Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35061/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: -il primo replica un asserito vizio processuale, inerente alla asserita modifica sostanziale dell'imputazione intervenuta alla udienza del 16 ottobre 2023 ribadendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti - mentre il secondo, che prospetta l'inutilizzabilità dele dichiarazioni spontanee rese dallo Speranza è generico e aspecifico perché, in disparte la stessa fondatezza del rilievo, non si confronta con la motivazione resa nella parte in cui precisa l'autosufficienza della restante piattaforma probatoria rispetto al giudizio di responsabilità per la contestata violazione dell'alt 391 ter cprilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Di P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA] DEPt N Se: O i OTT 2026 L'ASSISTENTE t! IUDIZIARTO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nente 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: -il primo replica un asserito vizio processuale, inerente alla asserita modifica sostanziale dell'imputazione intervenuta alla udienza del 16 ottobre 2023 ribadendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti - mentre il secondo, che prospetta l'inutilizzabilità dele dichiarazioni spontanee rese dallo Speranza è generico e aspecifico perché, in disparte la stessa fondatezza del rilievo, non si confronta con la motivazione resa nella parte in cui precisa l'autosufficienza della restante piattaforma probatoria rispetto al giudizio di responsabilità per la contestata violazione dell'alt 391 ter cprilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Di P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA] DEPt N Se: O i OTT 2026 L'ASSISTENTE t! IUDIZIARTO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nente 2
Sentenza Cassazione n. 35061/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris