CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PD) il 28 agosto 1969; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VE) I'll febbraio 1976; avverso la sentenza del 1° dicembre 2022, del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Verona ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due episodi di furto plu- riagg ravato; - che avverso detta sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del loro difen- sore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denunciano il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che il motivo è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2- bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea quali- ficazione giuridica e all'illegalità della pena, laddove, in concreto, si deduce solo un vizio motivazionale afferente al trattamento sanzionatorio, esso stesso oggetto dell'accordo; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che tale causa di inam- missibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deci