CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2021
Cassazione n. 38999/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 19/01/2021 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione presentato da [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a ottenere la declaratoria ex art. 669 cod. proc. pen. per i fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 3 e 4 del provvedimento impugnato e il riconoscimento del ne bis in idem tra le condanne relative ai delitti sopra citati e quella riguardante il delitto giudicato con la pronunzia di cui al punto 2 della stessa decisione. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano l'adozione di una declaratoria ex art. 669 cod. proc. pen. per i fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 3 e 4 dell'ordinanza in esame, che si imponeva alla luce dell'identità del fatto che connotava i delitti giudicati nei due ambiti processuali. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento del ne bis in idem tra le condanne relative ai delitti di cui ai punti 3 e 4 e quella riguardante il delitto giudicato con la pronunzia di cui al punto 2 della stessa decisione. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione tra i delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-4 della decisione censurata, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i comportamenti criminosi oggetto di vaglio esecutivo. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano l'adozione di una declaratoria ex art. 669 cod. proc. pen. per i fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 3 e 4 dell'ordinanza in esame, che si imponeva alla luce dell'identità del fatto che connotava i delitti giudicati nei due ambiti processuali. Osserva il Collegio che nella sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 21/11/2014 e nella sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 30/09/2014, della cui identità si controverte, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], veniva individuata la cessazione della permanenza dei delitti associativi oggetto di vaglio, indicata nel 2006 e nel 27/09/2013. Ne consegue che l'assunto difensivo, relativo alla sovrapponibilità cronologica delle due condotte delittuose associative, risulta smentita dalle emergenze processuali. Né potrebbe essere diversamente, atteso che, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, l'identità dei fatti di reato, rilevante ai fini dell'emissione di una declaratoria ex art. 669 cod. proc. pen., non sussiste qualora, analogamente a quanto riscontrabile nel caso di specie, in «relazione a periodi diversi, siano contestati all'imputato due diversi reati permanenti nell'ambito della stessa associazione» (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Costantino, Rv. 274287-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento del ne bis in idem tra le condanne relative ai delitti di cui ai punti 3 e 4 e quella riguardante il delitto giudicato con la pronunzia di cui al punto 2 della stessa decisione. Osserva il Collegio che la carenza motivazionale censurata con la doglianza in esame risulta dimostrata dal testo dell'ordinanza impugnata, che non forniva alcun riscontro in ordine all'applicazione della disciplina del ne bis in idem tra le condanne relative ai delitti di cui ai punti 3 e 4 e quella riguardante il delitto giudicato con la pronunzia di cui al punto 2 della stessa decisione, su cui il Giudice dell'esecuzione napoletano, nel giudizio di rinvio demandatogli, dovrà soffermarsi, esplicitando le ragioni che impongono l'accoglimento o il respingimento della pretesa processuale di [OSCURATO:PERSONA], alla luce del ruolo svolto dal ricorrente nei sodalizi criminali oggetto di vaglio. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Resta assorbito nella doglianza oggetto di accoglimento il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione tra i delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-4 della decisione censurata, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i comportamenti criminosi oggetto di vaglio. Il vaglio di questa censura difensiva, infatti, postula la risoluzione del rapporto esistente tra i delitti di cui ai punti 3 e 4 del provvedimento impugnato e il delitto di cui al punto 2 della stessa decisione, sul quale si impone un nuovo giudizio da parte della Corte di appello di Napoli, .per le ragioni esposte nel paragrafo precedente. 5. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di