Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13323/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

0/05/1992 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/1992avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibileperché presentato personalmente dall’imputato, mentre esso deve esseresottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dallalegge 23 giugno 2017 n. 103.

Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazionenon può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modificaapportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albospeciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personaledell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, dellasottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione"del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisceal difensore la titolarità dell'atto stesso», (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021,Marrazzo, Rv. 281475 – 01;considerato che il primo motivo d’impugnazione proposto nell’interesse diGianluca Gallo -relativo alla sua partecipazione al reato- prospetta unaricostruzione dei fatti e una valutazione del compendio probatorio alternativo eantagonista a quello ritenuto dalla corte di appello, che ha confermatol’affermazione di responsabilità con motivazione adeguata e priva di viziscrutinabili in sede di legittimità, con i quali sono stati disattesi tutti i motivid’impugnazione.

A fronte di ciò, il motive è inammissibile, in quanto il giudiziosollecitato non è consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Cortedi cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenutalogica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tral'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);considerate che l’ultimo motivo d’impugnazione è parimenti inammissibile,corretta in relazione alla negazione delle pene sostituive, sulla base di un giudizioprognostico sfavorevole, fondato su elementi di fatto;considerate che l’unico motive d’impugnazione proposto nell’interesse di LucaGrifa, con il quale si denuncia il vizio di violazione di legge e di mancanza,manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamentosanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generichecon giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti, è inammissibile, dovendosiricordare che«in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globaledel giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hannoindotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non visia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fattotali da legittimare la richiesta stessa» (Sez. 7, Ordinanza n. 11210 del 20/10/2017,Z., Rv. 272460; Sez. 6, Sentenza n. 6616 del 28/02/1994, Nisi, Rv. 198524).

E’stato altresì precisato che in tema di bilanciamento di circostanze, non incorre nelvizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio dicomparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementienunciati dall'art. 133 cod. peri. e gli altri dati significativi, apprezzati comeassorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014,Manzari, Rv. 260415).

Tale onere è stato ampiamente soddisfatto attraverso larisposta fornita dalla Corte di appello che ha a tal proposito richiamato la gravitàdel fatto come ragione del giudizio di equivalenza in questione e la congruità dellapena, in relazione alla gravità dei fatti, così soddisfacendo anche l’obbligo dimotivazione con riguardo alla misura della pena.

A fronte di tale motivazione, ilricorrente si è limitato a fornire una inammissibile valutazione alternativa, nonscrutinabile in sede di legittimità oltre che accompagnata da apoditticheaffermazioni quanto alla illegittimità della motivazione in punto di trattamentosanzionatorio;considerate che il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il qualesi censura la sentenza impugnata sia in relazione all’art. 129 cod.

Proc. Pen. e altema della sostituzione di pene detentive, è generico per indeterminatezza perchéprivo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. inquanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamentecorretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, nonconsentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitareil proprio sindacato.

Tanto più in presenza di una rinuncia ai motivi d’impugnazionerelativi alla responsabilità e a una motivazione adeguata, logica e noncontraddittoria in punto di negazione della pena alternativa;rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/05/1992 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/1992avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibileperché presentato personalmente dall’imputato, mentre esso deve esseresottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dallalegge 23 giugno 2017 n. 103. Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazionenon può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modificaapportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albospeciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personaledell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, dellasottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione"del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisceal difensore la titolarità dell'atto stesso», (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021,Marrazzo, Rv. 281475 – 01;considerato che il primo motivo d’impugnazione proposto nell’interesse diGianluca Gallo -relativo alla sua partecipazione al reato- prospetta unaricostruzione dei fatti e una valutazione del compendio probatorio alternativo eantagonista a quello ritenuto dalla corte di appello, che ha confermatol’affermazione di responsabilità con motivazione adeguata e priva di viziscrutinabili in sede di legittimità, con i quali sono stati disattesi tutti i motivid’impugnazione. A fronte di ciò, il motive è inammissibile, in quanto il giudiziosollecitato non è consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Cortedi cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenutalogica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tral'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);considerate che l’ultimo motivo d’impugnazione è parimenti inammissibile,corretta in relazione alla negazione delle pene sostituive, sulla base di un giudizioprognostico sfavorevole, fondato su elementi di fatto;considerate che l’unico motive d’impugnazione proposto nell’interesse di LucaGrifa, con il quale si denuncia il vizio di violazione di legge e di mancanza,manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamentosanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generichecon giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti, è inammissibile, dovendosiricordare che«in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globaledel giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hannoindotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non visia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fattotali da legittimare la richiesta stessa» (Sez. 7, Ordinanza n. 11210 del 20/10/2017,Z., Rv. 272460; Sez. 6, Sentenza n. 6616 del 28/02/1994, Nisi, Rv. 198524). E’stato altresì precisato che in tema di bilanciamento di circostanze, non incorre nelvizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio dicomparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementienunciati dall'art. 133 cod. peri. e gli altri dati significativi, apprezzati comeassorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014,Manzari, Rv. 260415). Tale onere è stato ampiamente soddisfatto attraverso larisposta fornita dalla Corte di appello che ha a tal proposito richiamato la gravitàdel fatto come ragione del giudizio di equivalenza in questione e la congruità dellapena, in relazione alla gravità dei fatti, così soddisfacendo anche l’obbligo dimotivazione con riguardo alla misura della pena. A fronte di tale motivazione, ilricorrente si è limitato a fornire una inammissibile valutazione alternativa, nonscrutinabile in sede di legittimità oltre che accompagnata da apoditticheaffermazioni quanto alla illegittimità della motivazione in punto di trattamentosanzionatorio;considerate che il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il qualesi censura la sentenza impugnata sia in relazione all’art. 129 cod. Proc. Pen. e altema della sostituzione di pene detentive, è generico per indeterminatezza perchéprivo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. inquanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamentecorretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, nonconsentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitareil proprio sindacato. Tanto più in presenza di una rinuncia ai motivi d’impugnazionerelativi alla responsabilità e a una motivazione adeguata, logica e noncontraddittoria in punto di negazione della pena alternativa;rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13323/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris