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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 08716/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P 1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 12/05/2025, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 10 e 14 I.n. 497/1974, commesso in [OSCURATO:PERSONA] d'Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e lo ha condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che il provvedimento impugnato ha affrontato la censura circa la non esclusività dell'accesso alla dependance ad opera dello [OSCURATO:PERSONA] con motivazione completa e logica, chiarendo come tale circostanza non sia idonea a confutare il solido quadro probatorio posto a fondamento del giudizio di colpevolezza; che il motivo di ricorso risulta del tutto generico e aspecifico, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione contenuta nell'impugnato provvedimento e tende unicamente ad ottenere una differente valutazione dei medesimi elementi di fatto già vagliati dal giudice di merito.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2026 Il CgtrIS e n e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P 1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 12/05/2025, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 10 e 14 I.n. 497/1974, commesso in [OSCURATO:PERSONA] d'Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e lo ha condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che il provvedimento impugnato ha affrontato la censura circa la non esclusività dell'accesso alla dependance ad opera dello [OSCURATO:PERSONA] con motivazione completa e logica, chiarendo come tale circostanza non sia idonea a confutare il solido quadro probatorio posto a fondamento del giudizio di colpevolezza; che il motivo di ricorso risulta del tutto generico e aspecifico, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione contenuta nell'impugnato provvedimento e tende unicamente ad ottenere una differente valutazione dei medesimi elementi di fatto già vagliati dal giudice di merito. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il CgtrIS e n e
Sentenza Cassazione n. 08716/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris