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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02298/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato non doversi procedere, per sopravvenuta carenza di interesse, in ordine al reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, l'11 marzo 2021, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione al semestre decorso tra il 26 giugno ed il 26 dicembre 2020.

A tal fine, ha segnalato che, avendo Pero interamente espiato la pena il 9 aprile 2021, ovvero in data intermedia tra l'adozione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza e la discussione del reclamo, egli ha perso di interesse al vaglio dell'impugnazione, vertente sulla detrazione di parte di una pena già scontata, ed aggiunto che, in assenza di ulteriori titoli in esecuzione, non può lecitamente discorrersi di fungibilità con altri periodi detentivi.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di considerare che egli, qualora gli fosse riconosciuta la liberazione anticipata in relazione al semestre de quo agitur, avrebbe titolo a chiedere la riparazione per l'ingiunta detenzione conseguente alla ritardata scarcerazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'istanza di liberazione anticipata diviene inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia interamente scontata, senza possibilità che il beneficio possa essere speso ad altri fini (Sez. 1, n. 38604 del 15/07/2021, Guerriero, non massirnata; Sez. 1, n. 43786 del 10/11/2011, Sivari, Rv. 2509961; Sez. 1, n. 16269 del 26/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234220), e che tale soluzione si impone anche quando la cessazione dello stato di detenzione dell'interessato è intervenuta dopo l'attivazione del procedimento ex artt. 54 e 69-bis legge 26 luglio 1975, legge 26 luglio 1975, n. 354 (così Sez.

U, n. 15 del 18/06/1991, Argenti, Rv. 187707; 2 '1\ Sez. 1, n. 11567 del 11/10/2018, dep. 2019, Cavalletti, non massimata; Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, Matichecchia, Rv. 245677).

Tanto in ragione della finalità premiale dell'istituto e della sua stretta correlazione con l'esecuzione della pena, la cui cessazione, determinando il reinserimento sociale del condannato, ne fa venir meno la ratio e l'utilità.

La necessaria attualità dello status detentionis appare, d'altro canto, sottesa sia alla previsione di revoca del beneficio per delitti commessi nel corso dell'esecuzione che alla funzionalità dell'istituto alla concessione di ulteriori benefici (quali i permessi premio, la semilibertà, la liberazione condizionale).

L'esegesi qui recepita trova ulteriore autorevole, ancorché implicito, avallo nel dictum della Corte costituzionale che, già con ordinanza n. 35 del 1990, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, l'interessato possa proporre, prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, domanda di liberazione anticipata per i periodi di carcerazione già sofferti, così esaltando l'inscindibile legale tra attuale detenzione e verifica dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata.

3. La validità della conclusione testé esposta non trova smentita nel rilievo del ricorrente — secondo cui il riconoscimento, ora per allora, della liberazione anticipata, fonderebbe il suo diritto alla riparazione per ingiusta detenzione — che è sostenuto da un indirizzo ermeneutico, espresso da Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617, attinente, tuttavia, alla diversa ipotesi in cui l'obiettiva ingiustizia della detenzione discende dal ritardo nell'esecuzione del provvedimento concessivo della liberazione anticipata, che cagiona la protrazione sine titulo dello stato detentivo, laddove, nel caso in esame, l'espiazione è avvenuta nel costante rispetto delle statuizioni giudiziali, onde deve escludersi, in radice, che possa configurarsi l'ingiustizia della detenzione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato non doversi procedere, per sopravvenuta carenza di interesse, in ordine al reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, l'11 marzo 2021, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione al semestre decorso tra il 26 giugno ed il 26 dicembre 2020. A tal fine, ha segnalato che, avendo Pero interamente espiato la pena il 9 aprile 2021, ovvero in data intermedia tra l'adozione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza e la discussione del reclamo, egli ha perso di interesse al vaglio dell'impugnazione, vertente sulla detrazione di parte di una pena già scontata, ed aggiunto che, in assenza di ulteriori titoli in esecuzione, non può lecitamente discorrersi di fungibilità con altri periodi detentivi. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di considerare che egli, qualora gli fosse riconosciuta la liberazione anticipata in relazione al semestre de quo agitur, avrebbe titolo a chiedere la riparazione per l'ingiunta detenzione conseguente alla ritardata scarcerazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'istanza di liberazione anticipata diviene inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia interamente scontata, senza possibilità che il beneficio possa essere speso ad altri fini (Sez. 1, n. 38604 del 15/07/2021, Guerriero, non massirnata; Sez. 1, n. 43786 del 10/11/2011, Sivari, Rv. 2509961; Sez. 1, n. 16269 del 26/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234220), e che tale soluzione si impone anche quando la cessazione dello stato di detenzione dell'interessato è intervenuta dopo l'attivazione del procedimento ex artt. 54 e 69-bis legge 26 luglio 1975, legge 26 luglio 1975, n. 354 (così Sez. U, n. 15 del 18/06/1991, Argenti, Rv. 187707; 2 '1\ Sez. 1, n. 11567 del 11/10/2018, dep. 2019, Cavalletti, non massimata; Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, Matichecchia, Rv. 245677). Tanto in ragione della finalità premiale dell'istituto e della sua stretta correlazione con l'esecuzione della pena, la cui cessazione, determinando il reinserimento sociale del condannato, ne fa venir meno la ratio e l'utilità. La necessaria attualità dello status detentionis appare, d'altro canto, sottesa sia alla previsione di revoca del beneficio per delitti commessi nel corso dell'esecuzione che alla funzionalità dell'istituto alla concessione di ulteriori benefici (quali i permessi premio, la semilibertà, la liberazione condizionale). L'esegesi qui recepita trova ulteriore autorevole, ancorché implicito, avallo nel dictum della Corte costituzionale che, già con ordinanza n. 35 del 1990, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, l'interessato possa proporre, prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, domanda di liberazione anticipata per i periodi di carcerazione già sofferti, così esaltando l'inscindibile legale tra attuale detenzione e verifica dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata. 3. La validità della conclusione testé esposta non trova smentita nel rilievo del ricorrente — secondo cui il riconoscimento, ora per allora, della liberazione anticipata, fonderebbe il suo diritto alla riparazione per ingiusta detenzione — che è sostenuto da un indirizzo ermeneutico, espresso da Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617, attinente, tuttavia, alla diversa ipotesi in cui l'obiettiva ingiustizia della detenzione discende dal ritardo nell'esecuzione del provvedimento concessivo della liberazione anticipata, che cagiona la protrazione sine titulo dello stato detentivo, laddove, nel caso in esame, l'espiazione è avvenuta nel costante rispetto delle statuizioni giudiziali, onde deve escludersi, in radice, che possa configurarsi l'ingiustizia della detenzione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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