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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 44551/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli, all'esito di giudizio di rinvio celebrato in forza di annullamento di precedente sentenza d'appello (disposto da Sez. 3, n. 9347 del 02/02/2021), ha confermato la riduzione della pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 multa nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 5/02/2019, resa all'esito di giudizio abbreviato, con riferimento ad un singolo episodio di cessione di n. 3 dosi di cocaina, per un valore ponderale rispettivamente di 0.58, 0.56 e

0.03. La Corte di merito ha escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 209 del 1990, ritenuto sussistente la contestata recidiva, tale da escludere la necessità di rinnovazione del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche concesse, e revocato la confisca della somma di denaro in sequestro disponendone la restituzione all'avente diritto.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. trans. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso, articolato in plurimi punti, in relazione all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), ha dedotto la violazione dell'art. 627 c.p.p., in quanto il giudice del rinvio, non prendendo in considerazione i motivi d'appello, avrebbe disatteso la sentenza di annullamento, che aveva censurato la mancanza assoluta di motivazione della prima sentenza d'appello in ordine al riconoscimento della fattispecie incriminatrice del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per il quantitativo esiguo dello stupefacente ceduto.

Si deduce, in particolare, l'apoditticità e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, desume l'inserimento dell'imputato in un circuito di spaccio di cocaina diffuso ed effettuato in modo organizzato dalle circostanze di luogo e di tempo in cui è avvenuta la cessione dello stupefacente, a titolo gratuito e ad un singolo avventore in un locale notturno di Capri.

2.2. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), si deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen. per apoditticità e manifesta illogicità e carenza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la recidiva contestata valorizzando, quali indici di effettiva riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, i precedenti penali non specifici dell'imputato, per falsa testimonianza, spendita di monete false e ricettazione, non tutti annoverabili nei rati a scopo di lucro.

3. Il P.G., con requisitoria scritta del 21 settembre 2022, ha richiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambi i motivi ricorso sono da ritenersi infondati per le ragioni di seguito esposte.

2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nel rigettare la sua richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi della lieve entità, avrebbe erroneamente fondato tale decisione sulla scorta di due elementi di non decisiva valenza, quali le modalità con cui si sarebbe consumata la condotta delittuosa, avvicinando possibili acquirenti di sostanze stupefacenti, e il dato della notevole disponibilità economica dell'imputato, circostanze riconosciute dalla Corte indicative dell'inserimento dell'imputato in un circuito di spaccio di cocaina e, comunque, della diffusività dell'attività di spaccio effettuata in modo organizzato, tali da non consentire di confinare il fatto entro gli specifici limiti dell'ipotesi della lieve entità.

2.1. La decisione della Corte territoriale era stata censurata perché, a fronte dell'esiguo quantitativo di stupefacente ceduto, era stato ritenuto espressione di giudizio meramente congetturale l'esclusione della sussistenza della ipotesi di lieve entità per il contesto ambientale e territoriale, essendo stata realizzata la condotta in un locale notturno di Capri.

Nella sentenza di annullamento si è fatto espresso richiamo all'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, conv. nella legge 10 febbraio 2014, n. 10, che, ai fini della configurabilità, quale ipotesi di minima offensività penale della condotta, impone al giudice di valutare, secondo una visione unitaria e globale tutti gli elementi normativamente indicati, concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze) e l'oggetto materiale del reato, sotto il profilo del dato qualitativo e quantitativo, dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, M., Rv. 274076 - 02; Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv.270562; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610).

2.3. La motivazione espressa dal giudice del rescissorio appare lineare e congrua in ordine ai profili oggetto di censura.

La Corte di merito ha, infatti, ritenuto di non riconoscere la più lieve ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, facendo riferimento, al di là del mero dato ponderale dello stupefacente, al complesso delle circostanze e modalità della condotta di spaccio, realizzata nel luogo della locale "movida", posizionandosi presso un bar della piazzetta di Capri, adocchiando ed avvicinando gli avventori, per poi raggiungerli nel locale notturno, avendo la disponibilità di più dosi di stupefacente, cadute in sequestro,.

Ha rilevato, inoltre, la notevole disponibilità di denaro da parte dell'imputato che, a suo dire, si era recato a Capri con un gommone preso a noleggio, recato a cena con altri amici e poi presso un locale notturno, avendo il possesso di una somma di denaro considerevole (pari a 1.567,84 euro).

Su tali elementi la Corte di merito ha fondato la valutazione dell'inserimento dell'imputato in un circuito di spaccio di cocaina e, comunque, della diffusività dell'attività di spaccio, effettuata in modo organizzato nei citati luoghi, escludendo il prospettato carattere occasionale della attività di spaccio.

In tal senso, la Corte di merito ha ritenuto irrilevante che la cessione sia avvenuta senza corrispettivo, come dichiarato da colui che ha ricevuto la dose e ritenuto dal giudice di primo grado.

2.4. Deve ritenersi che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della finalità di spaccio e della professionalità con cui lo stesso veniva svolto da parte dell'imputato In modo palesemente adeguato, quindi, il giudice di merito ha del tutto correttamente mostrato di aver valutato i plurimi e variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi, ulteriormente sviluppati nel giudizio di rinvio, ai quali ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.

La valorizzazione dell'elemento della disponibilità di una cospicua somma di denaro, nella ricostruzione dell'episodio delittuoso, esprime un compiuto percorso valutativo in ordine alla esclusione della configurabilità nel caso concreto della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, che si riflette nella motivazione della decisione, esprimendo il pieno vaglio di tutti gli aspetti normativamente rilevanti le ragioni della ritenuta prevalenza riservata ai citati elementi qualificanti la condotta (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01).

3. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della recidiva contestata.

3.1. Nella decisione di annullamento questa Corte aveva sottolineato, in applicazione del principio espresso da Sez.

U, "Calibè" (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838-01), che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

3.2. La Corte di appello ha evidenziato che l'imputato annovera diversi precedenti penali per "reati con scopo di lucro", ciò che rende possibile formulare un giudizio prognostico di ricaduta nel reato di specie, anch'esso uno scopo di I ucro.

I suddetti precedenti infraquinquennali, secondo la Corte di merito, costituiscono sintomi di una ulteriore progressione criminosa e di manifestazione ulteriore della capacità a delinquere, nonché di maggiore riprovevolezza della condotta e della pericolosità dell'agente.

Sulla base di tali elementi è stato confermata la sussistenza della recidiva contestata.

3.3. L'individuata correlazione tra la condotta posta in essere dall'imputato ed i precedenti penali per delitto da cui è gravato, al di là della gravità dei fatti e dell'arco temporale in cui questi risultano consumati, fornisce concretezza al giudizio di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto e sulla perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice", idoneo a fondare l'aggravante contestata (sul tema, cfr. Sez. 3, n. 33299 de116/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 - 01).

4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli, all'esito di giudizio di rinvio celebrato in forza di annullamento di precedente sentenza d'appello (disposto da Sez. 3, n. 9347 del 02/02/2021), ha confermato la riduzione della pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 multa nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 5/02/2019, resa all'esito di giudizio abbreviato, con riferimento ad un singolo episodio di cessione di n. 3 dosi di cocaina, per un valore ponderale rispettivamente di 0.58, 0.56 e 0.03. La Corte di merito ha escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 209 del 1990, ritenuto sussistente la contestata recidiva, tale da escludere la necessità di rinnovazione del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche concesse, e revocato la confisca della somma di denaro in sequestro disponendone la restituzione all'avente diritto. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. trans. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in plurimi punti, in relazione all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), ha dedotto la violazione dell'art. 627 c.p.p., in quanto il giudice del rinvio, non prendendo in considerazione i motivi d'appello, avrebbe disatteso la sentenza di annullamento, che aveva censurato la mancanza assoluta di motivazione della prima sentenza d'appello in ordine al riconoscimento della fattispecie incriminatrice del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per il quantitativo esiguo dello stupefacente ceduto. Si deduce, in particolare, l'apoditticità e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, desume l'inserimento dell'imputato in un circuito di spaccio di cocaina diffuso ed effettuato in modo organizzato dalle circostanze di luogo e di tempo in cui è avvenuta la cessione dello stupefacente, a titolo gratuito e ad un singolo avventore in un locale notturno di Capri. 2.2. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), si deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen. per apoditticità e manifesta illogicità e carenza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la recidiva contestata valorizzando, quali indici di effettiva riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, i precedenti penali non specifici dell'imputato, per falsa testimonianza, spendita di monete false e ricettazione, non tutti annoverabili nei rati a scopo di lucro. 3. Il P.G., con requisitoria scritta del 21 settembre 2022, ha richiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambi i motivi ricorso sono da ritenersi infondati per le ragioni di seguito esposte. 2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nel rigettare la sua richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi della lieve entità, avrebbe erroneamente fondato tale decisione sulla scorta di due elementi di non decisiva valenza, quali le modalità con cui si sarebbe consumata la condotta delittuosa, avvicinando possibili acquirenti di sostanze stupefacenti, e il dato della notevole disponibilità economica dell'imputato, circostanze riconosciute dalla Corte indicative dell'inserimento dell'imputato in un circuito di spaccio di cocaina e, comunque, della diffusività dell'attività di spaccio effettuata in modo organizzato, tali da non consentire di confinare il fatto entro gli specifici limiti dell'ipotesi della lieve entità. 2.1. La decisione della Corte territoriale era stata censurata perché, a fronte dell'esiguo quantitativo di stupefacente ceduto, era stato ritenuto espressione di giudizio meramente congetturale l'esclusione della sussistenza della ipotesi di lieve entità per il contesto ambientale e territoriale, essendo stata realizzata la condotta in un locale notturno di Capri. Nella sentenza di annullamento si è fatto espresso richiamo all'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, conv. nella legge 10 febbraio 2014, n. 10, che, ai fini della configurabilità, quale ipotesi di minima offensività penale della condotta, impone al giudice di valutare, secondo una visione unitaria e globale tutti gli elementi normativamente indicati, concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze) e l'oggetto materiale del reato, sotto il profilo del dato qualitativo e quantitativo, dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, M., Rv. 274076 - 02; Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv.270562; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610). 2.3. La motivazione espressa dal giudice del rescissorio appare lineare e congrua in ordine ai profili oggetto di censura. La Corte di merito ha, infatti, ritenuto di non riconoscere la più lieve ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, facendo riferimento, al di là del mero dato ponderale dello stupefacente, al complesso delle circostanze e modalità della condotta di spaccio, realizzata nel luogo della locale "movida", posizionandosi presso un bar della piazzetta di Capri, adocchiando ed avvicinando gli avventori, per poi raggiungerli nel locale notturno, avendo la disponibilità di più dosi di stupefacente, cadute in sequestro,. Ha rilevato, inoltre, la notevole disponibilità di denaro da parte dell'imputato che, a suo dire, si era recato a Capri con un gommone preso a noleggio, recato a cena con altri amici e poi presso un locale notturno, avendo il possesso di una somma di denaro considerevole (pari a 1.567,84 euro). Su tali elementi la Corte di merito ha fondato la valutazione dell'inserimento dell'imputato in un circuito di spaccio di cocaina e, comunque, della diffusività dell'attività di spaccio, effettuata in modo organizzato nei citati luoghi, escludendo il prospettato carattere occasionale della attività di spaccio. In tal senso, la Corte di merito ha ritenuto irrilevante che la cessione sia avvenuta senza corrispettivo, come dichiarato da colui che ha ricevuto la dose e ritenuto dal giudice di primo grado. 2.4. Deve ritenersi che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della finalità di spaccio e della professionalità con cui lo stesso veniva svolto da parte dell'imputato In modo palesemente adeguato, quindi, il giudice di merito ha del tutto correttamente mostrato di aver valutato i plurimi e variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi, ulteriormente sviluppati nel giudizio di rinvio, ai quali ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. La valorizzazione dell'elemento della disponibilità di una cospicua somma di denaro, nella ricostruzione dell'episodio delittuoso, esprime un compiuto percorso valutativo in ordine alla esclusione della configurabilità nel caso concreto della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, che si riflette nella motivazione della decisione, esprimendo il pieno vaglio di tutti gli aspetti normativamente rilevanti le ragioni della ritenuta prevalenza riservata ai citati elementi qualificanti la condotta (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01). 3. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della recidiva contestata. 3.1. Nella decisione di annullamento questa Corte aveva sottolineato, in applicazione del principio espresso da Sez. U, "Calibè" (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838-01), che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. 3.2. La Corte di appello ha evidenziato che l'imputato annovera diversi precedenti penali per "reati con scopo di lucro", ciò che rende possibile formulare un giudizio prognostico di ricaduta nel reato di specie, anch'esso uno scopo di I ucro. I suddetti precedenti infraquinquennali, secondo la Corte di merito, costituiscono sintomi di una ulteriore progressione criminosa e di manifestazione ulteriore della capacità a delinquere, nonché di maggiore riprovevolezza della condotta e della pericolosità dell'agente. Sulla base di tali elementi è stato confermata la sussistenza della recidiva contestata. 3.3. L'individuata correlazione tra la condotta posta in essere dall'imputato ed i precedenti penali per delitto da cui è gravato, al di là della gravità dei fatti e dell'arco temporale in cui questi risultano consumati, fornisce concretezza al giudizio di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto e sulla perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice", idoneo a fondare l'aggravante contestata (sul tema, cfr. Sez. 3, n. 33299 de116/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 - 01). 4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento
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