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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08061/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21191-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t., legale rappresentante, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 248/05/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, sez. st. di CATANIA, depositata il 17/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla CO .

GE .

CO .

S .

R .

L . [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2003, conseguenti a controllo automatizzato della dichiarazione; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania che, con sentenza n. 870/2012, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, la quale, con sentenza n. 248/05/2019, depositata il 17/01/2019 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, acclarata l’ammissibilità dell’impugnazione per non essere stata contestata l’appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio né per essere stata lamentata l’usurpazione da parte di quello del potere di gravare la decisione di prime cure, dovesse reputarsi corretto il comportamento della società contribuente che “avendo presentato regolare istanza per il chiedere il beneficio di cui all’art. 1, comma 1011, della finanziaria 2007, intende legittimamente avvalersi per il pagamento di tutte le imposte a debito fino al 31.12.2005 della riduzione del 50% delle imposte da versare e della conseguente rateizzazione in 304 rate” (cfr. ult. p. della motivazione della sentenza impugnata), con conseguente illegittimità della ripresa operata nei confronti della CO .

GE .

CO .; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, articolato in plurime censure; si è costituita con controricorsola CO .

GE .

CO .

S .

R .

L . [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011 della Legge 296/2006 in combinato con la decisione n.

C(2012) 7128 finale del 17 ottobre 2012 e della Decisione della Commissione Europea (UE) 2016/195 del 14 agosto 2015, notificata con il C (2015) 5549 final, in tema di corretta interpretazione da dare all’art. 108, paragrafo 2 del TFUE, nonché dell’art. 1, co. 5 bis L. 156/2005” (cfr. ricorso, pp. 4-5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto applicabile la riduzione delle imposte nell’aliquota del 50%, prevista dal cit. art. 1, comma 1011, (a) al pagamento dell’I.V.A., sebbene tale tributo sia sottratto all’applicazione di detta disciplina speciale, (b) a riprese che, per il loro ingente importo, non rientrano nella categoria dei cd. aiuti “de minimis”, omettendo altresì di motivare in relazione alla duplice circostanza per cui (c) la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari per i fruitori dei benefici fiscali connessi al sisma del 2002, unitamente alla connessa riduzione dei debiti tributari, non ha determinato, al contempo, la sospensione dei termini decadenziali relativi all’attività impositiva e di iscrizione a ruolo, con conseguente necessità, per l’Ufficio, di procedere in conformità mediante l’emissione della cartella di pagamento impugnata, per l’eventuale successiva fase di controllo relativa alla regolarità dei pagamenti effettuati e (d) taluni importi inseriti nella comunicazione dei versamenti sospesi in realtà non rientravano nella sospensione dei termini né, conseguentemente, sotto l’ambito di operatività della disciplina agevolativa de qua vertitur; che il motivo – il quale disvela un error in iudicando nonché un duplice errore motivazionale - è in parte fondato, in parte inammissibile; che va anzitutto rilevato come l'articolazione di più profili di doglianza non costituisce ragione d'inammissibilità del(l’unico) motivo in esame, essendo possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione e, dunque, potendosi procedere ad un loro esame separato, come se fossero articolati in motivi diversi, senza rimettere al Collegio il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (arg. da Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790, Rv. 651379-01); che, a tale proposito va: a) rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo per novità della questione relativa alla violazione dell’art. 108 T.F.U.E. (cfr. controricorso, p. 4), essendo la incompatibilità con il diritto dell’unione (con conseguente disapplicazione della normativa interna) rilevabile anche d’ufficio in Cassazione (cfr. Cass., Sez. 5, 27.5.2022, n. 17193, Rv. 664731-01, p. 6, della motivazione, sub §

3.5. Cfr. anche Cass., Sez. 5, 29.11.2017, n. 28573, Rv. 646287-01); b) immediatamente dichiarata, al contrario, l’inammissibilità della lamentata omessa motivazione in relazione a taluni profili di doglianza (peraltro, nel silenzio della gravata decisione sul punto, neppure “localizzati”, da parte ricorrente, se, come e quando proposti nei precedenti gradi di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), trattandosi di vizio non più veicolabile innanzi a questa Corte, in considerazione della novellata formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie); che passando, quindi, all’esame delle doglianze relative alla dedotta violazione dell’art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, la norma in questione prevede che: “Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione.

Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali”; che, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale e non dissimilmente da quanto da questa Corte già chiarito a proposito dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, con riferimento ad analoga riduzione delle imposte in favore delle persone colpite dagli eventi sismici del 1990 (cfr., da ultimo Cass., Sez. 5, 27.11.2019, n. 30927, Rv. 656022-01), va anzitutto osservato come il cit. art. 1, comma 1011, non sia applicabile in materia d'I.V.A., atteso che, nel prevedere a beneficio dei soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 139 del 17 giugno 2005 una riduzione del 50 per cento di tale imposta, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'I.V.A. dovuta nel territorio italiano, ponendosi in contrasto con l'ordinamento comunitario (arg. anche dall'ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14); che, più in generale e (anche) con riferimento alle ulteriori riprese contenute nella cartella, osserva il Collegio come la Commissione UE, con la decisione n.

C (2015) 5549 final del 14/08/2015 (confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26 gennaio 2018, che non risulta essere stata impugnata e che il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti: cfr. anche Cass., 26.9.2017, n. 22377; Cass., 13.12.2017, n. 29905; Cass., 8.2.2018, n. 3070), abbia stabilito (cfr. l’art. 1) che “Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno”; che è fatta salva l'ipotesi che si tratti di un “aiuto individuale” che “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014”, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (§ 2 dec. cit.), o che, “ al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98” (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), “o da ogni altro regime di aiuti approvato”, ma “fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (cfr. il § 3 dec. cit.); che, in particolare, secondo la Commissione UE, “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esecuzione)» (cfr. il § 134 dec. cit.); che spetta, tuttavia, al giudice di merito valutare se, nella singola fattispecie, ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. de minimis o quelle previste dal regolamento CE n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass., Sez. 5, 27.11.2019, n. 30927, Rv. 656022-01, cit.); ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto nei termini di cui in motivazione, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. st. di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai seguenti principi: 1) la riduzione dei tributi dovuti da imprese operanti in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia di I.V.A., per contrasto con il principio di neutralità fiscale e, in generale, con il diritto dell'U.E., in quanto pregiudica la riscossione integrale di detta imposta nel territorio italiano; 2) in relazione alle altre imposte portate dalla cartella impugnata, il giudice del rinvio dovrà accertare se il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile e, in difetto, valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C(2015) 5549 final, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, § 2, lettera b), del TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (§ 150, lett. b), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (§ 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti, assicurative o altre misure di aiuto (§ 148 della decisione cit.); 3) il giudice di rinvio dovrà verificare, poi, se l'importo oggetto del rimborso sia inferiore alla soglia fissata dalla Commissione U.E., dovendo la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni, a decorrere dal momento del primo (Cass., Sez. 5, 9.6.2017, n. 14465, non massimata); 4) la prova di tali circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, fermo restando che, l'applicazione dello ius superveniens, qual è nella specie la decisione della Commissione UE, e la sua diretta incidenza sulla decisione della controversia, consentono alle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che, in base alla precedente disciplina, non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola (Cass. 26.9.2017, n. 22377; Cass. 26.5.1998, n. 5224); 5) in sede di rinvio, inoltre, dovrà essere verificata ogni eventuale futura evoluzione della disciplina eurounitaria (Cass., Sez. 5, 19.1.2018, n. 1325, Rv. 646919-01; Cass., Sez. 6-5, 8.2.2018, n. 3070, Rv. 647113-01); che va demandata, altresì, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. st. di Catania, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Per l’effetto, cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21191-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t., legale rappresentante, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 248/05/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, sez. st. di CATANIA, depositata il 17/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla CO . GE . CO . S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2003, conseguenti a controllo automatizzato della dichiarazione; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania che, con sentenza n. 870/2012, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, la quale, con sentenza n. 248/05/2019, depositata il 17/01/2019 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, acclarata l’ammissibilità dell’impugnazione per non essere stata contestata l’appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio né per essere stata lamentata l’usurpazione da parte di quello del potere di gravare la decisione di prime cure, dovesse reputarsi corretto il comportamento della società contribuente che “avendo presentato regolare istanza per il chiedere il beneficio di cui all’art. 1, comma 1011, della finanziaria 2007, intende legittimamente avvalersi per il pagamento di tutte le imposte a debito fino al 31.12.2005 della riduzione del 50% delle imposte da versare e della conseguente rateizzazione in 304 rate” (cfr. ult. p. della motivazione della sentenza impugnata), con conseguente illegittimità della ripresa operata nei confronti della CO . GE . CO .; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, articolato in plurime censure; si è costituita con controricorsola CO . GE . CO . S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011 della Legge 296/2006 in combinato con la decisione n. C(2012) 7128 finale del 17 ottobre 2012 e della Decisione della Commissione Europea (UE) 2016/195 del 14 agosto 2015, notificata con il C (2015) 5549 final, in tema di corretta interpretazione da dare all’art. 108, paragrafo 2 del TFUE, nonché dell’art. 1, co. 5 bis L. 156/2005” (cfr. ricorso, pp. 4-5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto applicabile la riduzione delle imposte nell’aliquota del 50%, prevista dal cit. art. 1, comma 1011, (a) al pagamento dell’I.V.A., sebbene tale tributo sia sottratto all’applicazione di detta disciplina speciale, (b) a riprese che, per il loro ingente importo, non rientrano nella categoria dei cd. aiuti “de minimis”, omettendo altresì di motivare in relazione alla duplice circostanza per cui (c) la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari per i fruitori dei benefici fiscali connessi al sisma del 2002, unitamente alla connessa riduzione dei debiti tributari, non ha determinato, al contempo, la sospensione dei termini decadenziali relativi all’attività impositiva e di iscrizione a ruolo, con conseguente necessità, per l’Ufficio, di procedere in conformità mediante l’emissione della cartella di pagamento impugnata, per l’eventuale successiva fase di controllo relativa alla regolarità dei pagamenti effettuati e (d) taluni importi inseriti nella comunicazione dei versamenti sospesi in realtà non rientravano nella sospensione dei termini né, conseguentemente, sotto l’ambito di operatività della disciplina agevolativa de qua vertitur; che il motivo – il quale disvela un error in iudicando nonché un duplice errore motivazionale - è in parte fondato, in parte inammissibile; che va anzitutto rilevato come l'articolazione di più profili di doglianza non costituisce ragione d'inammissibilità del(l’unico) motivo in esame, essendo possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione e, dunque, potendosi procedere ad un loro esame separato, come se fossero articolati in motivi diversi, senza rimettere al Collegio il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (arg. da Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790, Rv. 651379-01); che, a tale proposito va: a) rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo per novità della questione relativa alla violazione dell’art. 108 T.F.U.E. (cfr. controricorso, p. 4), essendo la incompatibilità con il diritto dell’unione (con conseguente disapplicazione della normativa interna) rilevabile anche d’ufficio in Cassazione (cfr. Cass., Sez. 5, 27.5.2022, n. 17193, Rv. 664731-01, p. 6, della motivazione, sub § 3.5. Cfr. anche Cass., Sez. 5, 29.11.2017, n. 28573, Rv. 646287-01); b) immediatamente dichiarata, al contrario, l’inammissibilità della lamentata omessa motivazione in relazione a taluni profili di doglianza (peraltro, nel silenzio della gravata decisione sul punto, neppure “localizzati”, da parte ricorrente, se, come e quando proposti nei precedenti gradi di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), trattandosi di vizio non più veicolabile innanzi a questa Corte, in considerazione della novellata formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie); che passando, quindi, all’esame delle doglianze relative alla dedotta violazione dell’art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, la norma in questione prevede che: “Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali”; che, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale e non dissimilmente da quanto da questa Corte già chiarito a proposito dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, con riferimento ad analoga riduzione delle imposte in favore delle persone colpite dagli eventi sismici del 1990 (cfr., da ultimo Cass., Sez. 5, 27.11.2019, n. 30927, Rv. 656022-01), va anzitutto osservato come il cit. art. 1, comma 1011, non sia applicabile in materia d'I.V.A., atteso che, nel prevedere a beneficio dei soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 139 del 17 giugno 2005 una riduzione del 50 per cento di tale imposta, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'I.V.A. dovuta nel territorio italiano, ponendosi in contrasto con l'ordinamento comunitario (arg. anche dall'ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14); che, più in generale e (anche) con riferimento alle ulteriori riprese contenute nella cartella, osserva il Collegio come la Commissione UE, con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14/08/2015 (confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26 gennaio 2018, che non risulta essere stata impugnata e che il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti: cfr. anche Cass., 26.9.2017, n. 22377; Cass., 13.12.2017, n. 29905; Cass., 8.2.2018, n. 3070), abbia stabilito (cfr. l’art. 1) che “Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno”; che è fatta salva l'ipotesi che si tratti di un “aiuto individuale” che “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014”, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (§ 2 dec. cit.), o che, “ al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98” (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), “o da ogni altro regime di aiuti approvato”, ma “fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (cfr. il § 3 dec. cit.); che, in particolare, secondo la Commissione UE, “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esecuzione)» (cfr. il § 134 dec. cit.); che spetta, tuttavia, al giudice di merito valutare se, nella singola fattispecie, ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. de minimis o quelle previste dal regolamento CE n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass., Sez. 5, 27.11.2019, n. 30927, Rv. 656022-01, cit.); ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto nei termini di cui in motivazione, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. st. di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai seguenti principi: 1) la riduzione dei tributi dovuti da imprese operanti in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia di I.V.A., per contrasto con il principio di neutralità fiscale e, in generale, con il diritto dell'U.E., in quanto pregiudica la riscossione integrale di detta imposta nel territorio italiano; 2) in relazione alle altre imposte portate dalla cartella impugnata, il giudice del rinvio dovrà accertare se il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile e, in difetto, valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C(2015) 5549 final, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, § 2, lettera b), del TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (§ 150, lett. b), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (§ 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti, assicurative o altre misure di aiuto (§ 148 della decisione cit.); 3) il giudice di rinvio dovrà verificare, poi, se l'importo oggetto del rimborso sia inferiore alla soglia fissata dalla Commissione U.E., dovendo la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni, a decorrere dal momento del primo (Cass., Sez. 5, 9.6.2017, n. 14465, non massimata); 4) la prova di tali circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, fermo restando che, l'applicazione dello ius superveniens, qual è nella specie la decisione della Commissione UE, e la sua diretta incidenza sulla decisione della controversia, consentono alle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che, in base alla precedente disciplina, non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola (Cass. 26.9.2017, n. 22377; Cass. 26.5.1998, n. 5224); 5) in sede di rinvio, inoltre, dovrà essere verificata ogni eventuale futura evoluzione della disciplina eurounitaria (Cass., Sez. 5, 19.1.2018, n. 1325, Rv. 646919-01; Cass., Sez. 6-5, 8.2.2018, n. 3070, Rv. 647113-01); che va demandata, altresì, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. st. di Catania, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Per l’effetto, cas
Sentenza Cassazione n. 08061/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris