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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 1971

Cassazione n. 29995/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/10/2021 del Tribunale del Riesame di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MARINELLI che chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. MAZZEO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 12/10/2021 con la quale il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta in data 27/09/2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. stup. e 416 bis, 1, cod. pen. 2.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 nei seguenti termini: a) Mancanza di prova e carenza motivazionale in ordine alla consapevolezza del MAZZEO dell'esistenza all'ipotizzata associazione dedita al traffico di stupefacenti nonché in ordine all'esistenza di un legame tra il ricorrente e l'associazione; b) omessa valutazione degli elementi a discarico forniti dalla Difesa (insussistenza di precedenti penali specifici, mancato sequestro di sostanze stupefacenti, genericità e cripticità delle conversazioni intercettate, mancata partecipazione del MAZZEO alle conversazioni oggetto di intercettazione, sporadicità delle condotte contestate al ricorrente nel periodo luglio-ottobre 2018); c) manifesta carenza motivazionale in ordine all'esistenza di un accordo criminale fra il MAZZEO e la cosca SANFILIPPO; l'incontro svoltosi presso il carcere di Sulmona tra il MAZZEO e SANFILIPPO Salvatore è un elemento neutro ed inconferente, essendosi il ricorrente recato presso la casa circondariale abruzzese per fare visita al proprio familiare Ottavio GALATI.

Anche i due incontri svoltisi in Calabria a casa dell'indagato ed a casa dei SANFILIPPO non hanno chiara valenza indiziaria stante la natura conviviale di tali incontri; d) motivazione manifestamente contraddittoria nella parte in cui afferma che il termine «macchina», riscontrato in numerose conversazioni intercettate, è utilizzato dagli interlocutori per indicare in modo criptico le sostanze stupefacenti per poi «ammettere» che il MAZZEO ha effettivamente venduto una autovettura ai familiari del SANFILIPPO.

3. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione dell'art. 606 comma 1 lettera b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/1990; il Tribunale del Riesame è incorso in un grave errore di motivazione laddove ha affermato il coinvolgimento del MAZZEO nel narcotraffico contestato al n. 63 dell'incolpazione in assenza di elementi indiziari da cui desumere l'effettiva consegna di sostanze stupefacenti al BRANCATO, carenza confermata dal mancato sequestro di stupefacenti e dalla genericità delle conversazioni intercettate, conversazioni cui il MAZZEO, peraltro, non ha mai partecipato.

4. Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione dell'art. 606 comma 1 lettera b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 bis, 1, cod. pen.; il Tribunale del Riesame ha ritenuto configurabile detta aggravante con motivazione apodittica e fondata su presunzioni inerenti la consapevolezza del MAZZEO di agevolare una consorteria mafiosa.

La motivazione è carente in ordine alla prova della consapevolezza del MAZZEO dell'esistenza ed operatività della consorteria mafiosa SANFILIPPO, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il MAZZEO vive in Calabria e non ha rapporti con abitanti dì Gela, al di fuori dei componenti della famiglia SANFILIPPO.

5. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.; la motivazione è manifestamente carente in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale non ha fornito risposta giustificatrice delle ragioni per cui sono state rigettate le richieste della difesa aventi ad oggetto l'esistenza delle condizioni per il superamento della presunzione di adeguatezza della misura custodiale (assenza di rapporti tra il MAZZEO e gli altri partecipi dell'ipotizzata associazione mafiosa, lontananza tra il luogo di residenza del ricorrente ed il territorio in cui opera il clan SANFILIPPO ed interruzione dei rapporti con la famiglia SANFILIPPO fin dall'ottobre 2018).

6. I difensori del ricorrente hanno depositato memoria contenente motivi nuovi di ricorso ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. ed in particolare:

6.1. Violazione degli artt. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 309/90e 273 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del MAZZEO all'associazione mafiosa.

I giudici del riesame hanno ritenuto dimostrata detta partecipazione nonostante l'esiguità dell'arco temporale (luglio-ottobre 2018) in cui si sarebbe estrinsecata l'occasione condotta del MAZZEO e la mancanza di precedenti specifici a suo carico; la motivazione enfatizza -in modo apodittico e congetturale- la partecipazione del ricorrente a due incontri conviviali con la famiglia SANFILIPPO e l'incontro tra il MAZZEO ed il SANFILIPPO Salvatore presso il carcere di Sulmona. 6.2 Violazione dell'art. 73, d.P.R. 309/90 ed illogicità della motivazione inerente il coinvolgimento del MAZZEO nell'attività di narcotraffico descritta al capo 59 dell'incolpazione; il Tribunale ha affermato il coinvolgimento del ricorrente dal contenuto di conversazioni intercettata in data 12/08/2018, nonostante il mancato sequestro di sostanze stupefacenti.

Il Tribunale distrettuale, pur prendendo atto che il MAZZEO ha effettivamente venduto una macchina alla famiglia Sanfilippo ha ritenuto, con motivazione apodittica, tale circostanza «irrilevante», in quanto nel corso delle intercettazioni altri indagati hanno utilizzato il termine «macchina» per fare espresso riferimento alla sostanza stupefacente, ciò nonostante la mancata partecipazione del MAZZEO ai dialoghi intercettati.

6.3. Violazione dell'art. 416 bis, 1 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consapevolezza del ricorrente di agevolare una associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il MAZZEO vive in territorio differente rispetto a quello di presunta operatività della consorteria di riferimento e non ha nessun tipo di contatto con alcuno dei soggetti differenti rispetto nucleo familiare dei Sanfilippo.

6.4. Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen ed illogicità della motivazione in ordine alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato e mancata valutazione degli argomenti addotti dalla Difesa idonei a confutare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (il ricorrente non è gravato da alcun precedente specifico in materia di traffico di sostanze stupefacenti; il MAZZEO vive ad una notevole distanza rispetto ai luoghi di commissione dei reati, i rapporti con la famiglia SANFILIPPO si sono interrotti nell'ottobre 2018). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto ha ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Caltanissetta.

2. Occorre rammentare che, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, le doglianze attinenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se deducono la violazione di specifiche norme di legge o il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251761-01).

Il controllo di logicità deve, dunque «rimanere all'interno del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).

Dedurre tale vizio in sede di legittimità significa, quindi, dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munita di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903-01).3.

La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario, riservato al giudice di merito (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.).

Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione, la valutazione degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto di scrutinio, ivi compresi il peso degli indizi e l'apprezzamento delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito la ricostruzione dei fatti (Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266939-01, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti cautelari personali è diretto, quindi, a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di reità al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato nonché la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti, la rilevanza e la concludenza dei risultati del compendio indiziario, laddove la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici (vedi Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).

4. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso e dei motivi nuovi successivamente depositati, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con minimali modifiche e con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, che si sono esaurite in sintetiche locuzioni assertive e apodittiche, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio.

4.1. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

4.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato e dedurre puntualmente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

4.3. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

5. Alla luce di tali principi di diritto risulta evidente che le doglianze innanzi sintetizzate hanno ad oggetto questioni relative alla valutazione della gravità indiziarla degli elementi raccolti e alla sussistenza delle esigenze cautelari, già esaminate dal Tribunale del Riesame che ha analizzato le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame (sinteticamente richiamati nell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

I giudici del gravame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dal ricorrente, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria e cautelare posti a fondamento della decisione stessa (vedi in proposito sez. 6, n. 11377 del 12/01/2018; sez.

U., n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257-01).

6. Il primo motivo di ricorso (sostanzialmente riprodotto nei motivi nuovi successivamente depositati) è inammissibile perché manifestamente infondato.

Va sottolineato che l'interpretazione delle intercettazioni, priva di manifeste illogicità e travisamenti, ha condotto i giudici a ritenere, con motivazione congrua e coerente, che il MAZZEO ha fornito il proprio apporto causale all'attività dell'associazione a delinquere dedita al narcotraffico transregionale di cui al numero 59 dell'incolpazione; in particolare garantendo forniture di droga al BRANCATO ed il conseguente pagamento delle «provvigioni» spettanti alla famiglia SANFILIPPO per l'attività di intermediazione svolta, così diventando il principale procacciatore di stupefacenti dell'associazione a oggetto di indagine.6.1.

Quanto alle censure difensive in ordine al travisamento del contenuto delle intercettazioni, mette conto evidenziare che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, difformità non ravvisabile nel caso di specie, sicché sono inammissibili le generiche censure sviluppate nel ricorso in merito alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516).

6.2. L'ordinanza impugnata -così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto- è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo contestato al numero 59 dell'imputazione provvisoria, potendo, con tranquillante grado di prossimità alla certezza, assicurarsi che il Tribunale del Riesame ha vagliato la qualificata probabilità di condanna del MAZZEO sulla base degli elementi logici e narrativi rappresentati (disponibilità di ingenti quantitativi di cocaina e di ingenti somme di denaro, utilizzo di corrieri per il trasporto della droga, disponibilità di telefoni cellulari adoperati per le comunicazioni inerenti il narcotraffico, noleggio di autovetture per sottrarsi ad eventuali attività investigative).

I Giudici del riesame, facendo buon uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, hanno sottolineato, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, che la partecipazione dell'indagato ad episodi di narcotraffico costituisce elemento gravemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale dedito al narcotraffico, anche in considerazione degli ulteriori indici rilevatori dell'appartenenza al sodalizio riportati alle pagine da 4 a 22 dell'ordinanza impugnata.

6.3. Il Tribunale ha, peraltro, confutato con motivazione esaustiva quanto affermato dalla Difesa sulla brevità ed occasionalità della condotta contestata al MAZZEO, in considerazione della particolare rilevanza del contributo fornito dal ricorrente all'associazione e della «dettagliata attività di programmazione criminosa e da un'impressionante capacità organizzativa», elementi logico fattuali che impediscono di connotare la condotta del MAZZEO come apporto meramente occasionale e da cui è ragionevole desumere «l'esistenza di un accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati» (vedi pag. 22 dell'ordinanza del Riesame).7.

Il secondo motivo di ricorso (sostanzialmente riprodotto nei motivi nuovi successivamente depositati) è inammissibile perché manifestamente infondato.

7.1. Anche in relazione al reato di cui al numero 63 dell'incolpazione il Tribunale ha dimostrato con motivazione logica, esauriente e fondata sulle risultanze investigative, che il MAZZEO ha svolto il ruolo di fornitore di sostanze stupefacenti, sul punto appare sufficiente riportarsi a quanto già motivato in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 stante l'identità del materiale indiziario raccolto dagli inquirenti.

Il Tribunale ha, inoltre, confutato con motivazione esaustiva quanto affermato dalla Difesa in ordine al mancato sequestro di sostanze stupefacenti, doglianza non idonea a depotenziare la gravità indiziaria del compendio investigativo in considerazione dell'inequivoco valore indiziario delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini (vedi pagine da 23 a 27 dell'ordinanza impugnata).

7.2. Il ricorrente, con modalità analoghe al motivo già trattato, afferma la carenza e manifesta illogicità della motivazione prospettando una diversa ricostruzione fattuale ed una diversa interpretazione delle fonti di prova (in particolare delle conversazioni intercettate e della conseguente reale natura degli incontri tra il MAZZEO e gli appartenenti alla famiglia mafiosa SANFILIPPO e dei rapporti tra il ricorrente ed il BRANCATO), senza confrontarsi in modo preciso e concreto con quanto affermato dai giudici di merito con conseguente inammissibilità manifesta del secondo motivo di ricorso.

7.3. Non è compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito nè quello di «rileggere» gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dal compendio investigativo e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

8. Il terzo motivo di ricorso (sostanzialmente riprodotto nei motivi nuovi successivamente depositati) è inammissibile perché manifestamente infondato.

L'interpretazione delle intercettazioni, priva di manifeste illogicità e travisamenti, ha condotto i giudici di merito a ritenere, con motivazione congrua e coerente, che il MAZZEO ha fornito il proprio apporto causale al perfezionamento della aggravante contestata ex art. 416 bis, 1, cod. pen.; la motivazione impugnata afferma, con ragionamento lineare e conforme alle risultanze investigative, che le condotte dell'indagato erano consapevolmente rivolte ad incrementare le finanze della consorteria stessa.

Il Tribunale ha sottolineato che il MAZZEO ha fornito un apporto determinante per «rimpinguare le casse del clan» in un momento di difficoltà della cosca SANFILIPPO «dovuto all'interruzione dell'attività di spaccio sul territorio di Mazzarino» (vedi pagina 22 dell'ordinanza impugnata).

La motivazione inerente la contestata aggravante, connotata da una sintetica ma completa enunciazione degli elementi indiziari rilevanti, tutti significativamente convergenti nel senso della qualificata probabilità di sussistenza della contestata aggravante.

Si tratta, infatti, di elementi idonei a configurare gravi indizi dell'attribuibilità dell'aggravante in parola anche al ricorrente, per avere questo agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso o, quantomeno, per aver fatto propria tale finalità (Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158-01).

9. Col quarto motivo di ricorso (sostanzialmente riprodotto nei motivi nuovi successivamente depositati) la difesa deduce il vizio di legge e la carente motivazione in relazione alla inoperatività della presunzione di pericolosità dell'adeguatezza della misura cautelare, con specifico riferimento al considerevole lasso di tempo trascorso tra l'emissione della misura e i fatti contestati risalenti al 2018, alla distanza tra il luogo di residenza del ricorrente ed il territorio ove svolge la sua attività il clan SANFILIPPO ed alla mancanza di rapporti tra gli appartenenti a questo sodalizio mafioso e l'odierno ricorrente.

9.1. La doglianza, formulata peraltro in termini generici, è manifestamente infondata.

Risulta incontroverso che, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per i reati aggravati ex art. 416 bis, 1, cod. pen., l'art. 275 cit. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (ex plurimis, Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576; Sez. 6, n. 10318 del 22/01/2008, Licciardello, Rv. 239211).

A tale presunzione si aggiunge un'altra presunzione di adeguatezza, salva prova contraria, della misura della custodia cautelare in carcere, nei termini esaminati dalla sentenza 231/2011 della Corte Costituzionale.

9.2. Nel caso oggetto di considerazione non sono stati acquisiti elementi in senso contrario alla sussistenza attuale del pericolo di reiterazione né tantonneno sono stati allegati elementi specifici idonei a vincere la vigente presunzione relativa di pericolosità (non potendosi considerare conferente quanto asserito dalla Difesa in ordine alla lontananza territoriale ed alla mancanza di rapporti con i SANFILIPPO, trattandosi di argomenti che si pongono in contrasto logico proprio con le condotte di traffico transregionale poste in essere dal MAZZEO in favore del sodalizio mafioso e con l'inequivocabile tenore delle conversazioni intercettate).9.3.

I giudici del riesame hanno correttamente valorizzato la concreta sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, dando rilievo alle modalità di partecipazione del MAZZEO all'attività delittuosa associativa caratterizzata da significativa professionalità ed efficienza organizzativa, alla particolare abilità del ricorrente di rifornire con continuità le sostanze stupefacenti ai suoi sodali, alla vicinanza con le figure apicali della cosca mafiosa SANFILIPPO nonché ai precedenti penali da cui risulta gravato il MAZZEO (vedi pagina 28 dell'ordinanza impugnata).

9.4. Il ricorrente non si è misurato in alcun modo con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo a quei profili personologici e al tipo di vincolo assunto dalla ricorrente che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della scelta di campo operata dal MAZZEO con l'adesione al sodalizio criminale oggetto di indagine.

La residua deduzione difensiva, incentrata sulla risalenza nel tempo delle condotte illecite, è totalmente aspecifica, in quanto non correlata alla reale natura della consolidata partecipazione del MAZZEO al gruppo criminale dedito al narcotraffico trans-regionale attenzionato dagli inquirenti.

Deve rimarcarsi, in proposito, che non è sufficiente l'astratta e generica deduzione del tempo intercorso tra ultima condotta illecita ed applicazione della misura cautelare, perché possa dirsi formulata un'argomentata censura avverso la riconosciuta valenza della presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. 9.5.

A ciò va aggiunto che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano, come nel caso di specie, espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (vedi Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Musumeci, Rv. 273435).

Si conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva, che tenga conto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti.

Coerentemente a tali principi ermeneutici l'attualità del pericolo è stata ritenuta dal Tribunale in relazione all'immanente e persistente pericolosità correlata alla doppia presunzione legislativa di esistenza del pericolo cautelare e di adeguatezza della massima misura: presunzioni che non risultavano superate né da specifici elementi emersi nel corso della progressione processuale, né dalla evidenza di allegazioni difensive che si sono limitate a rimarcare il decorso del tempo tra la data dei fatti e quella di esecuzione della misura, emergenza giudicata legittimamente irrilevante dal provvedimento impugnato.

Da ciò discende che la motivazione del provvedimento impugnato, così come articolata in punto di esigenze cautelari, non è stata in alcun modo vulnerata dal motivo di gravame, che ha formulato deduzioni astratte ed inconferenti con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto.

10. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/10/2021 del Tribunale del Riesame di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MARINELLI che chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. MAZZEO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 12/10/2021 con la quale il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta in data 27/09/2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. stup. e 416 bis, 1, cod. pen. 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 nei seguenti termini: a) Mancanza di prova e carenza motivazionale in ordine alla consapevolezza del MAZZEO dell'esistenza all'ipotizzata associazione dedita al traffico di stupefacenti nonché in ordine all'esistenza di un legame tra il ricorrente e l'associazione; b) omessa valutazione degli elementi a discarico forniti dalla Difesa (insussistenza di precedenti penali specifici, mancato sequestro di sostanze stupefacenti, genericità e cripticità delle conversazioni intercettate, mancata partecipazione del MAZZEO alle conversazioni oggetto di intercettazione, sporadicità delle condotte contestate al ricorrente nel periodo luglio-ottobre 2018); c) manifesta carenza motivazionale in ordine all'esistenza di un accordo criminale fra il MAZZEO e la cosca SANFILIPPO; l'incontro svoltosi presso il carcere di Sulmona tra il MAZZEO e SANFILIPPO Salvatore è un elemento neutro ed inconferente, essendosi il ricorrente recato presso la casa circondariale abruzzese per fare visita al proprio familiare Ottavio GALATI. Anche i due incontri svoltisi in Calabria a casa dell'indagato ed a casa dei SANFILIPPO non hanno chiara valenza indiziaria stante la natura conviviale di tali incontri; d) motivazione manifestamente contraddittoria nella parte in cui afferma che il termine «macchina», riscontrato in numerose conversazioni intercettate, è utilizzato dagli interlocutori per indicare in modo criptico le sostanze stupefacenti per poi «ammettere» che il MAZZEO ha effettivamente venduto una autovettura ai familiari del SANFILIPPO. 3. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione dell'art. 606 comma 1 lettera b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/1990; il Tribunale del Riesame è incorso in un grave errore di motivazione laddove ha affermato il coinvolgimento del MAZZEO nel narcotraffico contestato al n. 63 dell'incolpazione in assenza di elementi indiziari da cui desumere l'effettiva consegna di sostanze stupefacenti al BRANCATO, carenza confermata dal mancato sequestro di stupefacenti e dalla genericità delle conversazioni intercettate, conversazioni cui il MAZZEO, peraltro, non ha mai partecipato. 4. Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione dell'art. 606 comma 1 lettera b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 bis, 1, cod. pen.; il Tribunale del Riesame ha ritenuto configurabile detta aggravante con motivazione apodittica e fondata su presunzioni inerenti la consapevolezza del MAZZEO di agevolare una consorteria mafiosa. La motivazione è carente in ordine alla prova della consapevolezza del MAZZEO dell'esistenza ed operatività della consorteria mafiosa SANFILIPPO, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il MAZZEO vive in Calabria e non ha rapporti con abitanti dì Gela, al di fuori dei componenti della famiglia SANFILIPPO. 5. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.; la motivazione è manifestamente carente in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale non ha fornito risposta giustificatrice delle ragioni per cui sono state rigettate le richieste della difesa aventi ad oggetto l'esistenza delle condizioni per il superamento della presunzione di adeguatezza della misura custodiale (assenza di rapporti tra il MAZZEO e gli altri partecipi dell'ipotizzata associazione mafiosa, lontananza tra il luogo di residenza del ricorrente ed il territorio in cui opera il clan SANFILIPPO ed interruzione dei rapporti con la famiglia SANFILIPPO fin dall'ottobre 2018). 6. I difensori del ricorrente hanno depositato memoria contenente motivi nuovi di ricorso ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. ed in particolare: 6.1. Violazione degli artt. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 309/90e 273 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del MAZZEO all'associazione mafiosa. I giudici del riesame hanno ritenuto dimostrata detta partecipazione nonostante l'esiguità dell'arco temporale (luglio-ottobre 2018) in cui si sarebbe estrinsecata l'occasione condotta del MAZZEO e la mancanza di precedenti specifici a suo carico; la motivazione enfatizza -in modo apodittico e congetturale- la partecipazione del ricorrente a due incontri conviviali con la famiglia SANFILIPPO e l'incontro tra il MAZZEO ed il SANFILIPPO Salvatore presso il carcere di Sulmona. 6.2 Violazione dell'art. 73, d.P.R. 309/90 ed illogicità della motivazione inerente il coinvolgimento del MAZZEO nell'attività di narcotraffico descritta al capo 59 dell'incolpazione; il Tribunale ha affermato il coinvolgimento del ricorrente dal contenuto di conversazioni intercettata in data 12/08/2018, nonostante il mancato sequestro di sostanze stupefacenti. Il Tribunale distrettuale, pur prendendo atto che il MAZZEO ha effettivamente venduto una macchina alla famiglia Sanfilippo ha ritenuto, con motivazione apodittica, tale circostanza «irrilevante», in quanto nel corso delle intercettazioni altri indagati hanno utilizzato il termine «macchina» per fare espresso riferimento alla sostanza stupefacente, ciò nonostante la mancata partecipazione del MAZZEO ai dialoghi intercettati. 6.3. Violazione dell'art. 416 bis, 1 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consapevolezza del ricorrente di agevolare una associazione a delinquere di stampo mafioso. Il MAZZEO vive in territorio differente rispetto a quello di presunta operatività della consorteria di riferimento e non ha nessun tipo di contatto con alcuno dei soggetti differenti rispetto nucleo familiare dei Sanfilippo. 6.4. Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen ed illogicità della motivazione in ordine alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato e mancata valutazione degli argomenti addotti dalla Difesa idonei a confutare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (il ricorrente non è gravato da alcun precedente specifico in materia di traffico di sostanze stupefacenti; il MAZZEO vive ad una notevole distanza rispetto ai luoghi di commissione dei reati, i rapporti con la famiglia SANFILIPPO si sono interrotti nell'ottobre 2018). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto ha ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Caltanissetta. 2. Occorre rammentare che, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, le doglianze attinenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se deducono la violazione di specifiche norme di legge o il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251761-01). Il controllo di logicità deve, dunque «rimanere all'interno del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Dedurre tale vizio in sede di legittimità significa, quindi, dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munita di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903-01).3. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario, riservato al giudice di merito (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.). Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione, la valutazione degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto di scrutinio, ivi compresi il peso degli indizi e l'apprezzamento delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito la ricostruzione dei fatti (Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266939-01, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti cautelari personali è diretto, quindi, a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di reità al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato nonché la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti, la rilevanza e la concludenza dei risultati del compendio indiziario, laddove la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici (vedi Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). 4. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso e dei motivi nuovi successivamente depositati, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con minimali modifiche e con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, che si sono esaurite in sintetiche locuzioni assertive e apodittiche, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio. 4.1. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 4.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato e dedurre puntualmente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. 4.3. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 5. Alla luce di tali principi di diritto risulta evidente che le doglianze innanzi sintetizzate hanno ad oggetto questioni relative alla valutazione della gravità indiziarla degli elementi raccolti e alla sussistenza delle esigenze cautelari, già esaminate dal Tribunale del Riesame che ha analizzato le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame (sinteticamente richiamati nell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. I giudici del gravame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dal ricorrente, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria e cautelare posti a fondamento della decisione stessa (vedi in proposito sez. 6, n. 11377 del 12/01/2018; sez. U., n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257-01). 6. Il primo motivo di ricorso (sostanzialmente riprodotto nei motivi nuovi successivamente depositati) è inammissibile perché manifestamente infondato. Va sottolineato che l'interpretazione delle intercettazioni, priva di manifeste illogicità e travisamenti, ha condotto i giudici a ritenere, con motivazione congrua e coerente, che il MAZZEO ha fornito il proprio apporto causale all'attività dell'associazione a delinquere dedita al narcotraffico transregionale di cui al numero 59 dell'incolpazione; in particolare garantendo forniture di droga al BRANCATO ed il conseguente pagamento delle «provvigioni» spettanti alla famiglia SANFILIPPO per l'attività di intermediazione svolta, così diventando il principale procacciatore di stupefacenti dell'associazione a oggetto di indagine.6.1. Quanto alle censure difensive in ordine al travisamento del contenuto delle intercettazioni, mette conto evidenziare che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, difformità non ravvisabile nel caso di specie, sicché sono inammissibili le generiche censure sviluppate nel ricorso in merito alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516). 6.2. L'ordinanza impugnata -così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto- è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo contestato al numero 59 dell'imputazione provvisoria, potendo, con tranquillante grado di prossimità alla certezza, assicurarsi che il Tribunale del Riesame ha vagliato la qualificata probabilità di condanna del MAZZEO sulla base degli elementi logici e narrativi rappresentati (disponibilità di ingenti quantitativi di cocaina e di ingenti somme di denaro, utilizzo di corrieri per il trasporto della droga, disponibilità di telefoni cellulari adoperati per le comunicazioni inerenti il narcotraffico, noleggio di autovetture per sottrarsi ad eventuali attività investigative). I Giudici del riesame, facendo buon uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, hanno sottolineato, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, che la partecipazione dell'indagato ad episodi di narcotraffico costituisce elemento gravemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale dedito al narcotraffico, anche in considerazione degli ulteriori indici rilevatori dell'appartenenza al sodalizio riportati alle pagine da 4 a 22 dell'ordinanza impugnata. 6.3. Il Tribunale ha, peraltro, confutato con motivazione esaustiva quanto affermato dalla Difesa sulla brevità ed occasionalità della condotta contestata al MAZZEO, in considerazione della particolare rilevanza del contributo fornito dal ricorrente all'associazione e della «dettagliata attività di programmazione criminosa e da un'impressionante capacità organizzativa», elementi logico fattuali che impediscono di connotare la condotta del MAZZEO come apporto meramente occasionale e da cui è ragionevole desumere «l'esistenza di un accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati» (vedi pag. 22 dell'ordinanza del Riesame).7. Il secondo motivo di ricorso (sostanzialmente riprodotto nei motivi nuovi successivamente depositati) è inammissibile perché manifestamente infondato. 7.1. Anche in relazione al reato di cui al numero 63 dell'incolpazione il Tribunale ha dimostrato con motivazione logica, esauriente e fondata sulle risultanze investigative, che il MAZZEO ha svolto il ruolo di fornitore di sostanze stupefacenti, sul punto appare sufficiente riportarsi a quanto già motivato in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 stante l'identità del materiale indiziario raccolto dagli inquirenti. Il Tribunale ha, inoltre, confutato con motivazione esaustiva quanto affermato dalla Difesa in ordine al mancato sequestro di sostanze stupefacenti, doglianza non idonea a depotenziare la gravità indiziaria del compendio investigativo in considerazione dell'inequivoco valore indiziario delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini (vedi pagine da 23 a 27 dell'ordinanza impugnata). 7.2. Il ricorrente, con modalità analoghe al motivo già trattato, afferma la carenza e manifesta illogicità della motivazione prospettando una diversa ricostruzione fattuale ed una diversa interpretazione delle fonti di prova (in particolare delle conversazioni intercettate e della conseguente reale natura degli incontri tra il MAZZEO e gli appartenenti alla famiglia mafiosa SANFILIPPO e dei rapporti tra il ricorrente ed il BRANCATO), senza confrontarsi in modo preciso e concreto con quanto affermato dai giudici di merito con conseguente inammissibilità manifesta del secondo motivo di ricorso. 7.3. Non è compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito nè quello di «rileggere» gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dal compendio investigativo e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. 8. Il terzo motivo di ricorso (sostanzialmente riprodotto nei motivi nuovi successivamente depositati) è inammissibile perché manifestamente infondato. L'interpretazione delle intercettazioni, priva di manifeste illogicità e travisamenti, ha condotto i giudici di merito a ritenere, con motivazione congrua e coerente, che il MAZZEO ha fornito il proprio apporto causale al perfezionamento della aggravante contestata ex art. 416 bis, 1, cod. pen.; la motivazione impugnata afferma, con ragionamento lineare e conforme alle risultanze investigative, che le condotte dell'indagato erano consapevolmente rivolte ad incrementare le finanze della consorteria stessa. Il Tribunale ha sottolineato che il MAZZEO ha fornito un apporto determinante per «rimpinguare le casse del clan» in un momento di difficoltà della cosca SANFILIPPO «dovuto all'interruzione dell'attività di spaccio sul territorio di Mazzarino» (vedi pagina 22 dell'ordinanza impugnata). La motivazione inerente la contestata aggravante, connotata da una sintetica ma completa enunciazione degli elementi indiziari rilevanti, tutti significativamente convergenti nel senso della qualificata probabilità di sussistenza della contestata aggravante. Si tratta, infatti, di elementi idonei a configurare gravi indizi dell'attribuibilità dell'aggravante in parola anche al ricorrente, per avere questo agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso o, quantomeno, per aver fatto propria tale finalità (Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158-01). 9. Col quarto motivo di ricorso (sostanzialmente riprodotto nei motivi nuovi successivamente depositati) la difesa deduce il vizio di legge e la carente motivazione in relazione alla inoperatività della presunzione di pericolosità dell'adeguatezza della misura cautelare, con specifico riferimento al considerevole lasso di tempo trascorso tra l'emissione della misura e i fatti contestati risalenti al 2018, alla distanza tra il luogo di residenza del ricorrente ed il territorio ove svolge la sua attività il clan SANFILIPPO ed alla mancanza di rapporti tra gli appartenenti a questo sodalizio mafioso e l'odierno ricorrente. 9.1. La doglianza, formulata peraltro in termini generici, è manifestamente infondata. Risulta incontroverso che, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per i reati aggravati ex art. 416 bis, 1, cod. pen., l'art. 275 cit. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (ex plurimis, Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576; Sez. 6, n. 10318 del 22/01/2008, Licciardello, Rv. 239211). A tale presunzione si aggiunge un'altra presunzione di adeguatezza, salva prova contraria, della misura della custodia cautelare in carcere, nei termini esaminati dalla sentenza 231/2011 della Corte Costituzionale. 9.2. Nel caso oggetto di considerazione non sono stati acquisiti elementi in senso contrario alla sussistenza attuale del pericolo di reiterazione né tantonneno sono stati allegati elementi specifici idonei a vincere la vigente presunzione relativa di pericolosità (non potendosi considerare conferente quanto asserito dalla Difesa in ordine alla lontananza territoriale ed alla mancanza di rapporti con i SANFILIPPO, trattandosi di argomenti che si pongono in contrasto logico proprio con le condotte di traffico transregionale poste in essere dal MAZZEO in favore del sodalizio mafioso e con l'inequivocabile tenore delle conversazioni intercettate).9.3. I giudici del riesame hanno correttamente valorizzato la concreta sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, dando rilievo alle modalità di partecipazione del MAZZEO all'attività delittuosa associativa caratterizzata da significativa professionalità ed efficienza organizzativa, alla particolare abilità del ricorrente di rifornire con continuità le sostanze stupefacenti ai suoi sodali, alla vicinanza con le figure apicali della cosca mafiosa SANFILIPPO nonché ai precedenti penali da cui risulta gravato il MAZZEO (vedi pagina 28 dell'ordinanza impugnata). 9.4. Il ricorrente non si è misurato in alcun modo con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo a quei profili personologici e al tipo di vincolo assunto dalla ricorrente che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della scelta di campo operata dal MAZZEO con l'adesione al sodalizio criminale oggetto di indagine. La residua deduzione difensiva, incentrata sulla risalenza nel tempo delle condotte illecite, è totalmente aspecifica, in quanto non correlata alla reale natura della consolidata partecipazione del MAZZEO al gruppo criminale dedito al narcotraffico trans-regionale attenzionato dagli inquirenti. Deve rimarcarsi, in proposito, che non è sufficiente l'astratta e generica deduzione del tempo intercorso tra ultima condotta illecita ed applicazione della misura cautelare, perché possa dirsi formulata un'argomentata censura avverso la riconosciuta valenza della presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. 9.5. A ciò va aggiunto che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano, come nel caso di specie, espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (vedi Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Musumeci, Rv. 273435). Si conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva, che tenga conto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti. Coerentemente a tali principi ermeneutici l'attualità del pericolo è stata ritenuta dal Tribunale in relazione all'immanente e persistente pericolosità correlata alla doppia presunzione legislativa di esistenza del pericolo cautelare e di adeguatezza della massima misura: presunzioni che non risultavano superate né da specifici elementi emersi nel corso della progressione processuale, né dalla evidenza di allegazioni difensive che si sono limitate a rimarcare il decorso del tempo tra la data dei fatti e quella di esecuzione della misura, emergenza giudicata legittimamente irrilevante dal provvedimento impugnato. Da ciò discende che la motivazione del provvedimento impugnato, così come articolata in punto di esigenze cautelari, non è stata in alcun modo vulnerata dal motivo di gravame, che ha formulato deduzioni astratte ed inconferenti con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto. 10. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente
Sentenza Cassazione n. 29995/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris