario, indicato in € 5.000,00, di cui alla norma daultimo citata.Il primo motivo, in disparte i profili di specificità, èinammissibile, in quanto, il mancato esame da parte del giudicedi una questione puramente processuale, non è suscettibile didar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configuraesclusivamente nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisioneper violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed inquanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmentecensurata, la soluzione implicitamente data dal giudice allaproblematica prospettata dalla parte (cfr. Cass. n. 18302/22).Numero registro generale 20009/2021Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8030/2026Il quinto e sesto motivo, che per priorità logica vanno scrutinatiData pubblicazione 01/04/2026prima dei restanti, sono infondati.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Gli avvocati iscrittiad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attivitàlibero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno- secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedentel'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo diiscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamenteun contributo integrativo di carattere solidaristico in quantoiscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione dialcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuticomunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, invirtù del principio di universalizzazione della coperturaassicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2,comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unicoversamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo allavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”(Cass. nn. 24047/22, 519719, 32167/18).Pertanto, il ricorrente, essendo stato iscritto, nell’anno incontestazione all’Albo degli avvocati, era tenuto all’iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA], in quanto pur non avendo,all’epoca, l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale,tuttavia, aveva dichiarato nel 2010 la percezione di redditi dinatura professionale che implicava tale obbligo di iscrizione, nésussiste alcun vizio di omesso esame, in quanto la soglia di €5.000,00 costituisce una fascia di esenzione solo per il lavoratoriautonomi che svolgono l’attività occasionalmente e che nonsono iscritti in nessun albo, elenco o registro (Cass. nr. 4419 del2021).Numero registro generale 20009/2021Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8030/2026Il secondo motivo è fondato.Data pubblicazione 01/04/2026Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non c’è unautomatismo tra mancata compilazione del quadro RR eoccultamento doloso del debito, in quanto il giudice del meritodeve esprimere un accertamento in concreto per verificare se lamancata compilazione del predetto quadro RR sia sintomaticodi una volontà di occultamento (Cass. n. 37529/21). Nellaspecie, la Corte d’appello non ha svolto un effettivoaccertamento, ma ha solo espresso congetture sulla mancatacompilazione del quadro RR, accreditando l’erroneo assunto diun automatismo nell’attribuire de plano, la mala fede alcontribuente per non aver compilato il quadro RR (cfr. penult.foglio della sentenza impugnata).Ne consegue che in sede di rinvio il giudice del merito dovràeseguire l’accertamento di fatto tenendo conto del principio surichiamato.Il terzo e quarto motivo che possono essere oggetto di un esamecongiunto, sono infondati; infatti, va rilevato che il differimentodel termine di pagamento, di cui all’art. 1 del DPCM del[OSCURATO:DATA_NASCITA], concerneva tutti i contribuenti che esercitavanosettore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze ditali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver sceltoun diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n.244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (cfr. Cass. n. 10273/21 cit,in motivazione): pertanto, anche il ricorrente rientrava nellaproroga dei termini per il versamento dei contributi, così che iltermine di prescrizione doveva iniziare a decorrere dal 6.7.10,cosicché alla data di notifica dell’avviso bonario da partedell’Inps, la prescrizione non era ancora maturata.Numero registro generale 20009/2021Numero sezionale 909/2026Numero di raccolta generale 8030/2026Data pubblicazione 01/04/2026In accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettati irestanti, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corted’appello di Napoli, affinché, alla luce dei principi sopra esposti,proceda ai dovuti accertamenti di fatto per verificare se, inconcreto, vi sia stato un occultamento doloso del debitocontributivo. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri.Cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accoltoe rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.2.26Il Presidente
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