CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 novembre 2019
Cassazione n. 16059/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19185/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.4410/2019 depositata il 11/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 19185/2020 Numero sezionale 1632/2025 Numero di raccolta generale 16059/2025 Data pubblicazione 16/06/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/05/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19185/2020 Numero sezionale 1632/2025 Numero di raccolta generale 16059/2025 Data pubblicazione 16/06/2025