CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 12617/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Roma per vizio di motivazione. Il ricorrente, in particolare, deduce che la sentenza sia censurabile per difetto di motivazione generica, manifestamente illogica, apparente e contraddittoria in relazióne alla prova del fatto di reato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Va rilevato che l'unico motivo di ricorso è riproduttivo dì profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non nnassimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003„ dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta ad ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. In particolare, la corte distrettuale si è espressa proprio sull'aspetto dedotto dalla difesa con cui si mette in dubbio la prova della responsabilità penale dell'imputato, prova fondata sulla percezione dei Carabinieri circa la cessione dell'involucro e la dazione delle banconote. A tal proposito, la corte motiva sulla corrispondenza tra la testimonianza precisa e attendibile dei Carabinieri con la conseguente perquisizione e con il ritrovamento sia della sostanza stupefacente, di tipo cocaina, sia del denaro nelle tasche dell'imputato. La Corte di appello ha, pertanto, ritenuto che tali elementi consentissero, complessivamente esaminati, un'unica ricostruzione logica del fatto dalla quale scaturiva con certezza la responsabilità dell'imputato. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, il ricorrente chiede peraltro una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preclusi nel giudizio di legittimità. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]