CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva e le conclusioni scritte; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di L'Aquila con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara del 22/9/2020, che - all'esito del giudizio abbreviato - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro seicento di multa, per un tentativo di rapina aggravata e per la detenzione ed il porto di una pistola semiautomatica con matricola abrasa. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) e E), cod. proc. pen. per il travisamento delle prove e, dunque, per erroneità della motivazione. In particolare, rileva che nel caso di specie, con riferimento al reato di cui al capo A), non ricorrono gli estremi del delitto tentato, sol che si consideri che l'unica attività posta in essere da Presutto è stata quella di essersi recato in data 16/7/2013, unitamente a tre coimputati, a Montesilvano, dove - una volta giunti - del tutto casualmente incontravano altri due coimputati, che erano a bordo di un'altra autovettura e che successivamente venivano tutti sottoposti a controllo da parte delle forze dell'ordine; che, a seguito di detto controllo, veniva notificato agli imputati solo il foglio di via obbligatorio, senza che fossero contestai reati, tanto meno quello oggetto dell'imputazione per cui si procede; che, se fossero stati sussistenti gli estremi del tentativo di rapina in contestazione, gli agenti operanti avrebbero dovuto procedere all'arresto in flagranza di reato, tanto più che l'intero gruppo era sottoposto a nnonitoraggio da parte della polizia giudiziaria già da tempo. Rileva ancora la difesa che, essendo sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado basate sugli stessi elementi, non è dato comprendere da quali ulteriori elementi sia stato possibile ritenere comprovati quegli atti diretti in modo non equivoco alla realizzazione della rapina alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi realizzata solo da due dei coimputati. Peraltro, il ragionamento svolto dalla Corte di appello - secondo cui non vi sarebbe altra logica spiegazione alternativa in ordine alla presenza del Presutto in Montesilvano, se non quella di prendere parte alla rapina - viola il principio della presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost., non essendo onere dell'imputato dover fornire una giustificazione ai propri comportamenti, dovendo viceversa l'accusa provare la riconducibilità dei comportamenti posti in essere all'ipotesi delittuosa contestata. In altri termini, secondo la difesa, le prove acquisite - se correttamente valutate ex ante - non erano tali da giustificare la sussistenza di atti diretti in modo non equivoco alla realizzazione della rapina alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., essendo stati ritenuti tali solo con valutazione ex post, ovvero sol perché circa quattro mesi dopo, nel novembre del 2013, due dei coimputati del Presutto, insieme ad altri soggetti, tutti arrestati, ebbero a compiere una rapina proprio alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] corte di appello, dunque, deduce il concorso dell'odierno ricorrente unicamente dalla circostanza per cui il Presutto è stato trovato a Montesilvano a bordo dell'autovettura del coimputato [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vale a dire due dei coimputati che il giorno precedente avevano realizzato un sopralluogo unitamente a [OSCURATO:PERSONA]: trattasi di una motivazione fondata su una errata valutazione delle prove, in quanto gli indicati elementi non assurgono all'univoco valore probatorio richiesto per l'affermazione di colpevolezza. Ed invero, dimentica la Corte territoriale che il presunto sopralluogo del 15/7/2013 è stato desunto solo dai dati registrati dal GPS montato sull'autovettura del Prinzi, che danno conto unicamente del passaggio dell'auto in una zona di Chieti dove, oltre alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sono presenti numerosi altri magazzini di società operanti nel settore della logistica e dei trasporti, di talché non era possibile dedurre quale fosse il presunto obbiettivo da colpire; che il Presutto abita nella stessa strada in cui abitano il Nocerino ed il Prisco e che si tratta di persone che si conoscono e che sono legate da un rapporto di amicizia; che il fatto che il Presutto si sia recato in Montesilvano (e non a Chieti) insieme al alcuni amici non significa che avrebbero dovuto commettere un reato, ben potendo limitarsi ad effettuare un nuovo sopralluogo o ancora a fare una semplice passeggiata sul lungomare di Montesilvano o a porre in essere una condotta rientrante nella desistenza attiva. Del resto, non vi sono conversazioni intercettate tra il ricorrente ed i coimputati, né vi è la prova di un accordo tra di essi; non sono state rinvenute armi nell'autovettura a bordo della quale si trovava il Presutto, né vi è prova della consapevolezza degli occupanti l'autovettura del possesso di armi da parte di [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava sull'autocarro di sua proprietà; non vi sono contatti tra il ricorrente ed i coimputati successivi al controllo del 16/7/2013; del tutto neutra è la circostanza del ritrovamento di indumenti da lavoro e da ginnastica nell'autovettura del Nocerino; non vi è prova di qualsivoglia apporto materiale o morale del Presutto nella ideazione e nella programmazione della tentata rapina o nella rapina poi realizzata nel mese di novembre, né è stata fornita la prova certa in ordine alla individuazione dell'obbiettivo da colpire, tenuto conto che nella zona perlustrata insistono più depositi, circostanza quest'ultima già da sola inidonea a configurare il tentativo di rapina; del tutto neutra anche la presenza in Montesilvano del Presutto e dei coimputati il 16/7/2013, anche in considerazione del fatto che si tratta di luogo diverso da quello in cui si trova l'obbiettivo avuto di mira; la rapina alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata effettuata nel successivo mese di novembre da altri coimputati, tutti arrestati ed il Presutto non vi ha partecipato; al momento del controllo dell'odierno ricorrente, l'autocarro condotto dal Montanera era stato già fermato e controllato, ragion per cui la presunta azione criminosa risultava già compromessa ed interrotta. Evidente, dunque, è il travisamento delle risultanze probatorie: la motivazione adottata è solo apparentemente coerente e logica, mentre in realtà presenta un intrinseco vizio interpretativo delle prove raccolte, che ne inficia in radice la validità. 2.1 In data 18/3/2023 sono pervenute conclusioni scritte [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione formulata con istanza pervenuta in data 21/3/2023, con la quale il difensore evidenzia che l'imputato detenuto ha ricevuto notifica per l'odierna udienza solo in data 20/3/2023, con conseguente richiesta di rinvio. Ed invero, si osserva che nel giudizio davanti la Corte di cassazione l'imputato è rappresentato dal difensore, di talché non ha diritto all'avviso; che il difensore ha ricevuto rituale notifica per l'odierna udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque, tempestivamente. 1.1 Sempre in via preliminare e per lo stesso motivo, va disattesa l'istanza di rinvio della odierna udienza per omessa traduzione dell'imputato detenuto, pervenuta in data 18/3/2023, tenuto conto del fatto che nel giudizio per cassazione, a mente dell'art. 614, comma 2, cod. proc. pen., le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori. 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per essere tale l'unico motivo su cui si fonda. 2.1 Occorre premettere che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità e del trattamento sanzionatorio una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice dell'udienza preliminare, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culli, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni, che motivano in maniera logica, oltre che congrua. 2.2 Il motivo di ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto è reiterativo di medesime doglianze - inerenti la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto tentato e, dunque, l'affermazione della penale responsabilità del Presutto - già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del motivo di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato gli stessi elementi già sottoposti al vaglio del Giudice dell'udienza preliminare e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in relazione alla affermazione di penale responsabilità, valorizzando il sopralluogo effettuato dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il giorno prima dei fatti per cui si procede, utilizzando l'autovettura del Prinzi ed i numerosi contatti telefonici intercorsi tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] ed il Prinzi - specificando che si tratta di circostanze non contestate dalla difesa - oltre al dato per cui il giorno della tentata rapina nel luogo in cui si era fermata l'autovettura del Prinzi il giorno precedente si incontravano il Prinzi e [OSCURATO:PERSONA] (che si trovavano a bordo dell'autovettura del Prinzi) con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi soggetti che il giorno precedente avevano accompagnato il Prinzi nel sopralluogo. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna